| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 41. Enti locali e Regioni | 
| Capitolo: | 41.2 comuni | 
| Data: | 29/07/1949 | 
| Numero: | 498 | 
| Sommario | 
| Art. unico. L'art. 130 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con l'art. 23 del regio decreto 30 [...] | 
§ 41.2.a - Legge 29 luglio 1949, n. 498.
Modificazioni alle disposizioni dell'art. 130 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.
(G.U. 12 agosto 1949, n. 184).
     L'art. 130 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con 
"Il sindaco e gli assessori che abbiano partecipato alle gestioni sulle quali il Consiglio comunale sia chiamato a deliberare, non possono presiedere le adunanze convocate per discutere e deliberare sul conto consuntivo o il rendiconto, previsto dall'art. 141, delle stesse gestioni.
Il Consiglio elegge un presidente temporaneo".