§ 40.3.45 - D.Lgs. 20 febbraio 2009, n. 23.
Attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:40. Energia
Capitolo:40.3 energia nucleare
Data:20/02/2009
Numero:23


Sommario
Art. 1.  Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230
Art. 2.  Regime transitorio per i provvedimenti autorizzativi di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230
Art. 3.  Regime transitorio per le disposizioni di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230
Art. 4.  Invarianza degli oneri


§ 40.3.45 - D.Lgs. 20 febbraio 2009, n. 23.

Attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito.

(G.U. 23 marzo 2009, n. 68)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

     Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, ed, in particolare, l'articolo 22, commi 1, 2 e 3;

     Vista la direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito;

     Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, recante la ratifica ed esecuzione del Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica ed Atti allegati;

     Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, concernente impiego pacifico dell'energia nucleare, modificata e integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, dalla legge 19 dicembre 1969, n. 1008, e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1975, n. 519;

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, così come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, recante attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti e dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 257;

     Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

     Visti l'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di istituzione dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, concernente il regolamento recante approvazione dello statuto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, a norma dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 febbraio 2006 recante linee guida per la pianificazione di emergenza per il trasporto di materie radioattive e fissili, in attuazione dell'articolo 125 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2006;

     Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, recante attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane;

     Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, ed in particolare l'articolo 28 istitutivo dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, (ISPRA);

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2008;

     Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 22 gennaio 2009;

     Acquisiti i pareri delle Commissioni competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 2009;

     Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230

     1. Il titolo del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, è sostituito dal seguente: «Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti.».

     2. All'articolo 32 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nella rubrica, dopo la parola: «radioattivi» sono aggiunte le seguenti: «e di combustibile nucleare esaurito»;

     b) al comma 1, dopo la parola: «radioattivi» sono inserite le seguenti: «e di combustibile nucleare esaurito»;

     c) al comma 1, dopo le parole: «esportazioni dei rifiuti» sono inserite le seguenti: «e di combustibile nucleare esaurito»;

     d) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

     «a) l'autorità preposta al rilascio del nulla osta di cui all'articolo 29 o dell'autorizzazione di cui all'articolo 30, sentiti i competenti organismi tecnici e le regioni o le province autonome territorialmente competenti, ove queste ultime non siano autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione stessa, nei casi di spedizioni, di importazioni o di esportazioni da effettuare nell'ambito delle attività soggette ai provvedimenti autorizzativi di cui agli stessi articoli 29 o 30 o nell'ambito di attività esenti da detti provvedimenti. Le regioni e le province autonome formulano eventuali osservazioni entro il termine di dieci giorni, trascorso il quale l'autorità procede; »;

     e) la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

     «b) Il Ministero dello sviluppo economico, sentito l'ISPRA, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la regione o le province autonome di destinazione o provenienza, nei casi di spedizioni, di importazioni o di esportazioni da effettuare nell'ambito degli altri provvedimenti autorizzativi di cui al presente decreto, nonchè nel caso di transito nel territorio italiano. Le regioni e le province autonome formulano eventuali osservazioni entro il termine di dieci giorni, trascorso il quale l'autorità procede.»;

     f) al comma 3, secondo periodo, le parole: «o non abbia comunicato alla Commissione europea la propria mancata accettazione di tale procedura di approvazione automatica, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 92/3/Euratom» sono soppresse;

     g) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «di rifiuti» sono inserite le seguenti: «e di combustibile nucleare esaurito»;

     h) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

     «4-bis. Con apposite prescrizioni da inserire nell'autorizzazione di cui al comma 1, viene fatto obbligo agli operatori della restituzione al Paese di origine, dei rifiuti radioattivi derivanti da:

     a) operazioni di trattamento su rifiuti radioattivi introdotti nel territorio italiano destinati a tali operazioni o su altri materiali ai fini del recupero di rifiuti radioattivi;

     b) operazioni di ritrattamento sul combustibile nucleare esaurito introdotto nel territorio italiano destinato a tali operazioni.

     4-ter. Le autorizzazioni di cui al comma 1 non possono essere rifiutate:

     a) per il ritorno al Paese di origine di rifiuti radioattivi equivalenti a quelli che siano stati in precedenza spediti od esportati ai fini del loro trattamento, nel rispetto della normativa applicabile;

     b) per il ritorno al Paese di origine dei rifiuti radioattivi e degli altri materiali prodotti dal ritrattamento di combustibile esaurito che sia stato effettuato in un Paese diverso, nel rispetto della normativa applicabile;

     c) per il ritorno dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito al detentore che ha effettuato la spedizione, nel caso in cui questa non possa essere ultimata nei casi descritti nel decreto di cui al comma 4, se la rispedizione è effettuata nelle stesse condizioni e specifiche e nel rispetto della normativa applicabile.».

     3. Dopo il comma 4 dell'articolo 137 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono inseriti i seguenti:

     «4-bis. Chi non ottempera agli obblighi di cui al comma 4-bis dell'articolo 32 è punito con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da dieci a quarantamila euro.

     4-ter. Chi non osserva le particolari prescrizioni contenute nell'autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 32 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a ventimila euro.».

     4. Al comma 1 dell'articolo 142 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1».

     5. L'Allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, è sostituito dall'Allegato al presente decreto. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 146 del medesimo decreto legislativo n. 230 del 1995.

     6. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, è inserito il seguente:

     «Art. 7-bis. Particolari definizioni concernenti le spedizioni, importazioni ed esportazioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito

     1. Ferme restando le definizioni del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, ai fini dell'applicazione dell'articolo 32 del presente decreto valgono le seguenti specifiche definizioni:

     a) rifiuti radioattivi: materiali radioattivi in forma gassosa, liquida o solida per i quali non è previsto un ulteriore uso da parte dei Paesi di origine e di destinazione o di una persona fisica o giuridica la cui decisione è accettata da tali Paesi, e che sono oggetto di controlli in quanto rifiuti radioattivi da parte di un'Autorità di regolamentazione, secondo le disposizioni legislative e regolamentari dei Paesi di origine e di destinazione;

     b) combustibile esaurito: combustibile nucleare irraggiato e successivamente rimosso in modo definitivo dal nocciolo di un reattore; il combustibile esaurito può essere considerato come una risorsa usabile da ritrattare, oppure essere destinato allo smaltimento definitivo, senza che siano previsti altri utilizzi, ed essere trattato al pari di rifiuti radioattivi;

     c) ritrattamento: un processo o un'operazione intesi ad estrarre gli isotopi radioattivi dal combustibile esaurito per un ulteriore uso;

     d) smaltimento: il deposito di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito in un impianto autorizzato, senza intenzione di recuperarli;

     e) stoccaggio: la conservazione di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito in un impianto equipaggiato per il loro confinamento, con l'intenzione di recuperarli successivamente;

     f) detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica che, prima di effettuare una spedizione di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito, è responsabile conformemente alla normativa applicabile per tali materiali e preveda di effettuare una spedizione ad un destinatario;

     g) domanda debitamente compilata: il documento uniforme di cui alla decisione della Commissione del 5 marzo 2008, relativa al documento uniforme per la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito di cui alla direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio, del 20 novembre 2006, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.».

     7. L'articolo 157 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, è sostituito dal seguente:

     «Art. 157. Sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici

     1. I soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, sono tenuti ad effettuare una sorveglianza radiometrica sui predetti materiali o prodotti al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse. A tali obblighi sono altresì tenuti i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione di prodotti semilavorati metallici. La disposizione non si applica ai soggetti che svolgono attività che comportano esclusivamente il trasporto.

     2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 25, nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di sorgenti o comunque livelli anomali di radioattività, individuati secondo le norme di buona tecnica applicabili ovvero guide tecniche emanate ai sensi dell'articolo 153, qualora disponibili, i soggetti di cui al comma 1 debbono adottare, ai sensi dell'articolo 100, comma 3, le misure idonee ad evitare il rischio di esposizione delle persone e debbono darne immediata comunicazione al Prefetto ed agli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio che, in relazione al livello del rischio, ne danno comunicazione all'ISPRA. Tale comunicazione deve essere altresì effettuata al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, alla regione o province autonome ed all'Agenzie delle regioni e delle province autonome per la protezione dell'ambiente competenti per territorio. Ai medesimi obblighi è tenuto il vettore che, nel corso del trasporto, venga a conoscenza della presenza di livelli anomali di radioattività nei predetti materiali o prodotti trasportati.

     3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di livelli anomali di radioattività, i prefetti adottano, valutate le circostanze del caso in relazione alla necessità di tutelare le persone e l'ambiente da rischi di esposizione, i provvedimenti opportuni ivi compreso il rinvio dell'intero carico o di parte di esso all'eventuale soggetto estero responsabile del suo invio, con oneri a carico del soggetto venditore. Il Ministero degli affari esteri provvederà ad informare della restituzione dei carichi l'Autorità competente dello Stato responsabile dell'invio.».

 

     Art. 2. Regime transitorio per i provvedimenti autorizzativi di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230

     1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle spedizioni oggetto della medesima domanda di autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 32 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, debitamente approvata dall'Autorità competente del Paese di origine od alla stessa trasmessa, prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

     2. In sede di accettazione delle domande di autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 230 del 1995, presentate prima della data di entrata in vigore del presente decreto, riguardanti più spedizioni verso un Paese terzo di destinazione, l'Autorità competente italiana deve tenere conto di tutte le circostanze del caso, e in particolare:

     a) del calendario previsto per l'effettuazione di tutte le spedizioni oggetto della medesima domanda debitamente compilata;

     b) della giustificazione fornita a proposito dell'inclusione di tutte le spedizioni in un'unica domanda debitamente compilata;

     c) dell'opportunità di autorizzare per un numero di spedizioni inferiore a quello cui si riferisce la domanda debitamente compilata.

 

     Art. 3. Regime transitorio per le disposizioni di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 157 ed al comma 1 dell'articolo 142 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificate dai commi 4 e 7 dell'articolo 1, si applicano dodici mesi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

 

     Art. 4. Invarianza degli oneri

     1. Le Amministrazioni ed i soggetti pubblici provvedono all'attuazione del presente decreto senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

 

ALLEGATO