§ 2.4.3 - Decisione 14 marzo 1995, n. 819.
Decisione n. 819/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma d'azione comunitaria "SOCRATE".


Settore:Normativa europea
Materia:2. politica della concorrenza
Capitolo:2.4 obblighi delle imprese
Data:14/03/1995
Numero:819


Sommario
Art. 1.  Istituzione del programma d'azione comunitaria "SOCRATE".
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Obiettivi.
Art. 4.  Comitato.
Art. 5.  Attuazione e procedura di selezione.
Art. 6.  Coerenza.
Art. 7.  Bilancio.
Art. 8.  Controllo e valutazione.


§ 2.4.3 - Decisione 14 marzo 1995, n. 819.

Decisione n. 819/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma d'azione comunitaria "SOCRATE".

(G.U.C.E. 20 aprile 1995, n. L 87).

 

Art. 1. Istituzione del programma d'azione comunitaria "SOCRATE".

     1. La presente decisione istituisce il programma d'azione comunitaria "SOCRATE", in appresso denominato "il presente programma", per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1999. Esso entra in vigore il 1° gennaio 1995.

     Il presente programma è destinato a contribuire allo sviluppo di una istruzione e di una formazione di qualità e di uno spazio europeo aperto di cooperazione nel settore dell'istruzione.

     2. Il presente programma comprende i successivi tre settori d'intervento, che figurano nell'allegato:

     capitolo I: Insegnamento superiore (ERASMUS)

     capitolo II: Insegnamento scolastico (COMENIUS)

     capitolo III: Azioni trasversali nei settori seguenti:

     - competenze linguistiche nella Comunità (LINGUA);

     - istruzione aperta e a distanza;

     - scambi di informazioni e di esperienze (compresi EURYDICE e ARION)

 

     Art. 2. Definizioni.

     1. Ai fini del presente programma valgono le seguenti definizioni:

     "università" si riferisce a tutti i tipi di istituti d'istruzione superiore che rilascino qualifiche o titoli di tale livello, indipendentemente dalla rispettiva denominazione negli Stati membri;

     "istituto scolastico" si riferisce a tutti i tipi di istituti d'istruzione scolastica dell'insegnamento generale, professionale o tecnico e, in via eccezionale, agli istituti non scolastici di insegnamento per la promozione di misure in particolare di scambi di allievi, nel contesto di progetti linguistici;

     "insegnante"/"personale educativo" si riferisce alle persone che, per le loro funzioni, partecipano direttamente al processo educativo negli Stati membri, secondo l'organizzazione dei rispettivi sistemi di istruzione;

     "studente" è utilizzato per le persone iscritte all'università quale che sia il campo di studi, nell'intento di seguire studi superiori finalizzati al conseguimento di un titolo riconosciuto o di un diploma di fine ciclo, ivi compreso il livello del dottorato;

     "allievo" si riferisce alle persone iscritte come tali in un istituto scolastico;

     l'espressione "istruzione aperta e a distanza" è utilizzata per designare qualsivoglia forma di insegnamento flessibile che comporti o no l'impiego delle tecnologie e dei servizi di informazione e di comunicazione.

     2. Ciascuno Stato membro determina l'elenco delle università, istituti scolastici e altri istituti di istruzione che rientrano nel presente programma.

 

     Art. 3. Obiettivi.

     Il presente programma promuove la cooperazione tra gli Stati membri nel settore dell'istruzione; ne sostiene e integra l'azione nel pieno rispetto delle rispettive responsabilità per quanto concerne il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema di istruzione, nonché della loro diversità culturale e linguistica.

     A tal fine e per contribuire allo sviluppo di un'istruzione di qualità, esso comprende i seguenti obiettivi specifici:

     a) sviluppare la dimensione europea a tutti i livelli di studio, al fine di consolidare lo spirito di cittadinanza europea riferendosi al patrimonio culturale degli Stati membri;

     b) promuovere un miglioramento quantitativo e qualitativo della conoscenza delle lingue dell'Unione europea, in particolare di quelle meno diffuse e meno insegnate, al fine di rafforzare la comprensione e la solidarietà tra i popoli che costituiscono l'unione stessa, nonché di promuovere la dimensione interculturale dell'insegnamento;

     c) promuovere negli Stati membri un'ampia e intensa cooperazione tra gli istituti di istruzione di ogni livello, valorizzandone il potenziale intellettuale e pedagogico;

     d) promuovere la mobilità degli insegnanti al fine di conferire una dimensione europea agli studi e di contribuire al miglioramento qualitativo delle loro competenze;

     e) promuovere la mobilità degli studenti consentendo loro di svolgere una parte degli studi in un altro Stato membro, al fine di consolidare la dimensione europea nell'istruzione;

     f) promuovere le relazioni tra alunni a livello dell'Unione europea e, nel contempo, la dimensione europea nella loro istruzione;

     g) incoraggiare il riconoscimento accademico dei diplomi, dei periodi di studio e di altre qualifiche, allo scopo di agevolare lo sviluppo di uno spazio europeo aperto di cooperazione nel settore dell'istruzione;

     h) promuovere l'istruzione aperta e a distanza nel contesto delle attività del presente programma;

     i) promuovere gli scambi di informazioni e di esperienze affinché la diversità e la specificità dei sistemi d'istruzione degli Stati membri diventino una fonte di ricchezza e di reciproca incentivazione.

 

     Art. 4. Comitato.

     1. La Commissione è assistita da un Comitato, in appresso denominato "Comitato", composto di due membri designati da ciascuno Stato membro e presieduto dal rappresentante della Commissione. I membri del Comitato possono farsi assistere da esperti o consulenti.

     2.

     a) Il Comitato è assistito da due sottocomitati nei settori dell'insegnamento superiore e dell'insegnamento scolastico. I sottocomitati sono composti di due rappresentanti per Stato membro, in funzione della materia trattata.

     Il Comitato provvede al coordinamento tra i sottocomitati. Ai sottocomitati possono essere sottoposte questioni specifiche per la decisione finale.

     b) Il Comitato può anche istituire gruppi di lavoro per taluni argomenti specifici, in particolare per l'apprendimento delle lingue.

     3. Il rappresentante della Commissione sottopone al Comitato un progetto delle misure da adottare in materia di:

     a) priorità ed orientamenti generali delle misure comunitarie descritte nell'allegato ed il programma di lavoro generale alle stesse allegato nonché ripartizione interna del programma;

     b) sostegno finanziario che sarà fornito dalla Comunità (importi, durata, ripartizione e beneficiari);

     c) modalità di controllo, di valutazione, di divulgazione e di trasferimento dei risultati;

     d) criteri di selezione per i vari tipi di progetti descritti in allegato, compresi progetti di partnership.

     4. Il Comitato formula il suo parere sui progetti di misure di cui al paragrafo 3 entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al Comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

     La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal Comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio.

     In tal caso la Commissione differisce di due mesi a decorrere dalla data della comunicazione l'applicazione delle misure da essa decise.

     Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente.

     5. La Commissione può inoltre consultare il Comitato su qualsiasi altra questione concernente la realizzazione del presente programma d'azione, segnatamente nei casi di cui all'articolo 5. Il rappresentante della Commissione sottopone al Comitato un progetto delle misure da adottare. Il Comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, eventualmente procedendo a votazione.

     Il parere è iscritto a verbale; inoltre ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

     La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal Comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

     6. Il Comitato stabilisce il suo regolamento interno.

     7. Il Comitato instaura una cooperazione regolare e strutturata con il Comitato istituito nell'ambito del programma d'azione per lo sviluppo di una politica di formazione professionale della Comunità europea (LEONARDO DA VINCI).

     8. Per garantire la coerenza del presente programma con le altre misure di cui all'articolo 6 la Commissione informa regolarmente il Comitato sulle iniziative nel settore dell'istruzione generale e della formazione professionale.

 

     Art. 5. Attuazione e procedura di selezione.

     1. La Commissione assicura l'attuazione del programma conformemente all'allegato. Essa consulta le parti sociali e le associazioni competenti nel settore dell'istruzione che operano a livello europeo e informa il Comitato delle loro opinioni. Essa assicura altresì che il Parlamento europeo sia pienamente informato in merito all'attuazione del presente programma.

     2. Essa prende le misure atte ad assicurare una transizione adeguata dalle azioni già avviate nell'ambito dei programmi ERASMUS e LINGUA e da altre azioni in fase di attuazione a quelle da attuare nell'ambito del presente programma.

     3. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per coordinare e organizzare sul piano nazionale l'attuazione del presente programma, in particolare prevedendo le strutture ed i meccanismi appropriati sul piano nazionale.

     4. Le modalità di proposta e di selezione dei progetti contemplati nell'allegato sono le seguenti:

     a) le domande di sostegno finanziario per i progetti che figurano nel capitolo I, azione 1 sono trasmesse alla Commissione. La Commissione informa le strutture designate dagli Stati membri in merito a tali domande. Prima di prendere una decisione definitiva, la Commissione sottopone al Comitato, per ottenerne il parere, la proposta formulata in base ai risultati della selezione.

     L'attribuzione delle borse di mobilità di cui al capitolo I (azione 2) agli studenti che partecipano ai progetti adottati nell'ambito dell'azione 1, è effettuata dalle agenzie nazionali previste all'azione 2;

     b) le domande di sostegno finanziario per i progetti contemplati nelle azioni considerate decentralizzate ai capitoli II e III (capitolo II, azione 1 e azione 3, punto 2; capitolo III, azione 1, punto 2, lettere b), c) ed e) e azione 3, punto 3) sono sottoposte alle strutture designate dagli Stati membri. Tali strutture selezionano e attribuiscono un sostegno finanziario comunitario ai progetti adottati conformemente agli orientamenti generali definiti in base all'articolo 4;

     c) le domande di sostegno finanziario ai progetti contemplati nelle azioni considerate centralizzate al capitolo II (azione 2 e azione 3, punto 1) sono sottoposte dai coordinatori dei progetti alle strutture designate dagli Stati membri. Tali strutture trasmettono le domande approvate alla Commissione per la decisione finale, previo parere del Comitato;

     d) le domande di sostegno finanziario per i progetti contemplati nelle azioni considerate centralizzate al capitolo III (azione 1, punto 2, lettere a) e d), azioni 2 e 3, ad eccezione del punto 3) sono sottoposte dai coordinatori dei progetti alla Commissione e alle strutture designate dagli Stati membri, le quali comunicano il loro parere alla Commissione. Le decisioni sul sostegno finanziario dei progetti sono prese dalla Commissione previa consultazione degli Stati membri interessati e previo parere del Comitato.

 

     Art. 6. Coerenza.

     1. La Commissione, d'intesa con gli Stati membri, garantisce la coerenza globale fra il presente programma e le altre azioni comunitarie e segnatamente il programma LEONARDO DA VINCI.

     2. Di concerto con gli Stati membri, la Commissione provvede ad incoraggiare il coordinamento fra le attività del presente programma e quelle del quarto programma quadro della Comunità europea in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione [1994-1998].

 

     Art. 7. Bilancio.

     1. La dotazione finanziaria di massima per l'esecuzione del presente programma, per il periodo di cui all'articolo 1, è fissata a 920 milioni di ECU [1].

     2. Le dotazioni annuali necessarie per coprire il contributo comunitario alle misure previste dal presente programma sono fissate con la procedura di bilancio annuale conformemente alle prospettive finanziarie correnti.

     3. Il presente programma è aperto alla partecipazione dei Paesi associati dell'Europa centrale e orientale (PECO), conformemente alle condizioni stabilite nei protocolli addizionali agli accordi di associazione relativi alla partecipazione a programmi comunitari, da concludere con tali Paesi. Il presente programma è aperto alla partecipazione di Cipro, di Malta e della Turchia sulla base di stanziamenti supplementari, secondo procedure da convenire con questi paesi prendendo come punto di partenza le regole applicate ai paesi dell'Associazione europea di libero scambio e nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento finanziario in vigore [2].

 

     Art. 8. Controllo e valutazione.

     1. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, procede ad un controllo e ad una valutazione periodica del presente programma, al fine, se del caso, di un suo adeguamento in funzione delle necessità riscontrate in corso di esecuzione.

     I risultati delle misure comunitarie sono oggetto di valutazioni esterne periodiche in base agli obiettivi di cui all'articolo 3, e le relative conclusioni sono trasmesse al Comitato nonché al Parlamento europeo e al Consiglio.

     2. Entro il 30 settembre 1998, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione interlocutoria sulla fase di avvio del programma ed entro il 30 settembre 2000 una relazione definitiva sull'attuazione del presente programma.

 

ALLEGATO

Il programma SOCRATE è inteso a sostenere le azioni transnazionali previste nei diversi capitoli del programma.

Capitolo I

ERASMUS: Insegnamento superiore

     Nell'ambito del presente capitolo figurano le due azioni seguenti:

     azione 1: la promozione della dimensione europea nelle università;

     azione 2: la promozione della mobilità degli studenti e il finanziamento delle borse ERASMUS.

     Le risorse da impegnare nell'ambito di ERASMUS non saranno inferiori al 55% della dotazione complessiva del programma d'azione SOCRATE.

     La selezione dei progetti previsti nel presente capitolo è effettuata secondo la procedura di cui all'articolo 5 della decisione.

Azione 1

Promozione della dimensione europea nelle università

     Rifacendosi all'esperienza acquisita con l'attuazione dei programmi ERASMUS e LINGUA, la Comunità sosterrà la cooperazione transnazionale fra le università, in particolare lo sviluppo dei programmi interuniversitari di cooperazione (PIC), al fine di potenziare progressivamente la dimensione europea nell'insegnamento superiore.

 

     A. Cooperazione interuniversitaria

     La Comunità potrà accordare un aiuto finanziario alle misure adottate per le seguenti attività:

     - nel quadro dei PIC:

     a) mobilità degli studenti, per dare agli studenti di una università la possibilità di svolgere in un altro Stato membro un periodo di studio, eventualmente abbinato ad un'esperienza pratica, entrambi pienamente riconosciuti come parte integrante del piano di studi e della qualificazione accademica;

     b) promozione del sistema ECTS (unità di corso capitalizzabili) senza per questo mettere in discussione l'esistenza di eventuali sistemi analoghi;

     c) elaborazione comune di programmi di studi superiori di livello iniziale o avanzato, per facilitare il riconoscimento accademico e contribuire, mediante lo scambio di esperienze, al processo di innovazione e di miglioramento qualitativo dell'insegnamento su scala comunitaria;

     d) mobilità dei docenti, per realizzare corsi che costituiscono parte integrante del programma di studi di altri Stati membri;

     e) programmi intensivi di insegnamento di breve durata, compresi i corsi estivi, rivolti a studenti provenienti da vari Stati membri e segnatamente in discipline che non richiedono un lungo soggiorno all'estero;

     - al di fuori dei PIC:

     f) visite di studio di preparazione alla cooperazione, che possono essere effettuate:

     - dai docenti,

     - dal personale amministrativo delle università,

     nonché, se del caso,

     - dagli studenti che prendono parte alla preparazione dei progetti di cooperazione.

 

     B. Altre attività che promuovono la dimensione europea nelle università

     1. La Comunità incoraggerà le università a sviluppare attività transnazionali intese a conferire a tutte le discipline una dimensione europea a vantaggio dell'insieme della popolazione studentesca. Le seguenti attività potranno beneficiare di un sostegno comunitario:

     a) inserimento nei programmi accademici di elementi che favoriscano la comprensione delle specificità culturali, artistiche, politiche, economiche e sociali degli altri Stati membri, nonché di elementi relativi all'integrazione europea, in particolare tramite la creazione di moduli pluridisciplinari o interdisciplinari;

     b) apprendimento delle lingue dell'Unione europea, segnatamente le lingue meno diffuse ed insegnate, come parte integrante degli studi e ricorso alle nuove tecnologie didattiche;

     c) introduzione di elementi quali quelli di cui alla lettera a) utilizzando i mezzi dell'istruzione a distanza.

     2. Inoltre, potranno essere concessi aiuti finanziari a gruppi di università che intendono sviluppare in comune alcune delle attività di cui al punto 1, assieme ad enti locali o ad operatori appropriati del mondo economico e sociale.

 

     C. Contratti istituzionali

     Le università che partecipano a programmi interuniversitari di cooperazione o ad altre attività a dimensione europea di cui al punto B possono concludere con la Commissione un "contratto istituzionale" riguardante l'insieme delle attività che possono usufruire di un aiuto comunitario.

     L'aiuto finanziario della Comunità interesserà un periodo iniziale di tre anni al massimo, con riserva di un riesame periodico dei risultati conseguiti almeno su base annuale.

 

     D. Progetti universitari di cooperazione su temi di interesse comune

     1. La Comunità sosterrà progetti che consentano alle università, eventualmente collegate nell'ambito di reti, di cooperare su temi di interesse comune. La cooperazione deve agevolare la divulgazione delle esperienze e delle conoscenze acquisite, avviare la riflessione sugli aspetti qualitativi e innovativi dell'istruzione superiore, migliorare le metodologie pedagogiche, raffrontare i cicli di studio ed incentivare lo sviluppo dei programmi comuni e dei corsi specialistici, in particolare per temi sottorappresentati nei programmi universitari di cooperazione.

     2. Una delle università partecipanti potrebbe assumere il coordinamento dei lavori connessi a ciascun progetto.

Azione 2

Promozione della mobilità degli studenti

e finanziamento delle borse ERASMUS

     1. Affinché gli studenti possano trarre il massimo profitto dai periodi di studio all'estero vanno osservate le seguenti condizioni:

     a) gli studi compiuti all'estero sono a tempo pieno e hanno una durata sufficiente (da un minimo di tre mesi o di un trimestre accademico ad un massimo di un anno);

     b) gli studi effettuati in altri Stati membri sono pienamente riconosciuti dalle università di origine;

     c) gli studenti dispongono di una conoscenza sufficiente della lingua in cui sono tenuti i corsi nelle università ospiti;

     d) le università ospiti non addebitano tasse di iscrizione agli studenti che partecipano a programmi di mobilità. Esse provvedono ad agevolare l'accoglienza degli studenti e si adoperano in particolare per risolvere i problemi pratici di questi ultimi, compresi quelli riguardanti l'alloggio;

     e) sono esclusi dalle borse di mobilità gli studenti del primo anno.

     La Comunità svilupperà ulteriormente un sistema di aiuti finanziari diretti agli studenti che compiono un periodo di studio in un altro Stato membro e le attività connesse alla loro preparazione (corsi di lingue, in particolare per quanto riguarda le lingue dell'Unione europea meno insegnate e diffuse, conoscenze socioculturali sul Paese ospite, corsi intensivi, ecc.).

     2. I fondi comunitari destinati a contribuire al finanziamento delle borse di mobilità per studenti saranno ripartiti tra gli Stati membri secondo la formula seguente:

     a) secondo le possibilità di bilancio, un importo minimo di 200.000 ECU sarà assegnato a ciascuno Stato membro;

     b) la parte residua sarà attribuita ai vari Stati membri in funzione:

     I) del numero complessivo di studenti iscritti alle università,

     II) del numero totale di giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni nei vari Stati membri,

     III) della differenza tra il costo della vita nello Stato d'origine e in quello ospite,

     IV) del costo del viaggio tra lo Stato d'origine e quello ospite.

     La Commissione adotterà inoltre provvedimenti atti ad incoraggiare una partecipazione equilibrata tra le varie discipline e regioni per tener conto del flusso di studenti e per risolvere problemi specifici, tra cui il finanziamento di alcune borse che, data la struttura dei programmi di studio, non possono essere gestite dalle autorità competenti di cui al punto 3. La quota assegnata a tali misure non potrà superare il 5% del bilancio annuale destinato alle borse di studio per studenti.

     3. I fondi comunitari, ripartiti secondo la formula di cui al punto 2 che precede e destinati alle borse di studio per studenti, saranno gestiti dalle autorità nazionali incaricate dell'assegnazione delle borse, designate da tutti gli Stati membri. Tali autorità assicurano il coordinamento con i sistemi nazionali di borse di studio/prestiti o altre risorse finanziarie aventi lo scopo di incentivare la mobilità degli studenti. In collaborazione con la Commissione, le autorità possono prendere delle iniziative volte ad incoraggiare una partecipazione equilibrata delle università o facoltà a livello nazionale o regionale, mediante la divulgazione di informazioni ed azioni di sensibilizzazione.

     4. Le borse comunitarie sono destinate a coprire parzialmente le spese aggiuntive derivanti dalla mobilità, vale a dire le spese di viaggio, l'eventuale preparazione linguistica e il maggior costo della vita nello Stato ospitante. L'importo delle borse non può oltrepassare i 5.000 ECU per studente per un soggiorno massimo di 12 mesi all'estero.

     5. Un trattamento preferenziale è riservato agli studenti che frequentino corsi promossi nell'ambito delle attività rientranti nell'azione 1. In via eccezionale possono richiedere una borsa di mobilità anche studenti "candidati liberi" che frequentino corsi per i quali siano state fissate disposizioni particolari al di fuori dei PIC, purché soddisfino le condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 1 della presente azione.

     6. Nell'attribuire le borse dovrà essere preso in considerazione il principio della parità di opportunità tra uomini e donne. Nel determinare l'importo delle borse si dovrebbe inoltre tener conto delle esigenze specifiche degli studenti portatori di handicap.

     7. Poiché il contributo della Comunità ai costi di mobilità degli studenti è soltanto parziale, si invitano gli Stati membri ad associarsi allo sforzo necessario. A tale proposito le borse o i prestiti di cui beneficiano gli studenti nei rispettivi Stati d'origine continueranno ad essere erogati durante il periodo di studio compiuto nello Stato membro ospite.

Capitolo II

Insegnamento scolastico (COMENIUS)

     1. Il presente capitolo prevede tre azioni intese ad incoraggiare:

     - azione 1: la partnership tra gli istituti scolastici;

     - azione 2: l'istruzione scolastica dei figli dei lavoratori migranti, nonché dei figli delle persone che esercitano professioni itineranti, delle persone che viaggiano per lavoro e degli zingari; l'istruzione interculturale;

     - azione 3: l'aggiornamento ed il miglioramento delle competenze del personale educativo.

     Tali azioni si rifanno all'esperienza acquisita in occasione dell'attuazione del programma LINGUA, nonché ai testi adottati dal Consiglio e dai ministri dell'istruzione riuniti in sede di Consiglio sulla cooperazione comunitaria in materia di istruzione, compresi i progetti pilota condotti nel campo dell'insegnamento primario e secondario, la formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti, nonché dei figli delle persone che esercitano professioni itineranti, delle persone che viaggiano per lavoro e degli zingari e lo scambio degli insegnanti.

     Le risorse da impegnare per l'insegnamento scolastico non saranno inferiori al 10% della dotazione complessiva del programma d'azione SOCRATE.

     2. I finanziamenti comunitari destinati a contribuire allo sviluppo delle attività previste dalle azioni 1 e 3, punto 2 saranno ripartiti tra gli Stati membri in base alla formula seguente:

     a) secondo le possibilità di bilancio, un importo minimo di 200.000 ECU sarà erogato a favore di ciascuno Stato membro;

     b) la quota restante sarà assegnata ai diversi Stati membri in funzione:

     I) del numero complessivo di alunni iscritti presso gli istituti scolastici,

     II) del numero di tali istituti,

     III) del numero di insegnanti,

     IV) del prodotto interno lordo pro capite,

     V) del costo medio del viaggio tra il Paese d'origine e quello ospite.

     3. La selezione dei progetti previsti nel presente capitolo è effettuata secondo la procedura di cui all'articolo 5 della decisione.

     4. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, prenderà le misure necessarie per incoraggiare una partecipazione equilibrata tra i vari istituti scolastici sul piano comunitario, nazionale e regionale. La quota assegnata a tali misure non potrà superare il 5% del bilancio annuale destinato alle attività previste dal presente capitolo.

     5. Gli aiuti finanziari comunitari previsti dal presente capitolo sono destinati a coprire parzialmente i costi stimati necessari per la realizzazione dei progetti.

     6. Gli aiuti comunitari sono assegnati nel rispetto del principio della parità di opportunità, in particolare fra uomini e donne. In sede di fissazione dell'importo degli aiuti si dovrebbe tenere conto delle esigenze specifiche delle persone portatrici di handicap che partecipano alle attività elaborate nel contesto del presente capitolo.

Azione 1

Partnership tra istituti scolastici

     1. La Comunità incoraggia la costituzione di partnership multilaterali tra istituti scolastici basate su un progetto educativo europeo (PEE).

     Una partnership multilaterale consiste in un raggruppamento di almeno tre istituti di tre Stati membri: uno di questi, o un organo di istruzione associato, è preposto al coordinamento. La partnership può eventualmente essere anche bilaterale quando è volta soprattutto alla promozione della conoscenza delle lingue dell'Unione europea, specie di quelle meno insegnate e diffuse.

     Un PEE mira a promuovere uno o più temi d'interesse europeo attraverso un insieme di attività e prassi educative integrate nell'attività degli istituti.

     Le attività e prassi educative integrate possono comportare in particolare:

     - la partecipazione degli alunni a progetti aventi, se possibile, carattere pluridisciplinare;

     - l'apprendimento e l'approfondimento della conoscenza delle lingue dell'Unione europea;

     - la mobilità degli alunni, in particolare per quelli che partecipano a partnership intese a migliorare la conoscenza delle lingue. Gli alunni dell'istruzione prescolastica sono esclusi da tale tipo di progetto;

     - lo scambio di materiale didattico, di informazioni e esperienze sulle metodologie pedagogiche innovative;

     - l'impiego delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni, ivi incluse le possibilità offerte dall'istruzione a distanza, in particolare allo scopo di diffondere i risultati e le esperienze delle partnership a beneficio delle altre scuole che non prendono parte ai progetti.

     2. Aiuti finanziari potranno essere concessi per il finanziamento del PEE per un periodo limitato. Essi saranno erogati per un periodo massimo iniziale di 3 anni, con riserva di un riesame periodico dei progetti realizzati.

     Per la concessione di un aiuto comunitario sarà accordata priorità ai progetti che hanno come temi di interesse europeo:

     - la dimensione europea in generale, nonché altri temi concernenti il patrimonio culturale, la protezione dell'ambiente, l'educazione artistica e la promozione della scienza e della tecnica;

     - elementi volti a promuovere la parità delle opportunità tra ragazzi e ragazze nell'istruzione e nella formazione;

     - elementi volti a migliorare il rendimento scolastico di tutti gli allievi;

     - elementi volti a rispondere alle necessità di bambini con esigenze e potenzialità educative specifiche.

     Qualora vari progetti soddisfino le stesse condizioni per essere scelti, si darà la preferenza a progetti che includono istituti scolastici che non hanno ancora partecipato ad attività comunitarie.

     3. Potranno essere accordati aiuti finanziari per la realizzazione di visite di preparazione alle partnership per una durata massima di una settimana, nonché per gli scambi del personale degli istituti scolastici, per una durata massima di quattro settimane, al fine di sostenere le partnership e lo sviluppo di progetti educativi europei.

Azione 2

Istruzione dei figli dei lavoratori migranti,

nonché dei figli delle persone che esercitano

professioni itineranti, delle persone che viaggiano

per lavoro e degli zingari; istruzione interculturale

     Aiuti finanziari potranno essere erogati a favore di progetti transnazionali intesi a:

     - promuovere una partecipazione quanto più completa possibile alle attività scolastiche e la parità delle opportunità per i figli dei lavoratori migranti, nonché delle persone che esercitano professioni itineranti, delle persone che viaggiano per lavoro e degli zingari;

     - migliorare la formazione scolastica e la qualità dell'istruzione di tali alunni;

     - rispondere alle loro esigenze o potenzialità educative specifiche;

     - promuovere azioni di istruzione interculturale rivolte a tutti gli alunni.

     Tali progetti potranno segnatamente comprendere:

     - lo scambio di informazioni e di esperienze, soprattutto concernenti gli aspetti di cui al primo comma;

     - l'elaborazione di corsi e di materiale didattico appropriati;

     - l'introduzione di metodi pedagogici interculturali.

Azione 3

Aggiornamento e miglioramento

delle competenze del personale educativo

     1. Aiuti finanziari potranno essere concessi a favore di progetti transnazionali presentati da istituti e organi impegnati nell'aggiornamento e nel miglioramento delle competenze del personale educativo preposto all'insegnamento e/o all'orientamento degli alunni.

     Tali progetti si propongono di favorire:

     a) lo scambio d'informazioni e di esperienze in relazione all'introduzione della dimensione europea nell'aggiornamento o nell'acquisizione di competenze specifiche del personale educativo;

     b) l'aggiornamento e il miglioramento delle competenze del personale educativo più specificamente impegnato in azioni miranti a promuovere il successo scolastico e la partecipazione quanto più completa possibile alle attività scolastiche degli alunni con esigenze e potenzialità educative specifiche;

     c) lo sviluppo di partnership nei settori citati in questa azione, compresi quelli che usano tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'istruzione a distanza.

     2. I progetti transnazionali di aggiornamento delle competenze del personale educativo potrebbero inoltre prevedere un numero limitato di soggiorni in un altro Stato membro per consentire a tale personale di partecipare a seminari realizzati in comune dagli istituti/organismi interessati.

Capitolo III

Misure trasversali

     1. Le azioni illustrate nel presente capitolo, applicabili a tutti i livelli di istruzione, integrano le azioni presentate nei capitoli I e II e intendono promuovere:

     azione 1: le competenze linguistiche nella Comunità (LINGUA);

     azione 2: l'istruzione aperta e a distanza;

     azione 3: gli scambi di informazioni e di esperienze, compresi EURYDICE e ARION ed altre misure, inclusa l'istruzione per gli adulti.

     Le risorse da impegnare nel quadro delle misure trasversali non saranno inferiori al 25% della dotazione complessiva attribuita al programma d'azione SOCRATE.

     2.

     a) I fondi comunitari destinati a contribuire allo sviluppo delle attività previste, dall'azione 1, punto 2, lettere b), c) ed e), nonché dall'azione 3, punto 3, saranno ripartiti tra gli Stati membri secondo la formula seguente:

     I) secondo le possibilità di bilancio, un importo minimo di 200.000 ECU sarà erogato a favore di ciascuno Stato membro;

     II) la quota restante sarà assegnata ai diversi Stati membri in funzione:

     a) del numero complessivo di insegnanti,

     b) del numero complessivo di alunni,

     c) del prodotto interno lordo pro capite,

     d) del costo medio del viaggio tra il Paese d'origine e quello ospite.

     3. La selezione dei progetti previsti dal presente capitolo è effettuata secondo la procedura di cui all'articolo 5 della decisione.

     4. La Commissione adotterà provvedimenti atti a incoraggiare una partecipazione equilibrata tra i vari istituti di istruzione degli Stati membri. La parte di stanziamenti assegnata a tali misure non potrà superare il 5% del bilancio annuale destinato al finanziamento delle attività illustrate nel presente capitolo III.

     5. Gli aiuti finanziari comunitari previsti dal primo capitolo sono destinati a coprire parzialmente le spese ritenute necessarie per la realizzazione dei progetti.

     6. Gli aiuti comunitari sono concessi nel rispetto del principio della parità di opportunità, in particolare fra uomini e donne. In sede di fissazione dell'importo degli aiuti si dovrebbe tenere conto delle esigenze specifiche delle persone portatrici di handicap che partecipano alle attività promosse.

Azione 1

Promozione delle competenze

linguistiche nella Comunità (LINGUA)

     1. La promozione delle competenze linguistiche costituisce un fattore chiave per la realizzazione di uno spazio europeo di cooperazione nel settore dell'istruzione e per il rafforzamento della comprensione e della solidarietà tra i popoli dell'Unione europea, nel pieno rispetto della loro diversità linguistica e culturale.

     Nell'ambito del programma SOCRATE, l'insegnamento delle lingue straniere riguarda l'insegnamento, quali lingue straniere, di tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea, nonché dell'irlandese, che è una delle lingue in cui sono stati redatti i trattati che istituiscono le Comunità europee, e del letzeburgesch, lingua parlata su tutto il territorio lussemburghese.

     L'azione LINGUA riguarda l'apprendimento delle lingue nel loro insieme.

     2. Accanto alle misure di incentivazione previste dall'azione 1 del capitolo I e dall'azione 1 del capitolo II, un aiuto finanziario comunitario potrà essere concesso a progetti transnazionali volti a realizzare le attività seguenti:

     a) sviluppo di programmi di cooperazione europea (progettazione ed elaborazione comune di contesti di formazione innovativi e di materiale didattico) presentati da istituti o organismi responsabili della formazione iniziale o continua dei professori di lingue ed aventi lo scopo di aggiornare, consolidare e sviluppare le conoscenze linguistiche e pedagogiche degli insegnanti o dei futuri insegnanti di lingue;

     b) stage di "immersione" o altre attività analoghe all'estero per i professori di lingue, nonché per gli insegnanti che si stanno riqualificando per l'insegnamento delle lingue, per i professori qualificati che intendono riprendere ad insegnare le lingue in un futuro prossimo e per quelli di altre discipline chiamati ad insegnare in una lingua straniera. La durata degli stage sarà compresa tra due e quattro settimane;

     c) periodi di assistentato all'estero per futuri professori di lingue affinché possano approfondire la propria conoscenza delle lingue che dovranno insegnare. Il periodo di assistentato, di durata non inferiore a 3 mesi e non superiore a un anno, va effettuato in uno Stato membro in cui una delle lingue ufficiali è la lingua che l'assistente insegnerà;

     d) sviluppo e scambio di programmi di insegnamento, produzione di supporti didattici innovativi e miglioramento dei metodi e strumenti del riconoscimento delle esperienze linguistiche. Tali progetti sono destinati a tutti gli ambienti interessati e riguardano principalmente la preparazione linguistica degli studenti e degli alunni dell'istruzione generale o dei centri professionali al fine di promuoverne la mobilità;

     e) concessione di limitate sovvenzioni per scambi educativi di giovani in fase di formazione a carattere generale, professionale o tecnico. Tali scambi si basano su un progetto di istituto di insegnamento e si prefiggono di migliorare le capacità di comunicazione nelle lingue straniere e contribuire a rafforzare l'interesse dei partecipanti ad acquisire conoscenze nelle lingue straniere.

     3. Per quanto concerne i punti da a) a d) sarà data priorità a progetti e attività che:

     - riguardano l'insegnamento delle lingue dell'Unione europea meno diffuse e insegnate;

     - comportano l'impiego delle nuove tecnologie educative e/o dell'istruzione a distanza;

     - sono volte ad aiutare le persone meno favorite e necessitano di un sostegno particolare nell'apprendimento delle lingue straniere.

     Per quanto concerne la lettera e), sarà data priorità ai progetti di istruzione professionale o tecnica che:

     - realizzano esperienze innovative in materia di scambi educativi nel settore dell'apprendimento delle lingue straniere;

     - mettono in risalto la dimensione europea della formazione;

     - si incentrano sull'insegnamento delle lingue meno diffuse e meno insegnate dell'Unione europea.

Azione 2

Promozione dell'istruzione aperta e a distanza

     Lo sviluppo dell'istruzione aperta e a distanza, che includano o meno le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, è un fattore importante che consente ai cittadini dell'Unione europea di beneficiare dei vantaggi derivanti da uno spazio europeo aperto di cooperazione nel settore dell'istruzione.

     Scopo di questa azione è contribuire, grazie all'innovazione pedagogica, alla qualità dell'istruzione e favorire un più ampio accesso a tutti i livelli di istruzione, in particolare per coloro che, a causa della situazione geografica o personale, non dispongono di altre possibilità in questo settore.

     Oltre alle azioni che rientrano nell'istruzione aperta e a distanza previste nei capitoli I e II, possono beneficiare degli aiuti finanziari comunitari i progetti transnazionali intesi a:

     a) agevolare la cooperazione tra le istituzioni e gli organismi in questo settore, in base a scambi di informazioni e di esperienze;

     b) rispondere all'esigenza di perfezionamento degli insegnanti, dei formatori e dei gestori nelle tecniche dell'istruzione aperta e a distanza;

     c) migliorare la qualità e la facilità d'uso dei prodotti dell'istruzione a distanza;

     d) incoraggiare il riconoscimento delle qualifiche conseguite nell'ambito dell'istruzione aperta e a distanza.

Azione 3

Promozione degli scambi di

informazioni e di esperienze

     Le azioni presentate qui di seguito si rifanno all'esperienza acquisita attraverso gli scambi di informazioni tra gli Stati membri, comprese le riunioni degli alti funzionari nell'ambito del Consiglio, nonché le reti EURYDICE e NARIC, il programma ARION e l'azione 4 del programma ERASMUS.

 

     1. Questioni di interesse comune concernenti la politica dell'istruzione

     Per quanto riguarda le questioni di interesse comune concernenti la politica dell'istruzione, proposte dal Consiglio, la Commissione effettua, in collaborazione con gli Stati membri, uno scambio di informazioni e di esperienze. A tal fine potrebbero essere adottate misure di promozione appropriate ai fini della trattazione comune di tali temi. Potrebbero essere adottate le seguenti misure specifiche:

     - studi e analisi comparative;

     - organizzazione di simposi;

     - scambio di esperti.

     Dovrebbero essere trattati come temi prioritari:

     - i problemi incontrati dai bambini e dai giovani che hanno abbandonato gli studi senza una preparazione adeguata;

     - i metodi di valutazione della qualità dell'insegnamento e l'eventuale istituzione di progetti pilota in questo settore.

 

     2. Scambi di informazioni (EURYDICE)

     Le azioni promosse in questo settore consentiranno di raccogliere informazioni destinate a vari gruppi bersaglio, e in primo luogo ai responsabili delle politiche nazionali di istruzione, su politiche e sistemi d'istruzione, riforme, innovazioni e risultati conseguiti da ricerche condotte nel campo dell'istruzione.

     Tali azioni saranno attuate dall'unità europea di EURYDICE e dalle unità nazionali istituite rispettivamente dalla Commissione e dagli Stati membri.

     Aiuti finanziari potranno essere concessi per le attività seguenti dell'unità europea e delle unità nazionali:

     a) raccolta dei dati e produzione ed aggiornamento permanente di informazioni di base sulle strutture e l'organizzazione dei sistemi di istruzione negli Stati membri;

     b) realizzazione di studi comparativi sui temi prioritari e analisi delle tendenze nel settore dell'istruzione in concertazione con la Commissione e gli Stati membri, nonché condivisione di quadri di riferimento che favoriscano la comparabilità delle informazioni;

     c) diffusione di tali informazioni mediante canali e reti d'informazione e di diffusione appropriati esistenti a livello nazionale, regionale e comunitario;

     d) creazione di banche dati comunitarie sull'istruzione e messa a punto di collegamenti diretti tra banche dati esistenti negli Stati membri e miglioramento del relativo accesso;

     e) utilizzo delle nuove tecnologie informatiche ed elettroniche al fine di assicurare l'interattività degli scambi e una più efficace condivisione delle risorse. Le azioni promosse dovranno tener conto dei progressi compiuti a livello comunitario nel settore delle reti transeuropee e in particolare dei collegamenti telematici tra amministrazioni pubbliche.

     Nella fase di attuazione delle azioni di cui ai punti da a) ad e) si provvederà ad un coordinamento con azioni analoghe condotte dal Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP) nel settore dell'informazione sulla formazione professionale, dall'Istituto statistico delle Comunità europee (Eurostat) nel campo delle statistiche, dalla rete comunitaria NARIC (Centri nazionali d'informazione sul riconoscimento accademico dei diplomi), nonché da tutte le altre reti di carattere informativo esistenti nel settore dell'istruzione a livello nazionale, europeo e internazionale.

 

     3. ARION

     Aiuti finanziari potranno essere concessi per l'organizzazione di visite di studio multilaterali di responsabili delle decisioni in grado di svolgere una funzione di moltiplicatore, designati dagli Stati membri. Tali visite di studio dovranno consentire uno scambio di informazioni e di esperienze su temi d'interesse comune agli Stati membri.

     Nell'ambito della presente azione si considerano dotati di poteri decisionali in particolare il personale educativo che esercita funzioni di direzione, valutazione, formazione, orientamento e coordinamento di progetti europei, nonché i responsabili dei singoli ministeri.

 

     4. NATRIC

     Aiuti finanziari potranno essere concessi per l'ulteriore sviluppo dell'attuale rete comunitaria dei centri nazionali di informazione sul riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di studio (NARIC).

 

     5. Altre misure

     A. Promozione della dimensione europea dell'istruzione per gli adulti

     Occorre potenziare la dimensione europea in tutti i settori dell'istruzione per gli adulti (generale, culturale e sociale) ricorrendo alla cooperazione transnazionale e allo scambio di esperienze tra gli organismi e gli istituti incaricati dell'istruzione per gli adulti.

     Potranno essere concessi aiuti finanziari comunitari agli organismi e istituti sopraindicati per le seguenti attività transnazionali:

     - progetti volti a sviluppare e rafforzare la dimensione europea dell'istruzione per gli adulti, miranti in particolare a diffondere conoscenze sulle culture e le tradizioni degli Stati membri e le lingue dell'Unione europea, nonché volti alla preparazione di corsi di istruzione degli adulti che contribuiscano alla comprensione dei vari contesti politici, economici ed amministrativi dell'Unione europea;

     - progetti che promuovano lo scambio di esperienze e la diffusione delle conoscenze nel settore dell'istruzione per gli adulti.

 

     B. Misure complementari

     La Commissione fornirà un sostegno alle seguenti misure complementari di promozione degli obiettivi del programma:

     - progetti sviluppati a livello europeo da associazioni di insegnanti, studenti e genitori di alunni;

     - azioni di sensibilizzazione per promuovere la cooperazione nel campo dell'istruzione e della formazione, compreso il sostegno all'organizzazione del concorso "l'Europa a scuola", in collaborazione con il Consiglio d'Europa;

     - provvedimenti di controllo e valutazione delle azioni descritte nel presente allegato;

     - attività di informazione necessarie alla realizzazione delle varie azioni del programma, svolte dalle agenzie designate dagli Stati membri.

 

 


[1] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 della decisione n. 88/576/CEE.

[2] Paragrafo così modificato dall'art. 1 della decisione n. 68/2000/CE, del 13 dicembre 1999.