§ 41.2.13 - Legge 21 novembre 1950, n. 1030.
Agevolazioni ai Comuni nel finanziamento occorrente per l'aumento e il miglioramento della produzione e distribuzione di energia elettrica da [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.2 comuni
Data:21/11/1950
Numero:1030


Sommario
Art. unico.      Per il finanziamento di lavori e gli acquisti straordinari per la costruzione di nuovi impianti delle Aziende elettriche municipalizzate e per l'ampliamento, il [...]


§ 41.2.13 - Legge 21 novembre 1950, n. 1030. [1]

Agevolazioni ai Comuni nel finanziamento occorrente per l'aumento e il miglioramento della produzione e distribuzione di energia elettrica da parte delle aziende elettriche municipalizzate.

(G.U. 3 gennaio 1951, n. 2).

 

 

     Art. unico.

     Per il finanziamento di lavori e gli acquisti straordinari per la costruzione di nuovi impianti delle Aziende elettriche municipalizzate e per l'ampliamento, il miglioramento, il rammodernamento e l'attrezzatura degli impianti attualmente esistenti, i Comuni sono autorizzati, anche in deroga alle limitazioni di cui agli articoli 300 e 333 della legge comunale e provinciale, approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, a contrarre mutui con gli Istituti o Sezioni autorizzati ad esercitare il credito a medio e lungo termine, con le Aziende di credito di cui all'art. 5 del decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e con Enti ed Istituti di diritto pubblico, finanziari e assicurativi statali e parastatali, che comunque abbiano facoltà di provvedere ad investimenti di capitali in imprese industriali [2].

     A garanzia dell'ammortamento dei suddetti mutui, i Comuni sono autorizzati a rilasciare a favore dell'Istituto mutuante delegazioni di pagamento sulle entrate effettive ordinarie dell'azienda elettrica municipalizzata, nel limite di un terzo del loro ammontare, accertato in base al conto aziendale dell'esercizio precedente, reso dalla Commissione amministratrice e deliberato dal Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 16 del testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2573.

     Le delegazioni di cui al precedente comma sono sottoscritte dal direttore e dal tesoriere esattore dell'azienda municipalizzata e controfirmate dal Presidente della commissione amministratrice e dal sindaco del Comune.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Comma, da ultimo, così sostituito dall'art. 1 della L. 12 febbraio 1955, n. 37.