§ 2.2.170 – Regolamento 2 marzo 2004, n. 396.
Regolamento (CE) n. 396/2004 della Commissione che avvia un'inchiesta relativa all'eventuale elusione delle misure antidumping istituite dal [...]


Settore:Normativa europea
Materia:2. politica della concorrenza
Capitolo:2.2 intese, posizioni dominanti, dumping, monopoli nazionali
Data:02/03/2004
Numero:396


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     


§ 2.2.170 – Regolamento 2 marzo 2004, n. 396.

Regolamento (CE) n. 396/2004 della Commissione che avvia un'inchiesta relativa all'eventuale elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 964/2003 del Consiglio sulle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originarie tra l'altro della Repubblica popolare cinese, mediante importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, spediti dall'Indonesia, a prescindere dal fatto che siano dichiarate originarie dell'Indonesia o meno, e che dispone la registrazione di tali importazioni.

(G.U.U.E. 3 marzo 2004, n. L 65).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (in prosieguo «regolamento di base»), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3 e l'articolo 14, paragrafi 3 e 5,

     sentito il comitato consultivo,

     considerando quanto segue:

 

A. INTRODUZIONE

 

     (1) La Commissione ha deciso, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96, di avviare un'inchiesta di propria iniziativa sull'eventuale elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originarie della Repubblica popolare cinese.

 

B. PRODOTTO

 

     (2) I prodotti oggetto dell'eventuale elusione sono gli accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, normalmente dichiarati sotto i codici NC ex 7307 93 11 (codice Taric 7307 93 11 93), ex 7307 93 19 (codice Taric 7307 93 19 93), ex 7307 99 30 (codice Taric 7307 99 30 93) ed ex 7307 99 90 (codice Taric 7307 99 90 93). Questi codici sono indicati unicamente a titolo informativo.

     (3) Il prodotto oggetto dell'inchiesta è costituito da alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, spediti dall'Indonesia (il «prodotto oggetto dell'inchiesta»), normalmente dichiarati sotto gli stessi codici dei prodotti oggetto dell'eventuale elusione.

 

C. MISURE IN VIGORE

 

     (4) Le misure attualmente in vigore che sarebbero oggetto di elusione sono i dazi antidumping istituiti dal regolamento (CE) n. 964/2003 del Consiglio.

 

D. MOTIVAZIONE

 

     (5) La Commissione dispone di elementi di prova prima facie sufficienti per dimostrare che le misure antidumping relative alle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originarie della Repubblica popolare cinese vengono eluse mediante trasbordo attraverso l'Indonesia di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio e l'uso di dichiarazioni di origine inesatte.

     (6) Sono stati forniti i seguenti elementi di prova. In seguito all'istituzione di misure nei confronti del prodotto in esame, si è verificato un significativo cambiamento nella configurazione degli scambi per quanto riguarda le esportazioni dalla Repubblica popolare cinese e dall'Indonesia nella Comunità. Le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta sono aumentate in modo sostanziale e non vi sono sufficienti motivi validi o giustificazioni per tale cambiamento se non l'istituzione del dazio antidumping. Il cambiamento in questione sembra essere determinato dal trasbordo attraverso l'Indonesia e da dichiarazioni di origine inesatte per alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese.

     Inoltre, gli elementi di prova a disposizione della Commissione fanno presumere che gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore siano indeboliti in termini quantitativi. Sembra che consistenti volumi di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, importati dall'Indonesia abbiano sostituito le importazioni dello stesso prodotto dalla Repubblica popolare cinese.

     Infine, la Commissione dispone di sufficienti elementi che dimostrano che i prezzi di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, sono oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente determinato per tale prodotto.

     Qualora nel corso dell'inchiesta siano accertate pratiche di elusione attraverso l'Indonesia previste dall'articolo 13 del regolamento di base diverse dal trasbordo e dalla dichiarazione di origine inesatta, l'inchiesta potrà riguardare anche tali pratiche.

 

E. PROCEDURA

 

     (7) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di base e sottoporre a registrazione, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, spediti dall'Indonesia, dichiarati o meno come originari di tale paese.

 

     a) Questionari

 

     (8) Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori e alle loro associazioni in Indonesia, ai produttori esportatori e alle loro associazioni nella Repubblica popolare cinese, agli importatori e alle loro associazioni nella Comunità che hanno collaborato all'inchiesta che ha determinato l'istituzione delle misure in vigore, nonché alle autorità cinesi e indonesiane. Eventualmente potranno essere chieste informazioni anche all'industria comunitaria.

     (9) In ogni caso, tutte le parti interessate devono contattare la Commissione senza indugio, comunque entro il termine di cui all'articolo 3 del presente regolamento, e, se necessario, chiedere un questionario entro il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, dal momento che il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento si applica a tutte le parti interessate.

     (10) L'apertura dell'inchiesta sarà notificata alle autorità della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia.

 

     b) Raccolta delle informazioni e audizioni

 

     (11) Si invitano tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova a sostegno di quanto affermano. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

 

     c) Esenzione dalla registrazione delle importazioni o dal dazio

 

     (12) Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, le importazioni dei prodotti oggetto dell'inchiesta possono essere esentati dalla registrazione o dalle misure se l'importazione non costituisce una forma di elusione.

     (13) La possibile elusione si verifica fuori della Comunità. L'articolo 13 del regolamento di base si prefigge di lottare contro le pratiche di elusione senza danneggiare gli operatori che possono dimostrare di non essere coinvolti in tali pratiche, ma non contiene una disposizione specifica per il trattamento dei produttori dei paesi interessati che possono provare di non partecipare alle pratiche elusive. Sembra pertanto necessario dare ai produttori interessati la possibilità di chiedere l'esenzione dalla registrazione delle importazioni dei loro prodotti esportati o dalle misure su tali importazioni.

     (14) I produttori che desiderino ottenere l'esenzione devono farne richiesta e inviare, qualora sia stato loro richiesto, le risposte al questionario entro il termine appropriato, affinché si possa stabilire che non eludono i dazi compensativi ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. Gli importatori possono sempre beneficiare dell'esenzione dalla registrazione o dalle misure nella misura in cui le loro importazioni provengano da produttori ai quali sia stata concessa tale esenzione, e conformemente all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base.

 

F. REGISTRAZIONE

 

     (15) Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, è opportuno disporre la registrazione delle importazioni dei prodotti oggetto dell'inchiesta per consentire, qualora le conclusioni dell'inchiesta confermino l'elusione, la riscossione retroattiva dell'appropriato ammontare di dazi antidumping a decorrere dalla data di registrazione delle importazioni di detti prodotti spediti dall'Indonesia.

 

G. TERMINI

 

     (16) Ai fini di una corretta amministrazione, occorre fissare i termini entro i quali le parti interessate possano:

     — manifestarsi presso la Commissione, presentare le loro osservazioni per iscritto, fornire le risposte ai questionari o comunicare qualsiasi altra informazione di cui occorra tener conto nel corso dell'inchiesta,

     — chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.

     (17) È importante notare che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti dal regolamento di base è subordinato al fatto che la parte si manifesti entro i termini stabiliti dall'articolo 3 del presente regolamento.

 

H. OMESSA COLLABORAZIONE

 

     (18) Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie o non le comunichi entro i termini, oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.

     (19) Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. Qualora una parte interessata non collabori, o collabori solo parzialmente, e vengano utilizzati i dati disponibili, l'esito dell'inchiesta può essere meno favorevole rispetto alle conclusioni che sarebbero state eventualmente raggiunte se la parte avesse collaborato,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96, è aperta un'inchiesta per stabilire se le importazioni nella Comunità di accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, di cui ai codici NC ex 7307 93 11 (codice Taric 7307 93 11 93), ex 7307 93 19 (codice Taric 7307 93 19 93), ex 7307 99 30 (codice Taric 7307 99 30 93) ed ex 7307 99 90 (codice Taric 7307 99 90 93), spedite dall'Indonesia, originarie o meno dell'Indonesia, eludano le misure istituite dal regolamento (CE) n. 964/2003.

 

          Art. 2.

     A norma dell'articolo 13, paragrafo 3 e dell'articolo 14, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 384/96, si chiede alle autorità doganali di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nella Comunità di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

     Le importazioni sono soggette a registrazione per un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

     Mediante regolamento, la Commissione può chiedere alle autorità doganali di sospendere la registrazione delle importazioni nella Comunità di prodotti fabbricati da produttori che abbiano richiesto l'esenzione dalla registrazione e che non risultino aver eluso i dazi compensativi.

 

          Art. 3.

     1. I questionari devono essere chiesti alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     2. Salvo altrimenti disposto, se desiderano che si tenga conto delle loro osservazioni durante l'inchiesta, le parti interessate devono mettersi in contatto con la Commissione, presentare le loro osservazioni per iscritto e trasmettere le risposte al questionario o eventuali altre informazioni entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     3. Le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

     4. Le informazioni relative al caso in esame, le domande di audizione, le richieste di questionari e tutte le richieste di autorizzazioni riguardanti i certificati di non elusione devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto), complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail e numeri di telefono, di fax e/o di telex della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente regolamento, le risposte ai questionari e la corrispondenza inviate dalle parti interessate in forma riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».

 

     Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

 

     Commissione europea

     Direzione generale del Commercio

     Direzione B

     J-79 5/16

     B-1049 Bruxelles

     Fax: (32 2) 295 65 05

     Telex COMEU B 21877

 

          Art. 4.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.