§ 20.6.565 - Regolamento 7 luglio 2009, n. 625.
Regolamento (CE) n. 625/2009 del Consiglio, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.6 politica commerciale
Data:07/07/2009
Numero:625


Sommario
Art. 1. 1. Il presente regolamento si applica alle importazioni dei prodotti originari dei paesi terzi di cui all’allegato I, fatta eccezione per i prodotti tessili oggetto del regolamento (CE) n. 517/94
Art. 2. Qualora l’andamento delle importazioni dovesse rendere necessario il ricorso a misure di vigilanza o di salvaguardia, la Commissione ne viene informata dagli Stati membri, i quali le comunicano [...]
Art. 3. 1. Su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, è possibile avviare consultazioni
Art. 4. 1. Le consultazioni si svolgono nell’ambito di un comitato consultivo ("comitato"), composto da rappresentanti di ciascuno Stato membro e presieduto da un rappresentante della Commissione
Art. 5. 1. Qualora, al termine delle consultazioni di cui agli articoli 3 e 4, ritenga che esistano elementi di prova sufficienti per giustificare un’inchiesta, la Commissione apre un’inchiesta entro un mese [...]
Art. 6. 1. Al termine dell’inchiesta, la Commissione presenta al comitato una relazione sui risultati della stessa
Art. 7. 1. Le informazioni ricevute a norma del presente regolamento possono essere utilizzate soltanto allo scopo per il quale sono state richieste
Art. 8. 1. L’esame dell’andamento delle importazioni, delle condizioni in cui vengono effettuate e del grave pregiudizio o della minaccia di grave pregiudizio che ne derivano per i produttori comunitari si [...]
Art. 9. 1. Quando gli interessi della Comunità lo richiedono, la Commissione può, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa
Art. 10. 1. L’immissione in libera pratica dei prodotti soggetti a vigilanza comunitaria preventiva è subordinata alla presentazione di un documento di vigilanza. Tale documento è rilasciato gratuitamente [...]
Art. 11. Ove gli interessi della Comunità lo esigano, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione può, qualora rischi di verificarsi la situazione di cui all’articolo 15, [...]
Art. 12. Qualora, dopo otto giorni lavorativi dalla fine delle consultazioni di cui all’articolo 3, le importazioni di un prodotto non siano assoggettate a vigilanza comunitaria preventiva, la Commissione può [...]
Art. 13. 1. L’immissione in libera pratica dei prodotti soggetti a vigilanza regionale è subordinata, nella regione interessata, alla presentazione di un documento di vigilanza. Tale documento è rilasciato [...]
Art. 14. 1. In caso di vigilanza comunitaria o regionale, gli Stati membri comunicano alla Commissione nei primi dieci giorni di ogni mese
Art. 15. 1. Se un prodotto è importato nella Comunità in quantitativi talmente accresciuti o a condizioni tali da arrecare o da minacciare di arrecare grave pregiudizio ai produttori comunitari di prodotti [...]
Art. 16. 1. Il Consiglio può adottare misure appropriate, in particolare nella situazione prevista all’articolo 15, paragrafo 1. Esso delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione
Art. 17. Qualora, in base principalmente agli elementi di valutazione di cui all’articolo 9, risulti che in una o più regioni della Comunità sussistono le condizioni previste per l’adozione di misure a norma [...]
Art. 18. 1. Durante il periodo d’applicazione di qualsiasi misura di vigilanza o di salvaguardia istituita conformemente ai capi IV e V, su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, si [...]
Art. 19. 1. Il presente regolamento non osta all’adempimento di obblighi derivanti da disposizioni speciali di accordi conclusi tra la Comunità e paesi terzi
Art. 20. 1. Il presente regolamento non osta all’applicazione dei regolamenti relativi all’organizzazione comune dei mercati agricoli, di disposizioni amministrative comunitarie o nazionali derivanti da tali [...]
Art. 21. Il regolamento (CE) n. 519/94 è abrogato
Art. 22. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea


§ 20.6.565 - Regolamento 7 luglio 2009, n. 625.

Regolamento (CE) n. 625/2009 del Consiglio, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi

(G.U.U.E. 17 luglio 2009, n. L 185)

 

(Versione codificata)

 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,

 

viste le normative relative all’organizzazione comune dei mercati agricoli, nonché quelle adottate a norma dell’articolo 308 del trattato, applicabili alle merci derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, in particolare le disposizioni di tali normative che consentono di derogare al principio generale in base al quale qualunque restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente può essere sostituita soltanto dalle misure previste dalle normative stesse,

 

vista la proposta della Commissione,

 

considerando quanto segue:

 

(1) Il regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi [1], ha subito diverse e sostanziali modificazioni [2]. È opportuno, per motivi di chiarezza e di razionalizzazione, procedere alla codificazione di detto regolamento.

 

(2) La politica commerciale comune dovrebbe basarsi su principi uniformi.

 

(3) Ai sensi dell’articolo 14 del trattato, il mercato interno comporta, dal 1 gennaio 1993, uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.

 

(4) Il completamento della politica commerciale comune per quanto riguarda il regime applicabile alle importazioni è l’unico mezzo per garantire che la regolamentazione degli scambi commerciali tra la Comunità e i paesi terzi tenga conto della situazione derivante dall’integrazione dei mercati.

 

(5) Per una maggiore uniformità dei regimi applicabili alle importazioni sarebbe opportuno prevedere, nella misura del possibile, viste le specificità dei sistemi economici di tali paesi terzi, disposizioni analoghe a quelle del regime comune applicabile agli altri paesi terzi.

 

(6) Il regime comune applicabile alle importazioni si applica altresì ai prodotti del carbone e dell’acciaio, fatte salve eventuali misure d’applicazione di un accordo riguardante specificamente tali prodotti.

 

(7) La liberalizzazione delle importazioni, vale a dire l’assenza di qualsiasi restrizione quantitativa, dovrebbe pertanto costituire il punto di partenza del regime comunitario in materia.

 

(8) Per quanto riguarda alcuni prodotti, la Commissione dovrebbe esaminare le modalità e le condizioni delle importazioni, il loro andamento, i diversi elementi della situazione economica e commerciale nonché, all’occorrenza, le misure da prendere.

 

(9) Per tali prodotti potrebbe risultare necessario assoggettare a una vigilanza comunitaria determinate importazioni.

 

(10) È compito della Commissione e del Consiglio adottare le misure di salvaguardia richieste dagli interessi della Comunità, tenendo conto degli obblighi internazionali esistenti.

 

(11) Determinate misure di vigilanza o di salvaguardia di portata limitata a una o più regioni della Comunità possono tuttavia rivelarsi più adatte di misure applicabili all’intera Comunità. Tuttavia, tali misure dovrebbero essere autorizzate soltanto in mancanza di soluzioni alternative e in via eccezionale. Occorre far sì che esse siano temporanee e perturbino il meno possibile il funzionamento del mercato interno.

 

(12) In caso di applicazione di una vigilanza comunitaria, l’immissione in libera pratica dei prodotti in questione andrebbe subordinata alla presentazione di un documento di vigilanza che risponda a criteri uniformi. Tale documento dovrebbe essere rilasciato, su semplice richiesta dell’importatore, dalle autorità degli Stati membri entro un determinato termine, senza però dar luogo ad alcun diritto d’importazione per l’importatore. Di conseguenza, il documento di vigilanza dovrebbe essere utilizzato soltanto finché non verrà modificato il regime d’importazione.

 

(13) Ai fini di una buona gestione amministrativa e nell’interesse degli operatori comunitari, è opportuno allineare per quanto possibile il contenuto e la presentazione del documento di vigilanza sui formulari di licenze d’importazione di cui al regolamento (CE) n. 738/94 della Commissione, del 30 marzo 1994, che stabilisce talune modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, relativo all’instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi [3], al regolamento (CE) n. 3168/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, che istituisce, nell’ambito dell’applicazione del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio relativo al regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da paesi terzi non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni, una licenza d’importazione comunitaria [4], e al regolamento (CE) n. 3169/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, che modifica l’allegato III del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi e che istituisce, nel campo di applicazione del regolamento medesimo, una licenza d’importazione comunitaria [5], nonché rammentare le caratteristiche tecniche del documento di vigilanza.

 

(14) Nell’interesse della Comunità, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero scambiarsi informazioni per quanto possibile complete sui risultati della vigilanza comunitaria.

 

(15) È necessario adottare precisi criteri di valutazione dell’eventuale pregiudizio e istituire una procedura d’inchiesta, senza che ciò precluda la possibilità per la Commissione di varare, in caso di urgenza, le misure necessarie.

 

(16) A tal fine è opportuno prevedere disposizioni particolareggiate sull’apertura di detta inchiesta, sui controlli e sulle verifiche necessarie, sull’audizione degli interessati, sull’elaborazione delle informazioni ricevute e sui criteri di valutazione del pregiudizio.

 

(17) Le disposizioni relative alle inchieste del presente regolamento non pregiudicano le norme comunitarie e nazionali in materia di segreto professionale.

 

(18) È anche necessario fissare limiti di tempo per l’apertura delle inchieste e per le decisioni in merito all’opportunità di istituire misure, affinché tali decisioni siano prese rapidamente, per aumentare la certezza del diritto nei confronti degli operatori economici interessati.

 

(19) L’uniformazione del regime all’importazione impone di semplificare e di uniformare le formalità che devono espletare gli importatori a prescindere dal luogo di sdoganamento delle merci. A tale scopo è opportuno prevedere che le eventuali formalità vengano espletate utilizzando moduli conformi al modello accluso al presente regolamento.

 

(20) I documenti di vigilanza rilasciati nell’ambito delle misure di vigilanza comunitaria dovrebbero essere validi in tutta la Comunità indipendentemente dallo Stato membro che li ha rilasciati.

 

(21) I prodotti tessili del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni [6], sono oggetto di un trattamento specifico a livello sia comunitario che internazionale. È quindi opportuno escluderli integralmente dall’ambito di applicazione del presente regolamento,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPO I

 

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1.

1. Il presente regolamento si applica alle importazioni dei prodotti originari dei paesi terzi di cui all’allegato I, fatta eccezione per i prodotti tessili oggetto del regolamento (CE) n. 517/94.

 

2. L’importazione nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è libera e pertanto non forma oggetto di alcuna restrizione quantitativa, fatte salve le misure che possono essere prese a norma del capo V.

 

CAPO II

 

PROCEDURA COMUNITARIA D’INFORMAZIONE E DI CONSULTAZIONE

 

     Art. 2.

Qualora l’andamento delle importazioni dovesse rendere necessario il ricorso a misure di vigilanza o di salvaguardia, la Commissione ne viene informata dagli Stati membri, i quali le comunicano altresì gli elementi di prova disponibili, determinati secondo i criteri di cui all’articolo 8. La Commissione trasmette immediatamente tali informazioni a tutti gli Stati membri.

 

     Art. 3.

1. Su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, è possibile avviare consultazioni.

 

2. Tali consultazioni si svolgono entro otto giorni lavorativi dalla data in cui la Commissione ha ricevuto le informazioni di cui all’articolo 2, in ogni caso prima dell’applicazione di qualsiasi misura comunitaria di vigilanza o di salvaguardia.

 

     Art. 4.

1. Le consultazioni si svolgono nell’ambito di un comitato consultivo ("comitato"), composto da rappresentanti di ciascuno Stato membro e presieduto da un rappresentante della Commissione.

 

2. Il comitato si riunisce su convocazione del presidente; quest’ultimo comunica tempestivamente agli Stati membri tutte le informazioni utili.

 

3. Le consultazioni vertono in particolare:

 

a) sui termini, sulle condizioni e sull’andamento delle importazioni, nonché sui vari aspetti della situazione economica e commerciale riguardo al prodotto in questione;

 

b) sulle questioni relative alla gestione degli accordi commerciali tra la Comunità e i paesi terzi di cui all’allegato I;

 

c) sulle eventuali misure da adottare.

 

4. Se necessario, le consultazioni possono aver luogo per iscritto. In tal caso, la Commissione informa gli Stati membri, i quali possono esprimere il loro parere o richiedere una consultazione orale entro un termine compreso tra cinque e otto giorni lavorativi, stabilito dalla Commissione.

 

CAPO III

 

PROCEDURA COMUNITARIA D’INCHIESTA

 

     Art. 5.

1. Qualora, al termine delle consultazioni di cui agli articoli 3 e 4, ritenga che esistano elementi di prova sufficienti per giustificare un’inchiesta, la Commissione apre un’inchiesta entro un mese dalla data alla quale ha ricevuto le informazioni dallo Stato membro e ne pubblica l’avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tale avviso:

 

a) riassume le informazioni ricevute e precisa che ogni informazione utile deve essere comunicata alla Commissione;

 

b) stabilisce il termine entro il quale gli interessati possono rendere note le loro osservazioni per iscritto e fornire informazioni, qualora tali osservazioni e informazioni siano prese in considerazione durante l’inchiesta;

 

c) stabilisce il termine entro il quale le parti interessate possono chiedere di essere sentite dalla Commissione ai sensi del paragrafo 4.

 

La Commissione avvia l’inchiesta in collaborazione con gli Stati membri.

 

2. La Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie e, se lo considera opportuno, procede, previa consultazione del comitato, alla verifica di tali informazioni presso importatori, commercianti, agenti, produttori, associazioni e organizzazioni commerciali.

 

La Commissione è coadiuvata in questo compito da personale dello Stato membro sul cui territorio si effettuano tali verifiche, a condizione che lo Stato in questione si sia espresso in tal senso.

 

Le parti interessate che si sono manifestate ai sensi del paragrafo 1, primo comma, nonché i rappresentanti del paese di esportazione, possono esaminare tutte le informazioni messe a disposizione della Commissione nel quadro dell’inchiesta, distintamente dai documenti interni preparati dalle autorità della Comunità o dai suoi Stati membri, purché siano pertinenti per la difesa dei loro interessi, non siano riservate ai sensi dell’articolo 7 e siano usate dalla Commissione nell’ambito dell’inchiesta. A tal fine, essi indirizzano una domanda scritta alla Commissione indicando i documenti richiesti.

 

3. Su richiesta della Commissione e secondo modalità da essa definite, gli Stati membri le forniscono le informazioni di cui dispongono sull’andamento del mercato del prodotto oggetto dell’inchiesta.

 

4. La Commissione può sentire le parti interessate. Queste devono essere ascoltate quando lo abbiano chiesto per iscritto entro il termine stabilito nell’avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, dimostrando che possono effettivamente essere interessate dal risultato dell’inchiesta e che esistono motivi particolari per sentirle oralmente.

 

5. Quando le informazioni non vengono fornite entro il termine stabilito dal presente regolamento o dalla Commissione a norma del medesimo, oppure quando l’inchiesta è ostacolata in modo rilevante, si possono elaborare conclusioni in base ai dati disponibili. Se la Commissione scopre che una parte interessata o un terzo le hanno fornito informazioni false o ingannevoli, non tiene conto di tali informazioni e può avvalersi dei dati di cui dispone.

 

6. Ove la Commissione, al termine delle consultazioni di cui al paragrafo 1, ritenga che non esistano elementi di prova sufficienti per giustificare l’avvio di un’inchiesta, informa gli Stati membri della sua decisione entro un mese dalla data alla quale le sono pervenute le loro informazioni.

 

     Art. 6.

1. Al termine dell’inchiesta, la Commissione presenta al comitato una relazione sui risultati della stessa.

 

2. Ove, entro nove mesi dall’avvio dell’inchiesta, la Commissione ritenga che non sia necessaria alcuna misura di vigilanza o di salvaguardia comunitaria, l’inchiesta viene chiusa, previa consultazione del comitato, entro un mese. La decisione di chiusura dell’inchiesta, contenente le conclusioni principali della medesima e un sommario dei motivi è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

3. Quando la Commissione ritiene necessaria una misura di vigilanza o di salvaguardia comunitaria, adotta le necessarie decisioni a tal fine, conformemente ai capi IV e V, entro nove mesi dall’avvio dell’inchiesta. In circostanze eccezionali, questo periodo può essere prolungato al massimo di altri due mesi. In tal caso, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, indicando la durata del prolungamento e le relative ragioni.

 

4. Le disposizioni del presente capo non ostano a che siano prese, in qualsiasi momento, misure di vigilanza conformemente agli articoli da 9 a 14 oppure, ove circostanze critiche in cui ogni indugio causerebbe un danno difficilmente riparabile richiedano un’azione immediata, misure di salvaguardia conformemente agli articoli 15, 16 e 17.

 

La Commissione avvia immediatamente le procedure d’inchiesta che ritiene ancora necessarie e in base alle risultanze riesamina le misure prese.

 

     Art. 7.

1. Le informazioni ricevute a norma del presente regolamento possono essere utilizzate soltanto allo scopo per il quale sono state richieste.

 

2. Il Consiglio, la Commissione, gli Stati membri e i loro agenti non divulgano, salvo autorizzazione espressa della parte che le ha fornite, le informazioni riservate che hanno ricevuto a norma del presente regolamento o quelle fornite in via riservata.

 

3. Ogni richiesta di trattamento riservato deve addurre le debite motivazioni.

 

Tuttavia, quando una richiesta di trattamento riservato non è giustificata e colui che fornisce l’informazione non vuole né renderla pubblica né autorizzarne la divulgazione in termini generali o sotto forma di riassunto, si può non tener conto dell’informazione in questione.

 

4. Un’informazione è comunque considerata riservata se la sua divulgazione può avere conseguenze fortemente sfavorevoli per colui che l’ha fornita o che ne è la fonte.

 

5. I paragrafi da 1 a 4 non ostano a che le autorità della Comunità facciano riferimento a informazioni generali e, in particolare, ai motivi su cui si basano le decisioni adottate in forza del presente regolamento. Tali autorità, tuttavia, devono tener conto del legittimo interesse delle persone fisiche e giuridiche a che i loro segreti d’affari non vengano divulgati.

 

     Art. 8.

1. L’esame dell’andamento delle importazioni, delle condizioni in cui vengono effettuate e del grave pregiudizio o della minaccia di grave pregiudizio che ne derivano per i produttori comunitari si basa principalmente sui fattori seguenti:

 

a) il volume delle importazioni, soprattutto quando siano aumentate in misura considerevole, in termini assoluti o rispetto alla produzione o al consumo della Comunità;

 

b) il prezzo delle importazioni, soprattutto se si è registrata una sottoquotazione significativa rispetto al prezzo di un prodotto simile nella Comunità;

 

c) l’impatto che ne deriva per i produttori comunitari di prodotti simili o direttamente concorrenti e che risulta dalle tendenze di taluni fattori economici quali:

 

- produzione,

 

- utilizzo della capacità produttiva,

 

- scorte,

 

- vendite,

 

- quota di mercato,

 

- prezzi (vale a dire, la diminuzione dei prezzi o l’impedimento dei rincari che normalmente si sarebbero verificati),

 

- utili,

 

- rendimento dei capitali investiti,

 

- flussi di liquidità,

 

- occupazione.

 

2. Nello svolgere l’inchiesta, la Commissione tiene conto del sistema economico particolare dei paesi di cui all’allegato I.

 

3. Quando è addotta una minaccia di grave pregiudizio, la Commissione esamina altresì se sia chiaramente prevedibile che una situazione particolare possa trasformarsi in un pregiudizio reale. A tale riguardo, essa può tener conto anche di fattori come:

 

a) il tasso d’incremento delle esportazioni verso la Comunità;

 

b) la capacità di esportazione del paese di origine o del paese di esportazione che già esiste o che esisterà in un futuro prevedibile, e la probabilità che le esportazioni da essa derivanti siano destinate alla Comunità.

 

CAPO IV

 

VIGILANZA

 

     Art. 9.

1. Quando gli interessi della Comunità lo richiedono, la Commissione può, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa:

 

a) decretare la vigilanza comunitaria a posteriori per determinate importazioni, secondo modalità da essa definite;

 

b) decidere, per sorvegliarne l’andamento, di assoggettare determinate importazioni a una vigilanza comunitaria preventiva conformemente all’articolo 10.

 

2. Le misure di vigilanza hanno durata limitata. Salvo disposizioni contrarie, la loro validità scade alla fine del secondo semestre successivo a quello durante il quale sono state introdotte.

 

     Art. 10.

1. L’immissione in libera pratica dei prodotti soggetti a vigilanza comunitaria preventiva è subordinata alla presentazione di un documento di vigilanza. Tale documento è rilasciato gratuitamente dall’autorità competente designata dagli Stati membri, per tutti i quantitativi richiesti, entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui l’autorità nazionale competente ha ricevuto una richiesta di un qualsiasi importatore comunitario, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità. Salvo prova contraria, si presume che la richiesta sia pervenuta all’autorità nazionale competente entro tre giorni lavorativi dalla presentazione.

 

2. Il documento di vigilanza è rilasciato sotto forma di un modulo conforme al modello che figura nell’allegato II.

 

Salvo altre disposizioni nella decisione che istituisce la misura di vigilanza, la richiesta di documenti di vigilanza dell’importatore reca esclusivamente le seguenti indicazioni:

 

a) il nome e l’indirizzo completo del richiedente (inclusi i numeri di telefono, di fax e l’eventuale numero d’identificazione presso l’autorità nazionale competente) e la sua partita IVA, qualora sia soggetto all’IVA;

 

b) all’occorrenza, il nome e l’indirizzo completo del dichiarante o del rappresentante eventuale del richiedente (inclusi i numeri di telefono e di fax);

 

c) una descrizione delle merci, che specifichi:

 

- denominazione commerciale,

 

- codice della nomenclatura combinata,

 

- origine e provenienza;

 

d) i quantitativi dichiarati, espressi in kg e, se del caso, in qualsiasi altra unità supplementare pertinente (paia, unità, ecc.);

 

e) il valore cif frontiera comunitaria delle merci in euro;

 

f) la dichiarazione seguente, datata e firmata dal richiedente con l’indicazione del nome in lettere maiuscole:

 

"Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede e di essere stabilito nel territorio della Comunità".

 

3. Il documento di vigilanza è valido in tutta la Comunità, indipendentemente dallo Stato membro che l’ha rilasciato.

 

4. La constatazione che il prezzo unitario al quale si effettua la transazione supera di meno del 5 % quello indicato nel documento di vigilanza, ovvero che il valore totale o il quantitativo totale dei prodotti presentati all’importazione supera di meno del 5 % il valore o il quantitativo indicati in detto documento non osta all’immissione in libera pratica. Dopo aver sentito i pareri espressi in seno al comitato, e tenendo conto della natura dei prodotti e delle altre particolarità delle transazioni in questione, la Commissione può fissare una percentuale diversa che tuttavia non può, di massima, superare il 10 %.

 

5. I documenti di vigilanza possono essere utilizzati soltanto fintanto che, per le operazioni in questione, rimane in vigore il regime di liberalizzazione delle importazioni, e comunque entro un termine fissato all’atto di instaurare la vigilanza e secondo la stessa procedura, tenendo conto della natura dei prodotti e delle altre particolarità di tali operazioni.

 

6. Quando la decisione presa a norma dell’articolo 9 lo prevede, l’origine dei prodotti sottoposti a vigilanza comunitaria deve essere giustificata da un certificato d’origine. Il presente paragrafo lascia impregiudicate altre disposizioni sulla presentazione di tale certificato.

 

7. Quando il prodotto sottoposto a vigilanza comunitaria preventiva è oggetto di una misura di salvaguardia regionale in uno Stato membro, l’autorizzazione d’importazione concessa da quest’ultimo può sostituire il documento di vigilanza.

 

8. I moduli dei documenti di vigilanza nonché i loro estratti sono redatti in due esemplari, di cui il primo, denominato "originale per il destinatario" e recante il numero 1, è rilasciato al richiedente e il secondo, denominato "esemplare per l’autorità competente" e recante il numero 2, è conservato dall’autorità che ha rilasciato il documento. A fini amministrativi l’autorità competente può aggiungere copie supplementari al modulo n. 2.

 

9. I moduli sono stampati su carta bianca esente da paste meccaniche, per scrittura e di peso compreso tra 55 e 65 grammi per metro quadro. Il formato è di 210 millimetri su 297. L’interlinea dattilografica è di 4,24 millimetri (un sesto di pollice). La disposizione dei moduli è rigorosamente rispettata. Le due facce dell’esemplare n. 1, che costituisce il documento di vigilanza propriamente detto, sono inoltre rivestite da un fondo arabescato di colore giallo che rivela qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.

 

10. Spetta agli Stati membri procedere alla stampa dei moduli. Essi possono essere altresì stampati da tipografie che hanno ricevuto l’autorizzazione dallo Stato membro in cui sono stabilite. In quest’ultimo caso si fa riferimento a tale autorizzazione su ogni modulo. Sul modulo sono iscritti il nome e l’indirizzo del tipografo o un segno che ne consenta l’identificazione.

 

     Art. 11.

Ove gli interessi della Comunità lo esigano, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione può, qualora rischi di verificarsi la situazione di cui all’articolo 15, paragrafo 1:

 

- limitare il termine di utilizzazione del documento di vigilanza eventualmente richiesto,

 

- subordinare il rilascio del documento a determinate condizioni e, in via eccezionale, all’inserimento di una clausola di revoca o, con una frequenza e per una durata stabilite dalla Commissione, alla procedura d’informazione e di consultazione preliminare di cui all’articolo 3.

 

     Art. 12.

Qualora, dopo otto giorni lavorativi dalla fine delle consultazioni di cui all’articolo 3, le importazioni di un prodotto non siano assoggettate a vigilanza comunitaria preventiva, la Commissione può disporre, conformemente all’articolo 17, una vigilanza limitata alle importazioni in una o più regioni della Comunità.

 

     Art. 13.

1. L’immissione in libera pratica dei prodotti soggetti a vigilanza regionale è subordinata, nella regione interessata, alla presentazione di un documento di vigilanza. Tale documento è rilasciato gratuitamente dall’autorità competente designata dallo o dagli Stati membri interessati, per tutti i quantitativi richiesti, entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla data in cui l’autorità nazionale competente ha ricevuto una richiesta di un qualsiasi importatore comunitario, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità. Salvo prova contraria, si presume che tale richiesta sia pervenuta all’autorità nazionale competente entro tre giorni lavorativi dalla presentazione. I documenti di vigilanza possono essere utilizzati soltanto finché il regime di liberalizzazione delle importazioni rimane in vigore per le operazioni in questione.

 

2. Si applica l’articolo 10, paragrafo 2.

 

     Art. 14.

1. In caso di vigilanza comunitaria o regionale, gli Stati membri comunicano alla Commissione nei primi dieci giorni di ogni mese:

 

a) in caso di vigilanza preventiva, i quantitativi di merci e gli importi, calcolati in base ai prezzi cif, per i quali sono stati rilasciati o vidimati, nel periodo precedente, i documenti di vigilanza;

 

b) in ogni caso, le importazioni effettuate nel periodo che precede quello di cui alla lettera a).

 

Le informazioni fornite dagli Stati membri sono ripartite per prodotto e per paese.

 

Possono essere stabilite disposizioni diverse nello stesso tempo e secondo la stessa procedura della messa sotto vigilanza.

 

2. Ove la natura dei prodotti o situazioni particolari lo rendano necessario, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, la Commissione può modificare la periodicità delle informazioni.

 

3. La Commissione informa gli Stati membri.

 

CAPO V

 

MISURE DI SALVAGUARDIA

 

     Art. 15.

1. Se un prodotto è importato nella Comunità in quantitativi talmente accresciuti o a condizioni tali da arrecare o da minacciare di arrecare grave pregiudizio ai produttori comunitari di prodotti analoghi o direttamente concorrenti, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa può modificare il regime d’importazione del prodotto in questione subordinandone l’immissione in libera pratica alla presentazione di un’autorizzazione d’importazione, che dovrà essere rilasciata secondo modalità ed entro limiti da essa definiti.

 

2. Le misure adottate vengono comunicate senza indugio al Consiglio e agli Stati membri e sono di applicazione immediata.

 

3. Le misure di cui al presente articolo si applicano a tutti i prodotti immessi in libera pratica dopo la loro entrata in vigore. Esse possono essere limitate, conformemente all’articolo 17, a una o più regioni della Comunità.

 

Tuttavia, tali misure non ostano all’immissione in libera pratica dei prodotti già avviati verso la Comunità, sempreché non sia possibile mutarne la destinazione e che i prodotti la cui immissione in libera pratica è subordinata, a norma degli articoli 10 e 13, alla presentazione di un documento di vigilanza siano effettivamente corredati di tale documento.

 

4. Qualora l’intervento della Commissione sia stato richiesto da uno Stato membro, la Commissione si pronuncia entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data alla quale ha ricevuto la richiesta.

 

5. Qualsiasi decisione presa dalla Commissione a norma del presente articolo è comunicata al Consiglio e agli Stati membri. Ogni Stato membro può rimetterla al Consiglio entro un mese dal giorno della comunicazione.

 

6. Qualora uno Stato membro abbia rimesso al Consiglio una decisione presa dalla Commissione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può confermare, modificare o abrogare la decisione adottata dalla Commissione.

 

Se il Consiglio non ha deciso entro tre mesi dalla data alla quale è stato interpellato, la decisione della Commissione si considera abrogata.

 

     Art. 16.

1. Il Consiglio può adottare misure appropriate, in particolare nella situazione prevista all’articolo 15, paragrafo 1. Esso delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

 

2. È d’applicazione l’articolo 15, paragrafo 3.

 

     Art. 17.

Qualora, in base principalmente agli elementi di valutazione di cui all’articolo 9, risulti che in una o più regioni della Comunità sussistono le condizioni previste per l’adozione di misure a norma del capo IV e dell’articolo 15, la Commissione, dopo aver esaminato le soluzioni alternative, può autorizzare, in via eccezionale, l’applicazione di misure di vigilanza o di salvaguardia limitate alle regioni in questione, ove ritenga che tali misure, applicate a quel livello, siano più appropriate di misure applicabili all’intera Comunità.

 

Dette misure devono avere carattere temporaneo e perturbare il meno possibile il funzionamento del mercato interno.

 

Dette misure sono adottate secondo le procedure previste, rispettivamente, agli articoli 9 e 15.

 

     Art. 18.

1. Durante il periodo d’applicazione di qualsiasi misura di vigilanza o di salvaguardia istituita conformemente ai capi IV e V, su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, si procede a consultazioni in seno al comitato di cui all’articolo 3. Le consultazioni hanno lo scopo di:

 

a) valutare gli effetti della misura;

 

b) verificare se sia necessario mantenerla in vigore.

 

2. Se al termine delle consultazioni di cui al paragrafo 1 ritiene necessaria l’abrogazione o la modifica di una misura di vigilanza o di salvaguardia adottata a norma dei capi IV e V, la Commissione agisce come segue:

 

a) se il Consiglio non ha preso alcuna decisione su una misura adottata dalla Commissione, questa modifica o abroga senza indugio la misura e ne riferisce immediatamente al Consiglio;

 

b) in tutti gli altri casi, la Commissione propone al Consiglio di abrogare o modificare la misura da esso adottata. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

 

Quando riguarda misure di vigilanza regionale, la decisione si applica a decorrere dal sesto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

CAPO VI

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 19.

1. Il presente regolamento non osta all’adempimento di obblighi derivanti da disposizioni speciali di accordi conclusi tra la Comunità e paesi terzi.

 

2. Fatte salve le altre disposizioni comunitarie, il presente regolamento non osta all’adozione o all’applicazione, da parte degli Stati membri di:

 

a) divieti, restrizioni quantitative o misure di vigilanza giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico e archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale e commerciale;

 

b) speciali formalità in materia di cambio;

 

c) formalità introdotte a norma di accordi internazionali conformemente al trattato.

 

Gli Stati membri informano la Commissione delle misure o formalità da introdurre o da modificare ai sensi del presente paragrafo. In caso di estrema urgenza, le misure o formalità nazionali in questione vengono comunicate alla Commissione sin dall’adozione.

 

     Art. 20.

1. Il presente regolamento non osta all’applicazione dei regolamenti relativi all’organizzazione comune dei mercati agricoli, di disposizioni amministrative comunitarie o nazionali derivanti da tali regolamenti, o di normative specifiche adottate ai sensi dell’articolo 308 del trattato, applicabili alle merci che derivano dalla trasformazione di prodotti agricoli; esso si applica a titolo complementare.

 

2. Le disposizioni degli articoli da 9 a 14 e dell’articolo 18 non si applicano ai prodotti oggetto delle normative di cui al paragrafo 1, per le quali il regime comunitario degli scambi con paesi terzi prevede la presentazione di un certificato o di un altro titolo d’importazione.

 

Gli articoli 15, 17 e 18 non si applicano ai prodotti per i quali il regime comunitario degli scambi con i paesi terzi prevede la possibilità di applicare restrizioni quantitative all’importazione.

 

     Art. 21.

Il regolamento (CE) n. 519/94 è abrogato.

 

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza dell’allegato IV.

 

     Art. 22.

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

[1] GU L 67 del 10.3.1994, pag. 89.

 

[2] Cfr. allegato III.

 

[3] GU L 87 del 31.3.1994, pag. 47.

 

[4] GU L 335 del 23.12.1994, pag. 23.

 

[5] GU L 335 del 23.12.1994, pag. 33.

 

[6] GU L 67 del 10.3.1994, pag. 1.

 

 

ALLEGATO I

 

ELENCO DEI PAESI TERZI

 

Armenia

 

Azerbaigian

 

Bielorussia

 

Corea del Nord

 

Kazakstan

 

Russia

 

Tagikistan

 

Turkmenistan

 

Uzbekistan

 

Vietnam

 

 

ALLEGATO II

(Omissis)

 

 

ALLEGATO III

 

REGOLAMENTO ABROGATO ED ELENCO DELLE SUE MODIFICAZIONI SUCCESSIVE

 

Regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio (GU L 67 del 10.3.1994, pag. 89) | |

 

Regolamento (CE) n. 1921/94 del Consiglio (GU L 198 del 30.7.1994, pag. 1) | |

 

Regolamento (CE) n. 538/95 del Consiglio (GU L 55 dell’11.3.1995, pag. 1) | |

 

Regolamento (CE) n. 839/95 del Consiglio (GU L 85 del 19.4.1995, pag. 9) | |

 

Regolamento (CE) n. 139/96 del Consiglio (GU L 21 del 27.1.1996, pag. 7) | limitatamente all’articolo 2 |

 

Regolamento (CE) n. 168/96 del Consiglio (GU L 25 dell’1.2.1996, pag. 2) | |

 

Regolamento (CE) n. 752/96 del Consiglio (GU L 103 del 26.4.1996, pag. 1) | |

 

Regolamento (CE) n. 1897/96 del Consiglio (GU L 250 del 2.10.1996, pag. 1) | |

 

Regolamento (CE) n. 847/97 del Consiglio (GU L 122 del 14.5.1997, pag. 1) | |

 

Regolamento (CE) n. 1138/98 del Consiglio (GU L 159 del 3.6.1998, pag. 1) | |

 

Regolamento (CE) n. 427/2003 del Consiglio (GU L 65 dell’8.3.2003, pag. 1) | limitatamente all’articolo 22, paragrafi 1 e 2 |

 

Regolamento (CE) n. 110/2009 della Commissione (GU L 37 del 6.2.2009, pag. 4) | |

 

 

ALLEGATO IV

 

TAVOLA DI CONCORDANZA

 

Regolamento (CE) n. 519/94

Presente regolamento |

 

 

Art. 1, paragrafi 1 e 2

Art. 1, paragrafi 1 e 2 |

 

 

Art. 1, paragrafo 4

— |

 

 

Art. 2

Art. 2 |

 

 

Art. 3, prima frase

Art. 3, paragrafo 1 |

 

 

Art. 3, seconda frase

Art. 3, paragrafo 2 |

 

 

Art. 4

Art. 4 |

 

 

Art. 5, paragrafo 1, alinea

Art. 5, paragrafo 1, primo comma, frase introduttiva, alinea |

 

 

Art. 5, paragrafo 1, lettera a)

Art. 5, paragrafo 1, primo comma, frase iniziale, ultime parole e lettere a), b) e c) |

 

 

Art. 5, paragrafo 1, lettera b)

Art. 5, paragrafo 1, secondo comma |

 

 

Art. 5, paragrafi da 2 a 6

Art. 5, paragrafi da 2 a 6 |

 

 

Art. 6

Art. 6 |

 

 

Art. 7, paragrafo 1

Art. 7, paragrafo 1 |

 

 

Art. 7, paragrafo 2, lettera a)

Art. 7, paragrafo 2 |

 

 

Art. 7, paragrafo 2, lettera b), primo comma

Art. 7, paragrafo 3, primo comma |

 

 

Art. 7, paragrafo 2, lettera b), secondo comma

Art. 7, paragrafo 3, secondo comma |

 

 

Art. 7, paragrafo 3

Art. 7, paragrafo 4 |

 

 

Art. 7, paragrafo 4

Art. 7, paragrafo 5 |

 

 

Articoli da 8 a 14

Articoli da 8 a 14 |

 

 

Art. 15, paragrafi 1 e 2

Art. 15, paragrafi 1 e 2 |

 

 

Art. 15, paragrafo 3, lettera a)

Art. 15, paragrafo 3, primo comma |

 

 

Art. 15, paragrafo 3, lettera b)

Art. 15, paragrafo 3, secondo comma |

 

 

Art. 15, paragrafi 4, 5 e 6

Art. 15, paragrafi 4, 5 e 6 |

 

 

Articoli 16, 17 e 18

Articoli 16, 17 e 18 |

 

 

Art. 19, paragrafo 1

Art. 19, paragrafo 1 |

 

 

Art. 19, paragrafo 2, lettera a), alinea

Art. 19, paragrafo 2, primo comma, alinea |

 

 

Art. 19, paragrafo 2, lettera a), punti i), ii) e iii)

Art. 19, paragrafo 2, primo comma, lettere a), b) e c) |

 

 

Art. 19, paragrafo 2, lettera b)

Art. 19, paragrafo 2, secondo comma |

 

 

Art. 20

Art. 20 |

 

 

Art. 21

— |

 

 

Art. 22

— |

 

 

Art. 23

— |

 

 

Art. 21 |

 

 

Art. 24

Art. 22 |

 

 

Allegato I

Allegato I |

 

 

Allegato IV

Allegato II |

 

 

Allegato III |

 

 

Allegato IV |