§ 2.3.122 - Regolamento 27 giugno 2002, n. 1177.
Regolamento (CE) n. 1177/2002 del Consiglio relativo ad un meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale.


Settore:Normativa europea
Materia:2. politica della concorrenza
Capitolo:2.3 aiuti di stato e altre sovvenzioni
Data:27/06/2002
Numero:1177


Sommario
Art. 1.      Ai fini del presente regolamento, si applicano le pertinenti definizioni di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1540/98.
Art. 2.      1. Fatti salvi i paragrafi da 2 a 6, un aiuto diretto a sostegno di contratti per la costruzione di navi portacontainer, chemichiere e navi cisterna per i prodotti petroliferi, nonché di navi [...]
Art. 3.      L'aiuto di cui all'articolo 2 è soggetto alle disposizioni dell'articolo 88 del trattato. La Commissione adotta una decisione a norma del regolamento (CE) n. 659/1999, del 22 marzo 1999, recante [...]
Art. 4.      Il presente regolamento si applica ai contratti definitivi firmati a decorrere dalla data della sua entrata in vigore fino a quella di scadenza, ad eccezione dei contratti definitivi firmati [...]
Art. 5. 


§ 2.3.122 - Regolamento 27 giugno 2002, n. 1177.

Regolamento (CE) n. 1177/2002 del Consiglio relativo ad un meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale.

(G.U.C.E. 2 luglio 2002, n. L 172).

 

     Il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 87, paragrafo 3, lettera e), 89 e 133,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     considerando quanto segue:

     (1) Il 22 giugno 2000 la Commissione delle Comunità europee e il governo della Repubblica di Corea, in seguito denominata "Corea", hanno firmato i verbali concordati relativi alla costruzione navale mondiale, in seguito denominati "i verbali concordati", al fine di ripristinare condizioni di concorrenza eque e trasparenti. Tuttavia, gli impegni di cui ai verbali concordati, in particolare l'impegno ad assicurare un meccanismo efficace di controllo dei prezzi, non sono stati effettivamente rispettati dalla parte coreana e quindi non è stato ottenuto un risultato soddisfacente.

     (2) Gli aiuti al funzionamento non hanno consentito di garantire che la cantieristica europea non fosse lesa da attività concorrenziali non conformi alle normali condizioni di concorrenza nel mercato della costruzione navale. Di conseguenza, come deriva dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativo agli aiuti alla costruzione navale, non possono più essere concessi aiuti al funzionamento connessi al contratto per la costruzione di navi, per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2001.

     (3) Tuttavia, a titolo di misura eccezionale e temporanea e al fine di assistere i cantieri navali comunitari operanti nei segmenti che hanno subito effetti negativi sotto forma di danni materiali e di grave pregiudizio a causa della concorrenza sleale coreana, è opportuno autorizzare un meccanismo difensivo temporaneo per determinati segmenti di mercato e per un periodo di tempo breve e limitato. Il regolamento (CE) n. 1540/98 navale dovrebbe applicarsi mutatis mutandis.

     (4) La situazione della cantieristica comunitaria è eterogenea. Dalla quarta e della quinta relazione della Commissione sulla situazione della cantieristica a livello mondiale risulta che circa metà della stazza lorda compensata prodotta nei cantieri navali comunitari riguarda i segmenti di mercato nei quali i cantieri navali comunitari sono in forte posizione sul mercato internazionale. In altri segmenti, tuttavia, si ha la prova che i cantieri navali della Comunità hanno subito effetti negativi sotto forma di danni materiali e di grave pregiudizio a causa della concorrenza sleale coreana. Un sostegno temporaneo connesso al contratto può pertanto essere autorizzato in talune circostanze in detti segmenti, in particolare in quelli delle navi portacontainer, delle chimichiere e delle navi cisterna.

     (5) Dato l'eccezionale sviluppo nel settore delle navi per trasporto di gas naturale liquefatto, la Commissione continuerà a sorvegliare questo mercato. Un sostegno temporaneo connesso al contratto può essere autorizzato in questo settore se la Commissione conferma, sulla base delle indagini riguardanti il 2002, che a causa delle pratiche sleali coreane l'industria comunitaria ha subito in questo settore danni materiali e un grave pregiudizio della stessa entità di quelli constatati per le navi portacontainer, le chemichiere e le navi cisterna.

     (6) Può essere autorizzato un sostegno del 6% del valore contrattuale prima dell'aiuto al fine di consentire effettivamente ai cantieri navali comunitari di superare la concorrenza coreana sleale.

     (7) Il meccanismo difensivo temporaneo dovrà essere autorizzato solo dopo che la Comunità abbia avviato nei confronti della Corea la procedura di risoluzione della controversia, chiedendo consultazioni con la stessa Corea conformemente all'intesa dell'Organizzazione mondiale per il commercio sulle regole e sulle procedure per la risoluzione delle controversie, e non sarà più applicabile una volta che tale procedura sia stata conclusa o sospesa in quanto la Comunità considera che è stata data effettiva esecuzione ai verbali concordati,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     Ai fini del presente regolamento, si applicano le pertinenti definizioni di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1540/98.

     Inoltre, si intende per:

     a) "navi portacontainer": le navi progettate con uno scafo ad un solo ponte con un'intelaiatura per l'alloggiamento dei container (standard o non standard; frigoriferi o non frigoriferi) configurante una serie di celle che fungono da guide per facilitare lo stivaggio dei container nello spazio sotto coperta e in parte anche sopra coperta. Altre navi per il trasporto misto di merci containerizzate e di altre merci sono considerate navi portacontainer qualora la parte prevalente della capacità di trasporto merci sia riservata ai container;

b) "navi chemichiere": le navi progettate con uno scafo ad un solo ponte ed una serie di cisterne integrali e/o indipendenti adatte al trasporto di prodotti chimici allo stato liquido. Le chemichiere sono navi caratterizzate dalla capacità di trasportare e di maneggiare varie sostanze allo stesso tempo nonché dal particolare rivestimento delle cisterne in funzione della natura e del rischio delle merci trasportate;

     c) "navi cisterna per prodotti petroliferi": le navi progettate con uno scafo ad un solo ponte e aventi una serie di cisterne integrali e/o indipendenti adatte al trasporto di prodotti petroliferi raffinati allo stato liquido;

     d) "navi per trasporto di gas naturale liquefatto": le navi progettate con uno scafo ad un solo ponte aventi cisterne integrali e/o indipendenti adatte al trasporto di gas naturale liquefatto.

 

     Art. 2.

     1. Fatti salvi i paragrafi da 2 a 6, un aiuto diretto a sostegno di contratti per la costruzione di navi portacontainer, chemichiere e navi cisterna per i prodotti petroliferi, nonché di navi per trasporto di gas naturale liquefatto è considerato compatibile con il mercato comune nel caso in cui un cantiere navale coreano sia entrato in concorrenza per l'aggiudicazione del contratto offrendo un prezzo inferiore.

     2. Un aiuto diretto a sostegno di contratti per la costruzione di navi per trasporto di gas naturale liquefatto può essere autorizzato a norma del presente articolo solo per i contratti definitivi firmati previa comunicazione della Commissione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee che confermi, sulla base delle indagini riguardanti il 2002, che l'industria comunitaria ha subito danni materiali ed un grave pregiudizio in questo segmento di mercato a causa delle pratiche sleali coreane.

     3. L'aiuto di cui al presente articolo può essere autorizzato per i contratti di costruzione navale fino ad un'intensità massima del 6% del valore contrattuale prima dell'aiuto.

     4. Il presente regolamento non si applica alle navi consegnate dopo più di tre anni dalla data della firma del contratto definitivo. Tuttavia, la Commissione può concedere una proroga del periodo di tre anni qualora ciò sia giustificato dalla complessità tecnica del progetto di costruzione navale in questione o da ritardi dovuti a perturbazioni inattese, gravi e documentate che si ripercuotano sul programma di lavoro di un cantiere, causate da circostanze eccezionali, imprevedibili ed esterne all'impresa.

     5. La Commissione segue da vicino l'andamento dei segmenti di mercato ammissibili ad aiuto ai sensi del paragrafo 1, in particolare per quanto concerne gli elementi atti a dimostrare chiaramente che uno specifico segmento di mercato nell'ambito della Comunità è stato direttamente danneggiato da condizioni di concorrenza sleali e non trasparenti.

     6. Il regolamento (CE) n. 1540/98 si applica mutatis mutandis.

 

     Art. 3.

     L'aiuto di cui all'articolo 2 è soggetto alle disposizioni dell'articolo 88 del trattato. La Commissione adotta una decisione a norma del regolamento (CE) n. 659/1999, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE.

 

     Art. 4.

     Il presente regolamento si applica ai contratti definitivi firmati a decorrere dalla data della sua entrata in vigore fino a quella di scadenza, ad eccezione dei contratti definitivi firmati prima che la Comunità abbia comunicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee che ha avviato nei confronti della Corea la procedura di risoluzione della controversia, chiedendo consultazioni conformemente all'intesa dell'Organizzazione mondiale per il commercio sulle regole e sulle procedure per la risoluzione delle controversie, e dei contratti definitivi firmati un mese o più dopo che la Commissione abbia comunicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee che la procedura suddetta è stata conclusa o sospesa, in quanto la Comunità considera che è stata data effettiva esecuzione ai verbali concordati.

 

     Art. 5. [1]

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso scade il 31 marzo 2005.

 


[1] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 502/2004.