§ 20.6.493 - Regolamento 21 dicembre 2005, n. 2175.
Regolamento (CE) n. 2175/2005 del Consiglio relativo all’attuazione dell'accordo concluso in forma di scambio di lettere tra la Comunità [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.6 politica commerciale
Data:21/12/2005
Numero:2175


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 20.6.493 - Regolamento 21 dicembre 2005, n. 2175.

Regolamento (CE) n. 2175/2005 del Consiglio relativo all’attuazione dell'accordo concluso in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6 e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per il ritiro delle concessioni specifiche connesso al ritiro degli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all'Unione europea, recante integrazione dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

(G.U.U.E. 30 dicembre 2005, n. L 347).

 

     IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

      (1) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci, di seguito denominata «nomenclatura combinata», e ha fissato i dazi convenzionali della tariffa doganale comune.

      (2) Con decisione 2005/959/CE del 21 dicembre 2005, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6 e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per il ritiro delle concessioni specifiche connesso al ritiro degli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all'Unione europea, recante integrazione dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, il Consiglio ha approvato, a nome della Comunità, gli accordi sopra menzionati al fine di concludere i negoziati avviati ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT 1994.

      (3) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 dovrebbe di conseguenza essere integrato,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Nel regolamento (CEE) n. 2658/87, l'allegato 7 «Contingenti tariffari OMC che devono essere aperti dalle competenti autorità comunitarie», della sezione III, parte tre dell'allegato I, è integrato con i volumi di cui all'allegato al presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

 

ALLEGATO

 

     Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo in quanto, nel contesto del presente allegato, le concessioni sono determinate sulla base dei codici NC quali esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Laddove vengono indicati gli ex codici NC, le concessioni sono determinate dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

 

Codice NC

Designazione delle merci

Altri termini e condizioni

Numeri voci tariffarie

ex 0201 20 90

ex 0201 30 00

ex 0202 20 90

ex 0202 30

ex 0206 10 95

ex 0206 29 91

«carni bovine di alta qualità»; «tagli selezionati di carni refrigerate o congelate, ottenuti esclusivamente da animali allevati al pascolo, con quattro incisivi permanenti al massimo, le cui carcasse non superino il peso di 325 chilogrammi; tali carni devono avere un aspetto compatto, una buona presentazione al taglio, un colore chiaro e uniforme nonché uno strato esterno di grasso adeguato ma non eccessivo. Tutti i tagli devono essere imballati sotto vuoto e recare la dicitura “carni bovine di alta qualità”»

aumento di 1 000 t

Numero voce tariffaria 0204

Contingente per le carni ovine; «carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate»

aumento 1 154 t (peso carcassa) del contingente assegnato alla Nuova Zelanda

Numero voce tariffaria ex 0405 10

Burro di origine neozelandese di età non inferiore a sei settimane, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 % e fabbricato utilizzando direttamente latte o crema di latte, senza impiego di materie conservate, in un unico processo autonomo e ininterrotto

aumento di 735 t del contingente assegnato alla Nuova Zelanda