§ 41.1.357 - L. 8 giugno 2011, n. 85.
Proroga dei termini per l'esercizio della delega di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.1 disciplina generale
Data:08/06/2011
Numero:85


Sommario
Art. 1.      1. Alla legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni


§ 41.1.357 - L. 8 giugno 2011, n. 85.

Proroga dei termini per l'esercizio della delega di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale.

(G.U. 17 giugno 2011, n. 139)

 

Art. 1.

     1. Alla legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 2, comma 1, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trenta mesi»;

     b) all'articolo 2, comma 3, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»;

     c) all'articolo 2, comma 7, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni»;

     d) all'articolo 3, il comma 6 è sostituito dal seguente:

     «6. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono il termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di centocinquanta giorni»;

     e) all'articolo 16, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     «1-bis. Gli interventi di cui al comma 1 sono riferiti a tutti gli enti territoriali per i quali ricorrano i requisiti di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione»;

     f) all'articolo 23, comma 6, alinea, le parole: «trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quarantotto mesi»;

     g) all'articolo 27, comma 1, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trenta mesi».

     2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b) e d), non si applicano nei riguardi dei procedimenti relativi agli schemi di decreto legislativo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono già stati trasmessi alla Conferenza unificata ai fini dell'intesa di cui all'articolo 2, comma 3, secondo periodo, della legge 5 maggio 2009, n. 42.

     3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.