§ 3.1.127 – Regolamento 26 gennaio 2005, n. 118.
Regolamento (CE) n. 118/2005 della Commissione che modifica l’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio e fissa i [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.1 questioni generali
Data:26/01/2005
Numero:118


Sommario
Art.  1.
Art.  2.
Art.  3.
Art.  4.


§ 3.1.127 – Regolamento 26 gennaio 2005, n. 118.

Regolamento (CE) n. 118/2005 della Commissione che modifica l’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio e fissa i massimali di bilancio per l’attuazione parziale o facoltativa del regime di pagamento unico e le dotazioni finanziarie annue per il regime di pagamento unico per superficie di cui al citato regolamento.

(G.U.U.E. 27 gennaio 2005, n. L 24).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, in particolare l’articolo 64, paragrafo 2, l’articolo 70, paragrafo 2, l’articolo 71, paragrafo 2, l’articolo 143 ter, paragrafo 3 e l’articolo 145, punto i),

     considerando quanto segue:

     (1) Per gli Stati membri che si avvalgono dell’opzione di cui all’articolo 62 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e in funzione delle informazioni trasmesse conformemente all’articolo 145, punto i), di tale regolamento, è opportuno rivedere gli importi di cui all’allegato VIII dello stesso regolamento.

     (2) Per gli Stati membri che attuano nel 2005 il regime del pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003, è opportuno fissare per il 2005 i massimali di bilancio per ciascuno dei pagamenti di cui agli articoli da 66 a 69 dello stesso regolamento.

     (3) Per gli Stati membri che si avvalgono nel 2005 dell’opzione di cui all’articolo 70 del regolamento (CE) n. 1782/2003, è opportuno fissare per il 2005 i massimali di bilancio applicabili ai pagamenti diretti esclusi dal regime di pagamento unico.

     (4) Per gli Stati membri che si avvalgono del periodo transitorio di cui all’articolo 71 del regolamento (CE) n. 1782/2003, è opportuno fissare per il 2005 i massimali di bilancio applicabili ai pagamenti diretti di cui all’allegato VI di tale regolamento.

     (5) A fini di chiarezza, è opportuno pubblicare i massimali di bilancio del regime di pagamento unico per il 2005 una volta detratti, dai massimali rivisti di cui all’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1782/2003, i massimali fissati per i pagamenti di cui agli articoli da 66 a 70 dello stesso regolamento.

     (6) Per gli Stati membri che hanno aderito alla Comunità nel 2004, e attueranno nel 2005 il regime del pagamento unico per superficie di cui al titolo IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, è opportuno fissare le dotazioni finanziarie annue per tale anno conformemente all’articolo 143 ter, paragrafo 3, dello stesso regolamento.

     (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     L’allegato VIII al regolamento (CE) n. 1782/2003 è sostituito dal testo dell’allegato I del presente regolamento.

 

     Art. 2.

     1. I massimali di bilancio per il 2005, di cui all’articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono quelli indicati negli allegati II e III del presente regolamento.

     2. I massimali di bilancio per il 2005, di cui all’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono quelli indicati nell’allegato IV del presente regolamento.

     3. I massimali di bilancio per il regime di pagamento unico nel 2005 sono quelli indicati nell’allegato V del presente regolamento.

     4. Le dotazioni finanziarie annue per il 2005 di cui all’articolo 143 ter, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003 sono quelle indicate nell’allegato VI del presente regolamento.

 

     Art. 3.

     Gli Stati membri che optano per l’attuazione a livello regionale, di cui all’articolo 58 del regolamento (CE) n. 1782/2003, comunicano alla Commissione i massimali regionali fissati entro il 31 dicembre del primo anno di attuazione del regime di pagamento unico, entro il 1° marzo dell’anno successivo.

 

     Art. 4.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

 

ALLEGATO I

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO II

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO III

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO IV [1]

 

MASSIMALI DI BILANCIO PER I PAGAMENTI DIRETTI

DA EROGARE AI SENSI DELL’ARTICOLO 71 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/2003

 

Anno civile 2005

 

(migliaia di Eur)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grecia  

Finlandia  

Francia [*]  

Malta  

Paesi Bassi  

Slovenia  

Spagna [*]  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagamenti per superficie per i seminativi 63 EUR/t 

297.389  

278.100  

5.050.765 

174  

174.186  

12.467  

1.621.440 

Pagamenti per superficie per i seminativi 63 EUR/t, POSEI 

 

 

 

 

 

 

23 

Aiuto regionale specifico per i seminativi 24 EUR/t  

 

80.700 

 

 

 

 

 

Supplemento per il grano duro (291 EUR/ha) e aiuto speciale per le zone non tradizionali (46 EUR/ha)  

179.500  

 

62.828  

 

 

 

171.822 

Aiuto per i legumi da granella  

2.100  

 

1.331  

 

 

 

60.518 

Aiuto per i legumi da granella, POSEI  

 

 

 

 

 

 

1 

Aiuto per la produzione di sementi  

1.400  

2.900  

16.581  

29  

10.400  

35  

10.347 

Premio per vacca nutrice  

25.700  

9.300  

733.137 

26  

10.900  

5.183  

279.830 

Supplemento al premio per vacca nutrice  

3.100  

600  

1.279 

3  

 

626 

28.937 

Premio speciale per bovini  

29.900  

40.700  

389.619 

201  

20.400  

5.813  

147.721 

Premio all'abbattimento, animali adulti  

8.000  

27.600  

253.119 

144  

62.200  

3.867  

142.954 

Premio all'abbattimento, vitelli  

 

100  

79.472 

 

40.300  

538 

602 

Premio per l'estensivizzazione degli allevamenti bovini 

17.600  

16.780  

260.795 

 

900  

5.360  

153.486 

Pagamenti supplementari ai produttori di carni bovine 

3.800  

6.100  

90.586  

19  

23.900  

889  

31.699 

Premio per pecora e per capra  

180.300  

1.200  

136.021 

53  

13.800  

520  

366.997 

Premio supplementare per pecora e per capra 

63.200  

400  

40.391  

18  

300 

178  

111.589 

Pagamenti supplementari ai produttori di carni ovine e caprine  

8.800  

100  

7.0826 

3 

700  

26  

18.655 

Pagamenti ai produttori di patate da fecola (44,216 EUR/t)  

 

2.400  

11.250 

 

21.800 

 

 

Aiuto alla superficie per il riso (102 EUR/t) 

15.400  

 

10.827  

 

 

 

67.991 

Aiuto per superficie per il riso (102 EUR/t), dipartimenti francesi d'oltremare  

 

 

3.053 

 

 

 

 

Aiuto alla produzione di foraggi essiccati  

1.100 

20  

41.224  

 

6.800  

 

44.075 

Premio supplementare per carni bovine e ovine nelle isole dell'Egeo  

1.000 

 

 

 

 

 

 

Aiuto per superficie per il luppolo  

 

 

391  

 

 

298  

375 

 

[*] Detratti gli aiuti corrispondenti ai premi erogati nel settore zootecnico negli anni di riferimento 2000-2002 nelle regioni ultraperiferiche. 

 

 

 

ALLEGATO V

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO VI

 

     (Omissis)


[1] Allegato così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 570/2005.