§ 41.1.125 - L. 7 agosto 1987, n. 332.
Deroghe alla legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di referendum.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.1 disciplina generale
Data:07/08/1987
Numero:332


Sommario
Art. 1.  1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34, terzo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, i termini del procedimento per i referendum, indetti con i decreti del Presidente della Repubblica 5 [...]
Art. 2.  1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 37, ultimo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, il Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro interessato, previa deliberazione del [...]
Art. 3.  1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


§ 41.1.125 - L. 7 agosto 1987, n. 332.

Deroghe alla legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di referendum.

(G.U. 7 agosto 1987, n. 183).

 

Art. 1. 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34, terzo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, i termini del procedimento per i referendum, indetti con i decreti del Presidente della Repubblica 5 aprile 1987, pubblicati nel Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 80 del 6 aprile 1987, e sospesi per effetto dell'anticipato scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica disposto con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1987, n. 159, riprendono a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Il Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, indice con decreto i referendum di cui al comma 1, fissando la nuova data di convocazione degli elettori in una delle domeniche comprese tra il 15 ottobre e il 30 novembre 1987. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della data di convocazione degli elettori.

 

     Art. 2. 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 37, ultimo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, il Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro interessato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, può ritardare l'entrata in vigore dell'abrogazione delle disposizioni legislative oggetto dei referendum indicati nell'articolo 1, per un termine non superiore a centoventi giorni dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al primo comma del citato articolo 37.

 

     Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.