§ 40.3.10 - D.P.R. 12 dicembre 1972, n. 1150.
Determinazione delle modalità per l'iscrizione negli elenchi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati incaricati della sorveglianza [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:40. Energia
Capitolo:40.3 energia nucleare
Data:12/12/1972
Numero:1150


Sommario
Art. 1.  (Elenchi nominativi).
Art. 2.  (Requisiti per l'iscrizione).
Art. 3.  (Documentazione per l'iscrizione).
Art. 4.  (Accertamento dell'idoneità fisica).
Art. 5.  (Attestazione dell'idoneità fisica).
Art. 6.  (Accertamento della capacità tecnica e professionale).
Art. 7.  (Luogo e sede dello svolgimento della prova di idoneità).
Art. 8.  (Deliberazioni delle commissioni).
Art. 9.  (Titoli di studio).
Art. 10.  (Abilitazione con esercizio limitato).
Art. 11.  (Tirocinio per l'accesso all'abilitazione di III grado).
Art. 12.  (Contenuto della prova di idoneità per il I grado di abilitazione).
Art. 13.  (Contenuto della prova d'idoneità per il II grado di abilitazione).
Art. 14.  (Contenuto della prova di idoneità per il III grado di abilitazione).
Art. 15.  (Modalità dello svolgimento della prova di idoneità).
Art. 16.  (Commissione per l'iscrizione nell'elenco nominativo degli esperti qualificati).
Art. 17.  (Compiti della commissione).
Art. 18.  (Titoli di studio e di attività professionali).
Art. 19.  (Modalità dello svolgimento della prova di idoneità).
Art. 20.  (Commissione per l'iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati).
Art. 21.  (Compiti della commissione).
Art. 22.  (Iscrizione, nell'elenco degli esperti qualificati).
Art. 23.  (Iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati).
Art. 24.  (Validità e rinnovi).


§ 40.3.10 - D.P.R. 12 dicembre 1972, n. 1150.

Determinazione delle modalità per l'iscrizione negli elenchi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati incaricati della sorveglianza fisica e medica della protezione dalle radiazioni ionizzanti.

(G.U. 3 maggio 1973, n. 113).

 

CAPO I

NORME GENERALI E COMUNI PER L'ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI NOMINATIVI DEGLI ESPERTI QUALIFICATI E DEI MEDICI AUTORIZZATI

 

Art. 1. (Elenchi nominativi).

     Ai fini dell'iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati, incaricati, rispettivamente, della sorveglianza fisica e della sorveglianza medica della protezione, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di protezione dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, si applicano le norme del presente decreto.

 

     Art. 2. (Requisiti per l'iscrizione).

     Agli elenchi nominativi di cui al precedente articolo possono essere iscritti, a domanda, formulata su carta legale competente, diretta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, coloro che:

     a) siano cittadini italiani o di Stati membri della Comunità economica europea, ovvero cittadini di altri Stati nei cui confronti vige un regime di reciprocità;

     b) abbiano compiuto i 21 ani di età, se aspiranti all'iscrizione nell'elenco degli esperti qualificati;

     c) godano dei diritti civili, nonché dei diritti politici;

     d) siano in possesso dei titoli di studio e del tirocinio previsti dai successivi articoli 9, 10 e 11, se aspiranti alla iscrizione nell'elenco degli esperti qualificati, ovvero dei titoli di studio e delle attestazioni previste dal successivo art. 18, se aspiranti all'iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati;

     e) siano riconosciuti idonei fisicamente all'espletamento dei compiti di sorveglianza fisica o di sorveglianza medica della protezione;

     f) abbiano superato con esito positivo, salvo quanto stabilito dai successivi articoli 22 e 23, una prova di idoneità rivolta ad accertare il possesso, da parte del richiedente, dei requisiti di preparazione ritenuti indispensabili in relazione ai compiti affidati all'esperto qualificato ovvero al medico autorizzato.

 

     Art. 3. (Documentazione per l'iscrizione).

     Alla domanda, di cui al precedente art. 2, deve essere allegato: il certificato di diploma o di laurea, rilasciato dagli istituti o dalle università presso cui il richiedente abbia completato gli studi, dal quale risultino i voti riportati nelle singole materie; certificati universitari o attestazioni rilasciati da amministrazioni pubbliche, da enti, da studi professionali, da ditte o da privati, per la documentazione dimostrativa degli altri requisiti richiesti.

     L'accertamento degli altri requisiti previsti nello stesso art. 2, alle lettere a), b), c) e d), si effettua nei modi e nelle forme stabilite dalla legge n. 15, del 4 gennaio 1968.

 

     Art. 4. (Accertamento dell'idoneità fisica).

     L'idoneità fisica, di cui al punto e) del precedente art. 2, deve risultare attestata, mediante certificato, rilasciato dal medico provinciale, sentito il collegio costituito dai laureati in medicina membri della commissione provinciale, istituita dall'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica n. 185, del 13 febbraio 1964.

 

     Art. 5. (Attestazione dell'idoneità fisica).

     La certificazione di cui all'articolo precedente, deve essere richiesta dagli interessati, su carta legale competente, al medico provinciale.

 

     Art. 6. (Accertamento della capacità tecnica e professionale).

     Il contenuto e le modalità della prova, di cui al punto f) del precedente art. 2, sono definite nei successivi articoli 12, 13, 14 e 15 per l'iscrizione negli elenchi degli esperti qualificati, nonché nell'art. 19 per la iscrizione negli elenchi dei medici autorizzati.

     In base all'esito della prova d'idoneità il richiedente viene considerato "idoneo" o "non idoneo".

     Limitatamente agli esperti qualificati, l'idoneità può essere riconosciuta per un grado di abilitazione inferiore a quello richiesto.

 

     Art. 7. (Luogo e sede dello svolgimento della prova di idoneità).

     La prova di idoneità ha luogo di norma in Roma, nel giorno e nella sede che saranno comunicati agli interessati almeno quindici giorni prima dello svolgimento della prova stessa.

     La frequenza delle sessioni della prova di idoneità di cui al comma precedente, così come l'eventuale sede diversa da Roma, sono stabilite dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite, nell'ambito delle rispettive competenze, le commissioni per l'iscrizione, negli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati, previste dai successivi articoli 16 e 20.

 

     Art. 8. (Deliberazioni delle commissioni).

     Le deliberazioni delle commissioni per l'iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati, di cui ai successivi articoli 16 e 20, sulla regolarità dei documenti, sulla attendibilità delle dichiarazioni in essi contenute, sull'ammissione o l'esclusione dei candidati dalla prova d'idoneità, nonché sul merito della prova di idoneità medesima, sono definitive.

 

CAPO II

NORME PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEGLI ESPERTI QUALIFICATI

 

     Art. 9. (Titoli di studio).

     Per l'accesso ai vari gradi di abilitazione, considerati per gli esperti qualificati dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, sono richiesti i seguenti titoli di studio:

     a) per l'abilitazione di I e II grado, la laurea in fisica, in fisica e matematica, in chimica, in chimica industriale, in ingegneria, o in medicina e chirurgia con la specializzazione in radiologia o in medicina nucleare; ovvero, il diploma di abilitazione a perito industriale, specializzazione elettronica, energia nucleare, chimica nucleare, elettrotecnica, radiotecnica, chimica, fisica o meccanica;

     b) per l'abilitazione di III grado, la laurea in fisica, in fisica e matematica, in chimica, in chimica industriale o in ingegneria.

 

     Art. 10. (Abilitazione con esercizio limitato).

     Gli esperti qualificati abilitati al I e II grado in possesso della laurea in medicina e chirurgia, con la specializzazione in radiologia o in medicina nucleare, possono effettuare il controllo fisico della protezione soltanto nell'ambito delle attività sanitarie.

 

     Art. 11. (Tirocinio per l'accesso all'abilitazione di III grado).

     Per l'acceso al III grado di abilitazione è richiesto:

     a) l'esercizio, per un periodo di almeno un anno, di attività nel campo della sorveglianza fisica nei confronti di sorgenti o presso impianti per i quali è richiesta l'abilitazione di III grado; ovvero,

     b) il possesso di diploma conseguiti mediante frequenza di corsi universitari per laureati, di specializzazione o di perfezionamento in materia di protezione contro le radiazioni ionizzanti.

 

     Art. 12. (Contenuto della prova di idoneità per il I grado di abilitazione).

     Il richiedente la iscrizione al I grado di abilitazione deve dimostrare di possedere un'adeguata conoscenza in materia di: dosimetria dei raggi X, con specifico riguardo ai principi, metodi e strumenti di misura; radioprotezione nel campo dei raggi X; caratteristiche di funzionamento, in rapporto al rischio da radiazioni ionizzanti, delle apparecchiature emittenti raggi X e funzionanti con tensione massima, applicata al tubo, fino a 400 kV; disposizioni legislative e regolamentari sulla tutela contro il rischio da radiazioni ionizzanti. Il richiedente deve, altresì, dimostrare di conoscere gli elementi essenziali concernenti gli effetti nocivi sull'uomo delle radiazioni ionizzanti.

 

     Art. 13. (Contenuto della prova d'idoneità per il II grado di abilitazione).

     Il richiedente l'iscrizione al II grado di abilitazione deve dimostrare di possedere un'adeguata conoscenza, oltre che delle materie ed argomenti indicati al precedente art. 12 per l'accesso al I grado di abilitazione, anche in materia di: dosimetria dei raggi X di qualsiasi energia, dei raggi gamma e delle particelle elementari cariche, con specifico riguardo ai principi, metodi e strumenti di misura; radioprotezione nel campo dei raggi X, dei raggi gamma e delle particelle elementari cariche; trattamento ed eliminazione dei rifiuti radioattivi; trasporto di materiali radioattivi; manipolazione di sostanze radioattive; caratteristiche di funzionamento, in rapporto al rischio da radiazioni ionizzanti, delle apparecchiature emittenti raggi X, delle macchine acceleratrici di particelle, delle apparecchiature contenenti sorgenti radioattive.

 

     Art. 14. (Contenuto della prova di idoneità per il III grado di abilitazione).

     Il richiedente la iscrizione al III grado di abilitazione deve dimostrare di possedere un'adeguata conoscenza, oltre che delle materie e argomenti indicati nei precedenti articoli 12 e 13 per l'accesso ai primi due gradi di abilitazione, anche in materia di: dosimetria dei neutroni, con specifico riguardo ai principi, metodi e strumenti di misura; radioprotezione nel campo dell'irradiazione neutronica; caratteristiche di installazione e di funzionamento, in rapporto al rischio da radiazioni ionizzanti, degli impianti di qualunque tipo emittenti neutroni, degli impianti nucleari di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, nonché di qualsiasi altro impianto o apparecchiatura emittente neutroni.

 

     Art. 15. (Modalità dello svolgimento della prova di idoneità).

     La prova di idoneità per l'accertamento del possesso da parte del richiedente dei necessari requisiti di preparazione, è costituita da un colloquio sui principi teorici delle materie indicate negli articoli precedenti, nonché su argomenti concernenti l'applicazione pratica dei principi e delle tecniche di radioprotezione e di dosimetria.

     La prova di cui al comma precedente può essere completata, a giudizio della commissione, con l'effettuazione, da parte del richiedente, di esercitazioni pratiche, sulle quali deve essere predisposta una relazione.

 

     Art. 16. (Commissione per l'iscrizione nell'elenco nominativo degli esperti qualificati).

     Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è istituita la commissione per l'iscrizione nell'elenco nominativo degli esperti qualificati.

     Essa è presieduta dal capo dell'ispettorato medico centrale del lavoro ed è composta da esperti in materia di sorveglianza fisica della protezione dalle radiazioni ionizzanti, di cui:

     uno, designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale tra i funzionari tecnici della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro;

     due, designati dal Ministero della sanità, tra i funzionari tecnici delle carriere direttive del Ministero stesso ovvero dell'Istituto superiore della sanità;

     uno, designato dal Ministero della pubblica istruzione, tra i professori di ruolo o incaricati alle cattedre di radiologia, radiobiologia o medicina nucleare;

     uno, designato dal Ministero della marina mercantile, tra i funzionari tecnici della carriera direttiva;

     due, designati dal comitato nazionale per l'energia nucleare, di cui uno può essere medico esperto in materia di sorveglianza medica della protezione.

     In corrispondenza di ogni rappresentante effettivo, è designato un membro supplente.

     Le funzioni di segreteria della commissione sono disimpegnate da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

     I componenti della commissione e il segretario sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati.

     Le deliberazioni della commissione sono adottate a maggioranza. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

 

     Art. 17. (Compiti della commissione).

     Alla commissione di cui all'articolo precedente spettano le deliberazioni comunque relative all'iscrizione nell'elenco nominativo degli esperti qualificati.

     Inoltre, la commissione decide sulla validità e idoneità della documentazione esibita dagli interessati ai fini dell'iscrizione e sulle richieste di riconoscimento dei titoli, in applicazione delle disposizioni transitorie, contenute nell'art. 22 del presente decreto. Essa sottopone alla prova di idoneità di cui agli articoli precedenti, i richiedenti che vi siano stati ammessi.

     La commissione esprime, altresì, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, pareri sulle questioni concernenti la sospensione o la cancellazione dagli elenchi degli esperti qualificati.

 

CAPO III

NORME PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI MEDICI AUTORIZZATI

 

     Art. 18. (Titoli di studio e di attività professionali).

     Per l'iscrizione nell'elenco nominativo dei medici autorizzati, è richiesto il possesso della laurea in medicina e chirurgia con almeno tre anni di esercizio professionale e del diploma di specializzazione in medicina del lavoro o in radiologia medica, o in medicina nucleare.

     A giudizio della commissione di cui al successivo art. 20, possono essere riconosciuti sostitutivi del diploma di specializzazione previsto nel precedente comma, le attestazioni o i titoli che comprovino una particolare esperienza nel campo della medicina del lavoro da parte dei richiedenti l'iscrizione.

 

     Art. 19. (Modalità dello svolgimento della prova di idoneità).

     La prova di idoneità per l'accertamento del possesso da parte del richiedente dei necessari requisiti di preparazione, è costituita da un colloquio sui principi teorici delle materie relative alle attribuzioni e compiti dei medici autorizzati. In particolare, il richiedente deve dimostrare di possedere una adeguata conoscenza dei problemi generali di prevenzione, di diagnostica precoce e di terapia, relativi alle malattie da lavoro, nonché dei problemi particolari riguardanti la patologia, la clinica, l'igiene del lavoro, la radiotossicologia e la medicina legale delle lesioni da radiazioni ionizzanti; dei problemi particolari di igiene delle popolazioni nei confronti dei rischi da radiazioni ionizzanti; delle disposizioni legislative e regolamentari concernenti la tutela contro i rischi da radiazioni ionizzanti. Il richiedente deve dimostrare altresì di conoscere gli elementi essenziali della dosimetria delle radiazioni ionizzanti e della sorveglianza fisica della protezione.

 

     Art. 20. (Commissione per l'iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati).

     Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è istituita la commissione per l'iscrizione nell'elenco nominativo dei medici autorizzati.

     Essa è presieduta dal capo dell'ispettorato medico centrale del lavoro ed è composta da esperti in materia di sorveglianza medica della protezione sanitaria dalle radiazioni ionizzanti, nonché di un esperto in materia di sorveglianza fisica della protezione, di cui:

     uno, designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale tra i funzionari tecnici della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro;

     due, designati dal Ministero della sanità, tra i funzionari tecnici delle carriere direttive dello stesso Ministero ovvero dell'Istituto superiore della sanità;

     uno, designato dal Ministero della pubblica istruzione tra i professori di ruoli o incaricati di medicina del lavoro, di radiologia, radiobiologia o medicina nucleare;

     uno, designato dal Ministero della marina mercantile tra i funzionari tecnici della carriera direttiva;

     due, designati dal comitato nazionale per l'energia nucleare, di cui uno esperto in materia di sorveglianza medica della protezione e uno esperto in materia della sorveglianza fisica della protezione.

     In corrispondenza di ogni rappresentante effettivo, è designato un membro supplente.

     Le funzioni di segreteria della commissione sono disimpegnate da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

     I componenti della commissione e il segretario sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

     Le deliberazioni della commissione sono adottate a maggioranza. In ogni caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

 

     Art. 21. (Compiti della commissione).

     Alla commissione di cui all'articolo precedente spettano le deliberazioni comunque relative all'iscrizione nell'elenco nominativo dei medici autorizzati.

     Inoltre, la commissione decide sulla validità e idoneità della documentazione esibita dagli interessati ai fini dell'iscrizione e sulle richieste di riconoscimento dei titoli avanzate in applicazione delle disposizioni transitorie contenute nell'art. 23 del presente decreto. Essa sottopone alla prova di idoneità di cui al precedente art. 19 i richiedenti che vi siano stati ammessi.

     La commissione esprime, altresì, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, pareri sulle questioni concernenti la sospensione o la cancellazione dagli elenchi dei medici autorizzati.

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 22. (Iscrizione, nell'elenco degli esperti qualificati).

     Fino ad un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, in deroga a quanto previsto all'art. 2, lettera f), a giudizio della commissione di cui all'art. 16, possono essere esonerati dall'obbligo di sostenere la prova di idoneità, coloro che, in possesso di quegli altri requisiti prescritti dallo steso art. 2, dimostrino, con adeguata ed analitica documentazione, di avere svolto proficuamente e, per un periodo di tempo di almeno quattro anni, attività corrispondenti a quelle attribuite dalla legge agli esperti qualificati, sempre che trattasi di attività pertinenti al grado di abilitazione per il quale viene inoltrata la richiesta di iscrizione.

 

     Art. 23. (Iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati).

     Fino ad un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, in deroga a quanto previsto all'art. 2, lettera f), possono essere esonerati dall'obbligo di sostenere la prova di idoneità, a giudizio della commissione di cui all'art. 20, i medici chirurgi, con almeno tre anni di esercizio professionale, che siano in possesso degli altri requisiti richiesti dallo stesso art. 2 e dimostrino con adeguata ed analitica documentazione, di avere svolto proficuamente e, per un periodo di tempo di almeno due anni, attività corrispondente a quella attribuita dalla legge ai medici autorizzati.

 

     Art. 24. (Validità e rinnovi).

     Le iscrizioni negli elenchi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati hanno validità quinquennale a partire dalla data della iscrizione e possono essere rinnovate a richiesta degli interessati.

     Gli interessati che intendono rinnovare l'iscrizione devono, entro tre mesi dalla scadenza del quinquennio, presentare domanda, in carta legale competente, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

     Alla domanda deve essere allegata documentazione adeguata ed analitica, idonea ad attestare l'effettivo svolgimento dell'attività di esperto qualificato o di medico autorizzato. Deve altresì essere allegato il certificato rilasciato dal medico provinciale, attestante la permanenza dei requisiti di idoneità fisica.

     Ove non venga fornita l'idonea attestazione professionale di cui al precedente comma, la competente commissione sottopone l'interessato, rispettivamente, alla prova di idoneità di cui agli articoli 15 e 19 del presente decreto.