§ 2.3.252 – Decisione 10 dicembre 2001, n. 880.
Decisione n. 2001/880/CE della Commissione che modifica la decisione n. 2001/649/CE concernente la concessione di un aiuto alla produzione di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:2. politica della concorrenza
Capitolo:2.3 aiuti di stato e altre sovvenzioni
Data:10/12/2001
Numero:880


Sommario
Art. 1.  
Art. 2.  


§ 2.3.252 – Decisione 10 dicembre 2001, n. 880.

Decisione n. 2001/880/CE della Commissione che modifica la decisione n. 2001/649/CE concernente la concessione di un aiuto alla produzione di olive da tavola in Grecia.

(G.U.C.E. 11 dicembre 2001, n. L 326).

 

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

     considerando quanto segue:

     (1) A norma dell'articolo 5 della decisione 2001/649/CE della Commissione, del 9 agosto 2001, concernente la concessione di un aiuto alla produzione di olive da tavola in Grecia è necessario che il produttore presenti una dichiarazione complementare alla dichiarazione di coltivazione o, se del caso, una nuova dichiarazione. Per armonizzare le procedure ed evitare l'impiego di documenti giustificativi diversi per l'olio di oliva e le olive da tavola occorre utilizzare lo stesso modulo della dichiarazione di coltivazione.

     (2) L'articolo 3 della decisione 2001/649/CE fissa il coefficiente di equivalenza tra olio di oliva e olive da tavola a 13 kg di olio per 100 kg di olive. Esistono però preparazioni di olive da tavola disidratate che si scostano sensibilmente da tale equivalenza. Occorre pertanto stabilire un coefficiente diverso per queste preparazioni, che tenga conto della notevole perdita di umidità delle olive trasformate.

     (3) Le misure previste di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     La decisione 2001/649/CE è modificata come segue:

     1) All'articolo 5, del testo del primo e del secondo comma è sostituito dal seguente:

     "Ai fini della concessione dell'aiuto alla produzione di olive da tavola, il produttore deve aver presentato una dichiarazione di coltivazione a norma degli articoli 1, 2 e 3 del regolamento (CE) n. 2366/98 della Commissione, del 30 ottobre 1998, recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva.".

     2) All'articolo 3, paragrafo 1, è aggiunto il testo seguente:

     "Tuttavia, per le olive trasformate in olive disidratate, che hanno perso almeno il 20% del peso rispetto alle olive entrate, 100 kg di olive da tavola trasformate sono considerate equivalente a 16,5 kg di olio di oliva.".

 

          Art. 2.

     La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.