§ 20.6.488 - Direttiva 21 dicembre 2005, n. 93.
Direttiva n. 2005/93/CE del Consiglio che modifica la direttiva 69/169/CEE per quanto riguarda i limiti quantitativi temporanei sulle [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.6 politica commerciale
Data:21/12/2005
Numero:93


Sommario
Art. 1. L’articolo 5, paragrafo 9 della direttiva n. 69/169/CEE è sostituito dal seguente:
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     


§ 20.6.488 - Direttiva 21 dicembre 2005, n. 93.

Direttiva n. 2005/93/CE del Consiglio che modifica la direttiva 69/169/CEE per quanto riguarda i limiti quantitativi temporanei sulle importazioni di birra in Finlandia

(G.U.U.E. 29 dicembre 2005, n. L 346).

 

     IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 93,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

     considerando quanto segue:

     (1) Gli articoli 4 e 5 della direttiva 69/169/CEE del Consiglio, del 28 maggio 1969, relativa all’armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d’affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all’importazione nel traffico internazionale di viaggiatori, prevedono franchigie per le merci soggette ad accisa contenute nei bagagli dei viaggiatori provenienti da paesi terzi, a condizione che tali importazioni siano prive di qualsiasi carattere commerciale.

     (2) La direttiva 69/169/CEE autorizza la Finlandia, fino al 31 dicembre 2005, ad applicare un limite quantitativo non inferiore a 6 litri per persona alle importazioni di birra a seguito delle gravi difficoltà economiche incontrate dai commercianti finlandesi al dettaglio situati nelle regioni frontaliere, nonché delle notevoli perdite di entrate dovute all’aumento delle importazioni di birra provenienti da paesi terzi. La Finlandia ha applicato la franchigia soltanto entro una certa misura e ha limitato l’importazione di birra ad un massimo di 16 litri per persona.

     (3) L’adesione di nuovi Stati membri ha aperto nuove possibilità a chi viaggia da uno Stato membro, soprattutto dall’Estonia, e intende introdurre birra in Finlandia. La Finlandia ha fatto fronte a tale situazione riducendo mediamente del 33 % l’imposta sulle bevande alcoliche alla frontiera, il ribasso più significativo degli ultimi 40 anni.

     (4) La riduzione delle imposte sugli alcolici ha provocato non solo ingenti perdite per il gettito delle accise, ma ha anche aggravato i problemi riguardo alla politica in materia di alcolici e alle politiche sociale e sanitaria. Sono inoltre aumentati i problemi di ordine pubblico e i reati collegati agli alcolici.

     (5) La Finlandia ha chiesto una deroga al disposto dell’articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 69/169/CEE per poter applicare un limite massimo non inferiore a 16 litri per persona sulle importazioni di birra da parte di viaggiatori provenienti da paesi terzi.

     (6) È necessario tener conto della situazione geografica della Finlandia, delle difficoltà economiche dei commercianti finlandesi al dettaglio situati nelle regioni frontaliere e della notevole perdita di entrate dovuta all’aumento delle importazioni di birra provenienti da paesi terzi.

     (7) Per i motivi suddetti e alla luce delle riflessioni in corso su una revisione generale dei valori e dei quantitativi di merci fissati nella direttiva 69/169/CEE, è opportuno autorizzare la Finlandia ad applicare la deroga richiesta per un ulteriore periodo, fino al 31 dicembre 2007,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

     Art. 1.

L’articolo 5, paragrafo 9 della direttiva n. 69/169/CEE è sostituito dal seguente:

     «9. In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, la Finlandia è autorizzata ad applicare un limite quantitativo massimo non inferiore a 16 litri alle importazioni di birra provenienti da paesi terzi fino al 31 dicembre 2007.»

 

          Art. 2.

     1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2005. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni legislative, regolamentari o amministrative unitamente ad una tavola da cui risulti la concordanza tra queste ultime e quelle della presente direttiva.

     Tali disposizioni, quando vengono adottate dagli Stati membri, contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

          Art. 3.

     La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

          Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.