§ 40.3.E - Legge 15 dicembre 1971, n. 1240.
Norme relative alla ristrutturazione del Comitato nazionale per l'energia nucleare (CNEN).


Settore:Normativa nazionale
Materia:40. Energia
Capitolo:40.3 energia nucleare
Data:15/12/1971
Numero:1240


Sommario
Art. 1.      Il Comitato nazionale per l'energia nucleare, istituito dalla legge 11 agosto 1960, n. 933, ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede in Roma, è sottoposto alla vigilanza del [...]
Art. 2.  [2]
Art. 3.  [3]
Art. 4.      Sono organi del CNEN:
Art. 5.      Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Consiglio dei Ministri. Dura in carica [...]
Art. 6.      Il presidente:
Art. 7.      Il consiglio di amministrazione è composto:
Art. 8.      La giunta esecutiva è composta dal presidente dell'ente, che la presiede, e da quattro membri eletti dal consiglio di amministrazione nel proprio seno tra i membri di cui ai numeri 2) e 3) del [...]
Art. 9.      Su proposta del presidente del CNEN, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato può istituire, con proprio decreto, commissioni consultive in relazione a particolari problemi [...]
Art. 10.  [12]
Art. 11.      Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Ministro per il tesoro, sono fissati gli emolumenti dei componenti del consiglio di amministrazione, della [...]
Art. 12.      Il direttore generale è nominato, su designazione del consiglio di amministrazione, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato. Il licenziamento o la revoca della [...]
Art. 13.      Il direttore generale:
Art. 14.  [13]
Art. 15.      I diritti derivanti dall'invenzione industriale fatta nell'esercizio di rapporto di lavoro, o comunque nella esecuzione di prestazioni a favore del CNEN, in cui l'attività di studio, di ricerca [...]
Art. 16.      In caso di accertate deficienze, tali da compromettere il normale funzionamento tecnico-amministrativo dell'ente, oppure di ripetute inosservanze delle direttive del Comitato interministeriale [...]
Art. 17.      Il conto consuntivo del CNEN è allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'esercizio successivo a quello nel quale il conto [...]
Art. 18.      Il controllo di legittimità sulla gestione del CNEN è esercitato dalla Corte dei conti con le modalità previste dagli articoli 4, 7, 8, 9 e 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
Art. 19.      Successivamente alla presentazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del conto consuntivo, il presidente del consiglio di amministrazione del CNEN o un suo delegato [...]
Art. 20.      Il CNEN provvede all'assolvimento dei compiti di cui all'art. 2 della presente legge con i mezzi derivanti dal proprio patrimonio, dal contributo finanziario dello Stato, dai contributi di enti [...]
Art. 21.      La gestione patrimoniale e finanziaria dell'ente è disciplinata con un regolamento di contabilità che deve tenere conto della natura specifica dell'ente stesso e che è deliberato dal consiglio [...]
Art. 22.      Sono abrogati gli articoli da 1 a 11 e da 17 a 19 della legge 11 agosto 1960, n. 933.
Art. 23.      I provvedimenti legislativi relativi al finanziamento dei programmi pluriennali del CNEN, approvati dal CIPE ai sensi dell'art. 3 della presente legge, sono proposti dal Ministro per [...]
Art. 24.      Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita una commissione con il compito di dare pareri in merito all'impiego industriale dell'energia nucleare e al [...]
Art. 25.      L'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), attualmente disciplinato dal decreto ministeriale 26 luglio 1967, è ente di diritto pubblico con bilancio autonomo.
Art. 26.      Il Comitato interministeriale per la programmazione economica delibera su programmi pluriennali predisposti dall'INFN che gli sono stati trasmessi dal Ministero della pubblica istruzione.
Art. 27.      I provvedimenti legislativi relativi al finanziamento dei programmi pluriennali dell'INFN, approvati dal CIPE ai sensi dell'articolo precedente della presente legge, saranno proposti su [...]


§ 40.3.E - Legge 15 dicembre 1971, n. 1240. [1]

Norme relative alla ristrutturazione del Comitato nazionale per l'energia nucleare (CNEN).

(G.U. 24 gennaio 1972, n. 20)

 

Titolo I

 

     Art. 1.

     Il Comitato nazionale per l'energia nucleare, istituito dalla legge 11 agosto 1960, n. 933, ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede in Roma, è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica per quanto riguarda l'impostazione dei programmi di ricerca e di sviluppo, e svolge le proprie attività secondo le direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

 

          Art. 2. [2]

     L'ENEA, nel quadro della politica energetica nazionale, ha il compito di promuovere lo sviluppo e la qualificazione dell'industria nazionale nel rispetto della salute e dell'ambiente.

     A tali fini l'ENEA:

     1) effettua e promuove anche in collaborazione con gli altri enti interessati attività di studio, ricerca, sviluppo e dimostrazione attinenti alle tecnologie energetiche di sua competenza ed al risparmio energetico, nelle diverse fasi di produzione, trasporto, utilizzazione, incluso lo smaltimento dei rifiuti prodotti nei relativi processi;

     2) effettua, promuove e coordina studi, ricerche e sperimentazioni sulle conseguenze ambientali e sanitarie per gli addetti e le popolazioni derivanti dallo sfruttamento e dall'utilizzo delle fonti di energia, nonché sulla sicurezza degli impianti per la produzione di energia, ivi compresa la sicurezza degli impianti nucleari e la protezione dalle radiazioni ionizzanti;

     3) provvede al trasferimento agli operatori industriali delle conoscenze acquisite e dei risultati della ricerca e cura in collaborazione con essi la progettazione e la realizzazione di prototipi di componenti e di impianti;

     4) collabora sul piano scientifico, tecnico e industriale con gli enti internazionali ed esteri che operano nel settore di sua competenza nel quadro degli accordi internazionali e sulla base delle direttive del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

     5) detta le prescrizioni ed esercita i controlli che hanno rilevanza per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro il pericolo delle radiazioni ionizzanti; esercita il controllo sulle materie fissili speciali, sulle materie grezze e minerali; esercita il controllo sull'applicazione delle misure di protezione fisica passiva degli impianti nucleari e delle materie nucleari; svolge gli adempimenti derivanti dagli accordi internazionali connessi al regime di salvaguardia da applicare alle materie fissili speciali e alle materie grezze e minerali;

     6) promuove e favorisce la preparazione di personale nel campo delle tecniche energetiche;

     7) diffonde e divulga le conoscenze sui problemi dell'energia;

     8) fornisce pareri e consulenze ed esegue istruttorie tecniche per conto delle amministrazioni dello Stato, delle Regioni e degli enti locali sui problemi connessi con la produzione e l'utilizzo dell'energia. All'ENEA si applica l'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

     L'ENEA, ai fini dell'espletamento dei compiti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del presente articolo:

     a) può stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali;

     b) può affidare, sulla base di appositi contratti, ad università, istituti di ricerca e sperimentazione e ad enti e società l'esecuzione di studi, di ricerche ed esperienze per l'attuazione di propri programmi scientifici;

     c) può stipulare con le industrie nazionali contratti di collaborazione e può mettere a disposizione delle industrie stesse competenze, conoscenze, licenze su brevetti e mezzi strumentali;

     d) può promuovere la costituzione di consorzi industriali costituiti anche in società per azioni o di società ed imprese internazionali o straniere che abbiano come fine lo sviluppo industriale delle tecnologie energetiche di competenza dell'ente, e partecipare ad essi, nel quadro dei programmi approvati dal CIPE e previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ne dà notizia preventiva al Parlamento.

     La quota di partecipazione in società aventi per fine la ricerca, lo sviluppo e la dimostrazione nei settori tecnologici di competenza dell'ENEA può essere di maggioranza.

     Nel caso di società aventi fini produttivi e commerciali attinenti allo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (escluse comunque le attività riservate all'Enel dalla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni), la quota di partecipazione dell'ENEA deve essere di minoranza. In tal caso, le quote di partecipazione in società nazionali debbono essere rappresentate da conferimento di brevetti, conoscenze, attrezzature, impianti o infrastrutture, nonché da competenze.

 

          Art. 3. [3]

     Su proposta dell'ENEA il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato presenta al CIPE, nel rispetto delle direttive del medesimo e per l'approvazione, il programma quinquennale di attività con previsioni di finanziamento per l'intero periodo.

     Tre mesi prima della scadenza del quinquennio, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su proposta del consiglio di amministrazione dell'ente, presenta al Parlamento il piano del successivo quinquennio.

     Entro i tre mesi successivi all'approvazione del piano quinquennale da parte del CIPE, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato presenta al Parlamento, insieme ad una dettagliata relazione illustrativa del programma e dei risultati conseguiti nel quinquennio precedente, il disegno di legge per la diretta provvista a favore dell'ente dei necessari mezzi finanziari nei limiti delle risorse considerate dal bilancio annuale e poliennale dello Stato. Nel mese di ottobre di ciascun anno, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato riferisce al Parlamento in ordine allo stato di realizzazione del programma.

     Il programma è soggetto, occorrendo, a revisione con l'osservanza delle stesse modalità.

 

          Art. 4.

     Sono organi del CNEN:

     il presidente;

     il consiglio di amministrazione;

     la giunta esecutiva;

     il collegio dei revisori.

 

          Art. 5.

     Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Consiglio dei Ministri. Dura in carica cinque anni e può essere confermato solo per un secondo quinquennio.

     La carica di presidente è incompatibile con la qualità di amministratore o dipendente di enti pubblici economici o di componente degli organi d'amministrazione di società commerciali.

     Il presidente decade dalla carica qualora entro sessanta giorni dalla comunicazione non sia cessata la situazione di incompatibilità.

     Il dipendente dello Stato o di enti pubblici non economici che sia nominato presidente viene collocato in aspettativa.

 

          Art. 6.

     Il presidente:

     a) ha la rappresentanza legale dell'ente;

     b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;

     c) convoca e presiede la giunta esecutiva, predisponendone l'ordine del giorno, sentito il direttore generale;

     d) sovraintende all'andamento generale dell'ente;

     e) presenta al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo ed entro il 30 aprile di ogni anno una relazione sull'attività svolta dall'ente nell'anno precedente, approvata dal consiglio di amministrazione [4] .

 

          Art. 7.

     Il consiglio di amministrazione è composto:

     1) dal presidente;

     2) da otto membri dei quali cinque esperti di scienza e tecnica energetica e delle sue applicazioni, due esperti di gestione aziendale ed uno esperto di tecnica industriale [5] ;

     3) da due esperti designati rispettivamente dal Ministro per il bilancio e la programmazione economica e dal Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica;

     4) dal direttore generale preposto alla direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

     5) da tre dipendenti dell'ente, dei quali uno appartenente al personale di ricerca, da scegliersi sulla base di terne formate dai sindacati più rappresentativi presenti nell'ente.

     I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e durano in carica cinque anni. Il consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno il vice presidente per la durata del quinquennio. Il vice presidente, oltre a svolgere i compiti delegatigli dal presidente, lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

     Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno cinque componenti del consiglio stesso.

     Il consiglio di amministrazione:

     a) delibera i regolamenti interni all'ente;

     b) cura l'attuazione delle direttive del CIPE e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e in base ad esse delibera i programmi pluriennali di attività dell'ente e le eventuali revisioni annuali;

     c) delibera il bilancio di previsione due mesi prima dell'inizio di ciascun esercizio, le eventuali note di variazione ed il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, corredato dalla relazione illustrativa dei risultati conseguiti e dello stato di avanzamento delle attività;

     d) delibera sugli impegni di spesa non delegati ad altri organi ed uffici;

     e) delibera sugli affari contemplati alle lettere a), b) e c) dell'art. 2, terzo comma;

     f) elegge i componenti della giunta esecutiva;

     g) delibera in ordine ai regolamenti ed ai contratti concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale;

     h) delibera in materia di assunzioni del personale e del suo inquadramento e in materia di nomina dei dirigenti, nonché sul conferimento di incarichi e contratti di consulenza;

     i) delibera in ordine ad eventuali deleghe alla giunta esecutiva, o al presidente, in materia di contratti di assunzione del personale nell'ambito delle determinazioni assunte dal consiglio circa l'entità delle assunzioni stesse ripartite per categoria, nonché in materia di organizzazione operativa dell'ente, nel quadro delle direttive generali impartite dal consiglio;

     l) delibera, con le occorrenti limitazioni e con l'esclusione delle materie di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 2, in ordine ad eventuali deleghe alla giunta esecutiva, al presidente, al direttore generale, o ai direttori di unità operativa, circa l'assunzione di impegni di spesa, l'indicazione e aggiudicazione di gare, la stipula di contratti e l'emissione di ordinativi di fornitura;

     m) delibera con le occorrenti limitazioni di spesa in ordine ad eventuali deleghe al presidente circa l'affidamento di particolari compiti di studio e di ricerca di carattere tecnico, scientifico, economico o giuridico a collaboratori esterni aventi speciali qualificazioni [6] .

     Il consiglio di amministrazione ha facoltà di stabilire per i componenti della giunta esecutiva la incompatibilità con qualsiasi altra attività professionale e con impieghi pubblici o privati.

     Il dipendente dello Stato o di enti pubblici non economici, che sia chiamato a far parte della giunta esecutiva e per il quale il consiglio di amministrazione abbia deliberato le incompatibilità di cui al comma precedente, viene collocato in aspettativa.

     Il consiglio di amministrazione, nei limiti della presente legge, ha tutti i poteri di gestione e la responsabilità dell'ente in coerenza coi fini di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge [7] .

     Le delibere dell'ente non sono soggette all'approvazione dell'autorità di vigilanza [8] .

     Le delibere di cui alla lettera b) del precedente quarto comma, relative ai programmi pluriennali di attività dell'ente ed alle eventuali revisioni annuali, vengono trasmesse al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che le sottopone al CIPE per la delibera di cui al precedente art. 3 [9] .

     Sono sottoposte per l'approvazione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato le delibere di cui alle lettere c) e g) del precedente quarto comma. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del tesoro, entro sessanta giorni dalla data di ricezione delle delibere di cui alle lettere c) e g) del precedente quarto comma, le approva o le restituisce con motivati rilievi per il riesame in consiglio di amministrazione. Trascorso il termine di sessanta giorni le delibere non restituite diventano esecutive [10] .

     Il consiglio delibera a maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del presidente. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza dei due terzi dei componenti compreso il presidente o chi ne fa le veci [11] .

     Per la formulazione dei programmi il consiglio di amministrazione deve sentire il parere di una commissione formata da non più di otto membri eletti dal personale scientifico addetto alla ricerca.

     Prima della deliberazione dei programmi il consiglio di amministrazione deve sentire il parere degli organismi rappresentativi dei lavoratori sugli indirizzi finanziari ed organizzativi per l'attuazione dei programmi medesimi. Deve altresì sentire il parere degli stessi organismi sulla formazione o modificazione del regolamento interno.

 

          Art. 8.

     La giunta esecutiva è composta dal presidente dell'ente, che la presiede, e da quattro membri eletti dal consiglio di amministrazione nel proprio seno tra i membri di cui ai numeri 2) e 3) del precedente art. 7, primo comma.

     La giunta esecutiva ha il compito:

     a) di preparare l'ordine del giorno delle riunioni consiliari e la documentazione necessaria;

     b) di sostituire il consiglio di amministrazione in caso di urgenza, adottando i provvedimenti necessari che devono essere sottoposti al consiglio per la ratifica, alla prima successiva riunione dello stesso;

     c) di esplicare le altre funzioni che le siano delegate dal consiglio di amministrazione.

 

          Art. 9.

     Su proposta del presidente del CNEN, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato può istituire, con proprio decreto, commissioni consultive in relazione a particolari problemi dell'ente e per tempo limitato.

 

          Art. 10. [12]

     Il presidente del collegio dei revisori e i revisori sono nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il collegio dura in carica cinque anni ed è composta da tre membri effettivi e tre supplenti, di cui un revisore effettivo, con funzioni di presidente, ed un revisore supplente designati dal Ministro del tesoro.

     Il collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili ed effettua le verifiche di cassa.

     Redige una relazione sul bilancio consuntivo, riferisce periodicamente al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e può assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione. Il presidente del collegio dei revisori, o uno dei componenti delegato dallo stesso presidente, può assistere alle riunioni della giunta esecutiva.

     Il collegio dei revisori esercita la sua funzione anche durante il periodo di gestione commissariale.

 

          Art. 11.

     Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Ministro per il tesoro, sono fissati gli emolumenti dei componenti del consiglio di amministrazione, della giunta esecutiva e del collegio dei revisori.

 

          Art. 12.

     Il direttore generale è nominato, su designazione del consiglio di amministrazione, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato. Il licenziamento o la revoca della nomina o la sospensione dalla carica sono disposti con decreto del Ministro stesso.

     Il trattamento economico del direttore generale è stabilito dal consiglio di amministrazione.

 

          Art. 13.

     Il direttore generale:

     a) partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio d'amministrazione e della giunta esecutiva, con facoltà di iniziativa e proposta;

     b) cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio d'amministrazione;

     c) predispone lo schema del bilancio preventivo e del conto consuntivo da sottoporre al consiglio d'amministrazione;

     d) sovraintende all'attività dell'ente e ne è responsabile nei confronti del consiglio di amministrazione;

     e) esercita ogni altro compito inerente alla gestione dell'ente che gli sia attribuito dal consiglio d'amministrazione e che non sia riservato ad altro organo.

     I compensi eventualmente spettanti al direttore generale o ad altri dipendenti in quanto rivestano cariche esterne in rappresentanza dell'ente sono devoluti al bilancio del CNEN.

 

          Art. 14. [13]

 

          Art. 15.

     I diritti derivanti dall'invenzione industriale fatta nell'esercizio di rapporto di lavoro, o comunque nella esecuzione di prestazioni a favore del CNEN, in cui l'attività di studio, di ricerca e di sperimentazione sia prevista come oggetto del rapporto ed a tale scopo retribuita, appartengono all'ente, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.

     Spetta all'inventore un equo premio, per la determinazione del quale si tiene conto dell'importanza dell'invenzione.

 

          Art. 16.

     In caso di accertate deficienze, tali da compromettere il normale funzionamento tecnico-amministrativo dell'ente, oppure di ripetute inosservanze delle direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Consiglio dei Ministri, il consiglio di amministrazione dell'ente può essere sciolto.

     In tal caso i poteri del presidente del consiglio di amministrazione sono esercitati da un commissario che viene nominato nello stesso decreto di scioglimento degli organi ordinari di amministrazione.

     Entro sei mesi dalla nomina del commissario deve essere ricostituito il consiglio di amministrazione.

 

          Art. 17.

     Il conto consuntivo del CNEN è allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'esercizio successivo a quello nel quale il conto consuntivo suddetto è approvato.

 

          Art. 18.

     Il controllo di legittimità sulla gestione del CNEN è esercitato dalla Corte dei conti con le modalità previste dagli articoli 4, 7, 8, 9 e 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

 

          Art. 19.

     Successivamente alla presentazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del conto consuntivo, il presidente del consiglio di amministrazione del CNEN o un suo delegato sarà chiamato ad illustrare i programmi attuati e i risultati conseguiti nelle ricerche di fronte a una commissione parlamentare composta di cinque senatori e di cinque deputati scelti dai Presidenti delle due Camere.

 

          Art. 20.

     Il CNEN provvede all'assolvimento dei compiti di cui all'art. 2 della presente legge con i mezzi derivanti dal proprio patrimonio, dal contributo finanziario dello Stato, dai contributi di enti e privati e da ogni altro provento derivante dalle sue attività.

     Il consiglio di amministrazione dell'ENEA fissa in via preventiva i criteri di determinazione dei corrispettivi per l'effettuazione di prove, analisi, controlli e certificazioni, richiesti da privati o da soggetti ed enti di diritto pubblico diversi dallo Stato, nonché i criteri per l'addebito degli oneri relativi alle prestazioni di istituto effettuate dall'ente, ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 [14] .

     Le delibere di cui al precedente comma sono soggette all'approvazione di cui all'ottavo comma dell'art. 7 [15] .

 

          Art. 21.

     La gestione patrimoniale e finanziaria dell'ente è disciplinata con un regolamento di contabilità che deve tenere conto della natura specifica dell'ente stesso e che è deliberato dal consiglio di amministrazione. Detto regolamento dev'essere approvato dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il parere del Ministro per il tesoro.

 

          Art. 22.

     Sono abrogati gli articoli da 1 a 11 e da 17 a 19 della legge 11 agosto 1960, n. 933.

 

          Art. 23.

     I provvedimenti legislativi relativi al finanziamento dei programmi pluriennali del CNEN, approvati dal CIPE ai sensi dell'art. 3 della presente legge, sono proposti dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per il tesoro, sentito il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.

     Le somme stanziate dalle leggi di finanziamento ed eventualmente non impegnate nell'esercizio per il quale sono previste, sono portate in aumento delle disponibilità degli esercizi successivi per l'attuazione dei programmi pluriennali ai quali si riferiscono.

 

          Art. 24.

     Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita una commissione con il compito di dare pareri in merito all'impiego industriale dell'energia nucleare e al coordinamento dell'attività degli enti operanti nel settore.

     La commissione, presieduta dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, o da un suo delegato, è nominata con decreto del Ministro medesimo ed è composta da non più di dieci membri, designati dagli enti pubblici o privati operanti nel settore nucleare, su richiesta del Ministro.

     La commissione dura in carica cinque anni.

 

Titolo II

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

 

          Art. 25.

     L'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), attualmente disciplinato dal decreto ministeriale 26 luglio 1967, è ente di diritto pubblico con bilancio autonomo.

     Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, determina quali beni patrimoniali del CNEN debbano essere ceduti all'INFN in relazione ai compiti ad esso affidati, ed il CNEN è autorizzato ad effettuare la cessione all'INFN dei beni così determinati.

 

          Art. 26.

     Il Comitato interministeriale per la programmazione economica delibera su programmi pluriennali predisposti dall'INFN che gli sono stati trasmessi dal Ministero della pubblica istruzione.

 

          Art. 27.

     I provvedimenti legislativi relativi al finanziamento dei programmi pluriennali dell'INFN, approvati dal CIPE ai sensi dell'articolo precedente della presente legge, saranno proposti su iniziativa del Ministero della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro.

     Le somme stanziate dalle leggi di finanziamento ed eventualmente non impegnate nell'esercizio per il quale sono previste, sono portate in aumento alle disponibilità degli esercizi successivi entro i limiti del piano pluriennale cui si riferiscono.

 


[1] Legge abrogata dall'art. 23 della L. 25 agosto 1991, n. 282.

[2] Articolo sostituito dall'art. 2 della L. 5 marzo 1982, n. 84.

[3] Articolo sostituito dall'art. 3 della L. 5 marzo 1982, n. 84.

[4] Lettera sostituita dall'art. 4 della L. 5 marzo 1982, n. 84.

[5] Numero modificato dall'art. 5 della L. 5 marzo 1982, n. 84.

[6] Comma sostituito dall'art. 5 della L. 5 marzo 1982, n. 84.

[7] Comma sostituito dall'art. 5 della L. 5 marzo 1982, n. 84.

[8] Comma sostituito dall'art. 5 della L. 5 marzo 1982, n. 84.

[9] Comma sostituito dall'art. 5 della L. 5 marzo 1982, n. 84.

[10] Comma aggiunto dall'art. 5 della L. 5 marzo 1982, n. 84.

[11] Comma aggiunto dall'art. 5 della L. 5 marzo 1982, n. 84.

[12] Articolo sostituito dall'art. 6 della L. 5 marzo 1982, n. 84.

[13] Articolo abrogato dall'art. 36 della L. 20 marzo 1975, n. 70.

[14] Comma sostituito dall'art. 7 della L. 5 marzo 1982, n. 84.

[15] Comma aggiunto dall'art. 7 della L. 5 marzo 1982, n. 84.