§ 2.3.247 – Decisione 9 agosto 2001, n. 650.
Decisione n. 2001/650/CE della Commissione concernente la concessione di un aiuto alla produzione di olive da tavola in Spagna.


Settore:Normativa europea
Materia:2. politica della concorrenza
Capitolo:2.3 aiuti di stato e altre sovvenzioni
Data:09/08/2001
Numero:650


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.  
Art. 3.  
Art. 4.  
Art. 5.  
Art. 6.  
Art. 7.  
Art. 8.  
Art. 9.  
Art. 10.  
Art. 11.  
Art. 12.  
Art. 13.  


§ 2.3.247 – Decisione 9 agosto 2001, n. 650.

Decisione n. 2001/650/CE della Commissione concernente la concessione di un aiuto alla produzione di olive da tavola in Spagna.

(G.U.C.E. 25 agosto 2001, n. L 229).

 

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

     considerando quanto segue:

     (1) L'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento n. 136/66/CEE stabilisce che gli Stati membri possono destinare al sostegno delle olive da tavola una parte dei rispettivi quantitativi nazionali garantiti e dell'aiuto alla loro produzione di olio d'oliva, in condizioni che devono essere autorizzate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 38.

     (2) La Spagna ha presentato una domanda per le campagne 2001/02-2003/04. Occorre stabilire le modalità di concessione dell'aiuto.

     (3) Occorre prevedere che l'aiuto sia concesso ai produttori di olive da tavola trasformate provenienti da oliveti situati in Spagna e precisare le condizioni a cui può essere concesso l'aiuto.

     (4) Il periodo di trasformazione deve essere definito come il periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 agosto. Debbono essere considerate trasformate le olive oggetto di un primo trattamento in salamoia della durata minima di quindici giorni e definitivamente ritirate da detta salamoia o, in mancanza di tale trattamento, di un trattamento adeguato che le renda idonee al consumo umano.

     (5) Occorre determinare il peso delle olive da tavola trasformate aventi diritto all'aiuto nonché l'equivalenza tra le olive da tavola trasformate e l'olio d'oliva ai fini del calcolo dell'aiuto unitario alle olive da tavola e della gestione dei quantitativi nazionali garantiti.

     (6) Le imprese di trasformazione delle olive da tavola devono essere riconosciute a condizioni da determinare.

     (7) Occorre prevedere disposizioni per il controllo dell'aiuto alle olive da tavola. Dette disposizioni devono prevedere tra l'altro la dichiarazione di coltivazione del produttore per le olive da tavola, un'attestazione dei trasformatori sui quantitativi di olive consegnate dai produttori e uscite dalla catena di trasformazione nonché gli obblighi in materia di controllo degli organismi pagatori. Occorre prevedere sanzioni per i produttori delle olive da tavola in caso di dichiarazione discordante con gli elementi constatati nel corso del controllo.

     (8) Occorre determinare gli elementi per il calcolo dell'aiuto da concedere ai produttori delle olive da tavola trasformate. Può essere concesso un anticipo dell'aiuto a determinate condizioni.

     (9) La Spagna deve comunicare alla Commissione le misure nazionali prese per applicare la presente decisione nonché gli elementi necessari per calcolare l'anticipo dell'aiuto e l'aiuto definitivo.

     (10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1. [1]

     Per le campagne di commercializzazione dell'olio d'oliva 2001/02-2004/05 la Spagna è autorizzata a concedere un aiuto alla produzione di olive da tavola alle condizioni previste dalla presente decisione.

 

          Art. 2.

     1. L'aiuto alla produzione di olive da tavola è concesso ai produttori di olive provenienti da oliveti situati in Spagna, entrate in un'impresa di trasformazione riconosciuta per essere trasformate in olive da tavola.

     2. Per ogni campagna di commercializzazione dell'olio di oliva, l'aiuto è concesso per le olive da tavola trasformate dal 1° settembre della campagna precedente al 31 agosto della campagna considerata.

     3. Ai sensi della presente decisione per olive da tavola trasformate si intendono olive oggetto, per almeno quindici giorni, di un primo trattamento in salamoia e definitivamente ritirate da detta salamoia o, in mancanza di tale trattamento, di un trattamento adeguato che le renda idonee al consumo umano.

 

          Art. 3.

     1. Ai fini del calcolo dell'aiuto unitario per le olive da tavola e della gestione dei quantitativi nazionali garantiti di olio d'oliva, 100 kg di olive da tavola trasformate sono considerate equivalenti a 11,5 kg di olio d'oliva, avente diritto all'aiuto alla produzione di cui all'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE.

     2. Il peso delle olive da tavola trasformate da prendere in considerazione è il peso netto sgocciolato delle olive intere, trasformate, ove del caso frantumate, ma non snocciolate.

 

          Art. 4.

     1. È attribuito un numero di riconoscimento alle imprese che:

     - presentano una domanda di riconoscimento entro il 30 settembre che precede la campagna dell'olio d'oliva di cui trattasi, accompagnata dalle informazioni di cui al paragrafo 2 e dagli impegni di cui al paragrafo 3,

     - commercializzano olive da tavola trasformate aventi eventualmente subito altre lavorazioni,

     - dispongono di impianti che consentano la trasformazione di almeno 30 tonnellate di olive all'anno nelle isole e 50 tonnellate di olive all'anno nelle altre zone.

     2. La domanda di riconoscimento comprende tra l'altro:

     - una descrizione degli impianti tecnici di trasformazione e di immagazzinamento, che ne indichi le capacità rispettive,

     - una descrizione delle forme di preparazione delle olive da tavola commercializzate, che indichi per ciascuna forma il peso medio delle olive da tavola trasformate per chilogrammo di prodotto preparato,

     - lo stato dettagliato delle scorte di olive da tavola nelle diverse fasi di preparazione e per forma di preparazione, alla data del 1° settembre che precede la campagna dell'olio d'oliva considerata.

     3. Ai fini del riconoscimento l'impresa si impegna a:

     - prendere in consegna, trattare e immagazzinare separatamente da una parte le olive da tavola destinate a beneficiare dell'aiuto e dall'altra quelle provenienti da paesi terzi e quelle che non beneficeranno dell'aiuto,

     - tenere una contabilità di magazzino per l'attività relativa alle olive da tavola, connessa alla contabilità finanziaria, che indichi per ciascun giorno:

     a) i quantitativi di olive entrati, partita per partita, precisando il produttore di ciascuna partita;

     b) i quantitativi di olive messe in trasformazione e i quantitativi di olive da tavola trasformate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3;

     c) i quantitativi di olive da tavola la cui elaborazione è terminata;

     d) i quantitativi di olive da tavola usciti dall'impresa secondo la forma di preparazione, precisando i destinatari,

     - fornire al produttore di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e all'organismo competente i documenti e le informazioni di cui all'articolo 6 alle condizioni ivi indicate,

     - sottoporsi a tutti i controlli previsti nell'ambito del regime contemplato dalla presente decisione.

     4. Il riconoscimento è rifiutato o ritirato immediatamente qualora l'impresa:

     - non soddisfi o non soddisfi più le condizioni stabilite per il riconoscimento, oppure

     - sia oggetto di un procedimento giudiziario da parte delle autorità competenti a causa di irregolarità in relazione al regime previsto dal regolamento n. 136/66/CEE, oppure

     - sia stata oggetto di sanzioni per un'infrazione a detto regolamento negli ultimi 24 mesi.

 

          Art. 5.

     Ai fini della concessione dell'aiuto alla produzione di olive da tavola, il produttore deve aver presentato una dichiarazione di coltivazione a norma degli articoli 1, 2 e 3 del regolamento (CE) n. 2366/98 recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per le campagne di commercializzazione dal 1998/99 al 2000/01 [2].

     Le dichiarazioni relative alle olive da tavola sono integrate nella base di dati alfanumerica prevista per il regime di aiuto alla produzione di olio d'oliva.

 

          Art. 6.

     1. L'impresa riconosciuta rilascia al produttore di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dopo la consegna dell'ultima partita ed entro il 30 giugno, un attestato di consegna in cui è indicato il peso netto delle olive entrate nell'impresa. Tale attestato è corredato di tutti i documenti relativi al peso delle partite di olive consegnate.

     2. L'impresa riconosciuta comunica all'organismo competente e all'agenzia di controllo:

     a) prima del 10 di ogni mese:

     - i quantitativi di olive entrate, messe in trasformazione e trasformate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, nel corso del mese precedente,

     - i quantitativi di olive elaborate e uscite, distinte per forma di preparazione, nel corso del mese precedente,

     - la somma dei quantitativi di cui ai primi due trattini e lo stato delle scorte alla fine del mese precedente;

     b) anteriormente al 1° luglio, l'elenco nominativo dei produttori di cui all'articolo 2, paragrafo 1, a titolo del periodo di trasformazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e i quantitativi per i quali è stato loro rilasciato l'attestato di cui al paragrafo 1;

     c) anteriormente al 1° giugno della campagna successiva, il totale dei quantitativi consegnati a titolo del periodo di trasformazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e il totale dei quantitativi trasformati corrispondenti.

 

          Art. 7.

     1. Il produttore di olive da tavola presenta all'organismo competente, direttamente o indirettamente, anteriormente al 1° luglio della campagna in corso, una domanda di aiuto che contenga fra l'altro le seguenti indicazioni:

     - il proprio nome e indirizzo,

     - l'ubicazione delle aziende e delle parcelle in cui sono state raccolte le olive, con riferimento alla dichiarazione di coltivazione corrispondente,

     - l'impresa riconosciuta a cui sono state consegnate le olive.

     La domanda è accompagnata dall'attestato di consegna di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

     Ove del caso la domanda può essere accompagnata da una domanda di anticipo dell'aiuto.

     2. Qualunque ritardo nella presentazione di una domanda di aiuto dà luogo ad una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sull'importo dell'aiuto a cui il produttore avrebbe avuto diritto in caso di presentazione in tempo utile. Se il ritardo è superiore a 25 giorni la domanda è irricevibile.

 

          Art. 8.

     1. Prima del pagamento definitivo dell'aiuto l'organismo competente effettua i controlli necessari per verificare:

     - i quantitativi di olive da tavola per i quali sono stati rilasciati attestati di consegna,

     - i quantitativi di olive da tavola trasformate e la loro ripartizione per produttore.

     Il controllo comprende:

     - diverse ispezioni materiali delle merci immagazzinate nonché una verifica della contabilità delle imprese riconosciute,

     - un esame più approfondito delle domande di aiuto relative ad oleicoltori che richiedono l'aiuto sia per le olive da tavola che per l'olio d'oliva.

     2. La Spagna prende tutte le misure necessarie per garantire che:

     - sia rispettato il diritto all'aiuto alla produzione di olive da tavola,

     - siano escluse dal diritto all'aiuto alla produzione di olio d'oliva le olive entrate in un'impresa riconosciuta ai sensi della presente decisione,

     - non siano presentate più domande di aiuto per le stesse olive.

     3. Fatte salve le sanzioni previste dalla Spagna, non è concesso alcun aiuto al produttore di cui all'articolo 2, paragrafo 1, la cui dichiarazione ai sensi dell'articolo 5 o la cui domanda di aiuto ai sensi dell'articolo 7 risulti in contraddizione con gli elementi constatati nel corso di un controllo. Si applicano tuttavia, mutatis mutandis, le disposizioni dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 2366/98 della Commissione.

 

          Art. 9.

     1. Ciascun produttore di cui all'articolo 2, paragrafo 1, può ricevere un anticipo dell'aiuto richiesto. Tale anticipo è pari all'importo unitario di cui all'articolo 17 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, moltiplicato per il quantitativo d'olio d'oliva equivalente, in virtù dell'articolo 3, paragrafo 1, al quantitativo di olive da tavola trasformate.

     Per l'anticipo al produttore, il quantitativo di olive da tavola trasformate è determinato applicando al quantitativo indicato nell'attestato di consegna, confermato dalle altre informazioni ricevute dall'organismo competente, un coefficiente di trasformazione provvisorio. Detto coefficiente è fissato dall'organismo competente sulla base dei dati disponibili per l'impresa riconosciuta di cui trattasi. Tuttavia, il quantitativo di olive da tavola preso in considerazione non può essere superiore al 90% del quantitativo di olive da tavola consegnate.

     2. L'anticipo dell'aiuto è versato al produttore che ne ha fatto richiesta conformemente al disposto dell'articolo 7, paragrafo 1, a decorrere dal 16 ottobre della campagna in corso.

 

          Art. 10.

     1. Fatte salve le riduzioni previste all'articolo 20 quinquies del regolamento n. 136/66/CEE, l'aiuto è pari all'importo unitario di cui all'articolo 17 bis, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2261/84, moltiplicato per il quantitativo d'olio d'oliva equivalente, in virtù dell'articolo 3, paragrafo 1, al quantitativo di olive da tavola trasformate.

     Per l'aiuto al produttore di cui all'articolo 2, paragrafo 1, il quantitativo di olive da tavola trasformate è determinato applicando al quantitativo indicato nell'attestato di consegna, confermato dalle altre informazioni ricevute dall'organismo competente, un coefficiente di trasformazione relativo all'impresa in questione. Detto coefficiente è pari al rapporto tra il totale delle olive da tavola trasformate e il totale delle olive da tavola per le quali sono stati rilasciati attestati di consegna, a titolo della campagna di commercializzazione dell'olio d'oliva di cui trattasi.

     Qualora il quantitativo di olive trasformate corrispondente al quantitativo indicato nell'attestato di consegna non possa essere stabilito, i quantitativi di olive da tavola trasformate per i produttori in questione sono calcolati applicando il coefficiente medio per le altre imprese. Tuttavia, fatti salvi i diritti che gli oleicoltori in questione potrebbero far valere nei riguardi dell'impresa, detto quantitativo di olive trasformate non può essere superiore al 75% del quantitativo indicato nell'attestato di consegna.

     2. L'aiuto, o se del caso il saldo dell'aiuto, è versato integralmente al produttore dopo che sono stati effettuati i controlli di cui all'articolo 8, entro 90 giorni dalla fissazione del suo importo unitario da parte della Commissione.

 

          Art. 11.

     La Spagna comunica alla Commissione:

     - senza indugio, le misure nazionali prese in applicazione della presente decisione,

     - anteriormente al 1° agosto di ciascuna campagna, i quantitativi di olio d'oliva equivalenti alla produzione stimata delle olive da tavola trasformate nonché i coefficienti di trasformazione provvisori applicabili per tale calcolo,

     - anteriormente al 16 giugno di ciascuna delle campagne successive, i quantitativi di olio d'oliva equivalenti alla produzione effettiva delle olive da tavola trasformate, nonché i coefficienti di trasformazione definitivi.

 

          Art. 12.

     La presente decisione si applica a decorrere dal 1° settembre 2001.

 

          Art. 13.

     Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.


[1] Articolo così modificato dall’art. 3 della decisione n. 2004/607/CE.

[2] Il presente comma ha così sostituito i previgenti commi 1 e 2 in forza dell’art. 1 della decisione n. 2001/883/CE.