§ 20.6.317 - Regolamento 14 maggio 2001, n. 974.
Regolamento (CE) n. 974/2001 del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3911/92 relativo all'esportazione di beni culturali.


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.6 politica commerciale
Data:14/05/2001
Numero:974


Sommario
Art. 1.      Nell'allegato al regolamento (CEE) n. 3911/92 la rubrica B è così modificata:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 20.6.317 - Regolamento 14 maggio 2001, n. 974.

Regolamento (CE) n. 974/2001 del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3911/92 relativo all'esportazione di beni culturali.

(G.U.C.E. 19 maggio 2001, n. L 137)

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale,

     considerando quanto segue:

     (1) L'istituzione dell'Unione economica e monetaria e l'introduzione dell'euro incidono sulle disposizioni dell'ultimo comma della rubrica B dell'allegato al regolamento (CEE) n. 3911/92, che fissa i valori, espressi in ecu, dei beni culturali a cui si applica detto regolamento. Tale comma indica che la data di conversione di tali valori nelle monete nazionali è il 1° gennaio 1993.

     (2) A norma del regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro, qualsiasi riferimento all'ecu contenuto negli atti giuridici è sostituito, a partire dal 1° gennaio 1999, con un riferimento all'euro, previa conversione al tasso di 1 per 1. Se non interviene una modifica del regolamento (CEE) n. 3911/92 e quindi del tasso di cambio fisso corrispondente al tasso in vigore il 1° gennaio 1993, gli Stati membri che adottano l'euro continueranno ad applicare importi diversi convertiti in base ai tassi di cambio del 1993 e non ai tassi di conversione irrevocabilmente fissati il 1° gennaio 1999, e questa situazione si manterrà sino a quando tale norma di conversione costituirà parte integrante di tale regolamento.

     (3) È opportuno quindi modificare l'ultimo comma della rubrica B dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3911/92 affinché, a partire dal 1° gennaio 2002, gli Stati membri che adottano l'euro applichino direttamente i valori in euro previsti dalla legislazione comunitaria. Per gli altri Stati membri, che continueranno a convertire tali soglie nella moneta nazionale, occorre fissare il tasso di cambio a una data appropriata e comunque anteriore al 1° gennaio 2002 e prevedere che questi Stati procedano a un adattamento automatico e periodico di tale tasso per compensare le variazioni di tasso di cambio verificatesi fra la moneta nazionale e l'euro.

     (4) Si è constatato che il valore 0 (zero) che compare nella rubrica B dell'allegato al regolamento (CEE) n. 3911/92, in riferimento ad alcune categorie di beni culturali, poteva essere oggetto di un'interpretazione pregiudizievole alla efficace applicazione del regolamento. Il valore 0 (zero) indica che i beni appartenenti alle categorie considerate, qualunque sia il loro valore, e quindi anche in caso di valore trascurabile o nullo, vanno ritenuti beni culturali ai sensi del regolamento, ma alcune autorità l'hanno interpretato nel senso che i beni di cui trattasi non possiedono alcun valore, negando quindi ad essi la protezione prevista dal regolamento.

     (5) Per evitare qualsiasi confusione al riguardo, è opportuno sostituire la cifra 0 con un'espressione più chiara, che non susciti dubbi sulla necessità di tutelare tali beni culturali,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Nell'allegato al regolamento (CEE) n. 3911/92 la rubrica B è così modificata:

     1) Il titolo "VALORI: 0 (zero)" è sostituito da:

     "VALORI:

     qualunque ne sia il valore."

     2) L'ultimo comma, relativo alla conversione nelle monete nazionali dei valori espressi in ecu, è sostituito dal seguente:

     "Per gli Stati membri che non adottano l'euro i valori espressi in euro nell'allegato sono convertiti e espressi nelle monete nazionali al tasso di cambio del 31 dicembre 2001 pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Tale controvalore nelle monete nazionali è rivisto ogni due anni a decorrere dal 31 dicembre 2001. Il calcolo del controvalore si basa sulla media del valore quotidiano di tali monete, espresso in euro, relativo al periodo di ventiquattro mesi terminante l'ultimo giorno del mese di agosto che precede la revisione avente effetto dal 31 dicembre. Questo metodo di calcolo è riesaminato, su proposta della Commissione, dal comitato consultivo dei beni culturali, in linea di principio due anni dopo la prima applicazione. Per ogni revisione i valori espressi in euro e i loro controvalori in moneta nazionale sono periodicamente pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a partire dai primi giorni del mese di novembre precedente la data da cui ha effetto la revisione."

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2002.