§ 40.3.8 - D.P.R. 30 dicembre 1970, n. 1450.
Regolamento per il riconoscimento dell'idoneità all'esercizio tecnico degli impianti nucleari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:40. Energia
Capitolo:40.3 energia nucleare
Data:30/12/1970
Numero:1450


Sommario
Art. 1.  Esercizio tecnico di impianti nucleari.
Art. 2.  Idoneità all'esercizio tecnico degli impianti nucleari.
Art. 3.  Direzione e conduzione di impianti nucleari.
Art. 4.  Determinazione della classe dell'attestato di idoneità richiesto per la direzione.
Art. 5.  Attestato di idoneità alla direzione tecnica degli impianti nucleari.
Art. 6.  Titolo di studio.
Art. 7.  Idoneità fisica e psichica.
Art. 8.  Idoneità professionale.
Art. 9.  Limiti di età.
Art. 10.  Domanda e documentazione per l'attestato di idoneità.
Art. 11.  Istruttoria della domanda.
Art. 12.  Rilascio dell'attestato di idoneità.
Art. 13.  Rinnovo dell'attestato di idoneità.
Art. 14.  Classificazione delle patenti.
Art. 15.  Limiti di età.
Art. 16.  Condizioni per il conseguimento delle patenti.
Art. 17.  Titolo di studio.
Art. 18.  Idoneità fisica e psichica.
Art. 19.  Requisiti di preparazione, attitudine e capacità pratica.
Art. 20.  Tirocinio.
Art. 21.  Libretto personale di tirocinio.
Art. 22.  Rilascio del libretto personale di tirocinio.
Art. 23.  Accertamento del tirocinio.
Art. 24.  Attività sostitutiva del tirocinio.
Art. 25.  Domanda per il conseguimento della patente.
Art. 26.  Istruttoria della domanda.
Art. 27.  Rilascio della patente.
Art. 28.  Rinnovo della patente.
Art. 29.  Programma di esame per le patenti.
Art. 30.  Commissione medica.
Art. 31.  Accertamenti.
Art. 32.  Commissione tecnica.
Art. 33.  Svolgimento delle prove di esame.
Art. 34.  Compiti del C.N.E.N.
Art. 35.  Oneri finanziari.
Art. 36.  Modelli di documenti.
Art. 37.  Scelta del medico di cui agli articoli 30 e 31.
Art. 38.  Norme transitorie per la direzione degli impianti.
Art. 39.  Norme transitorie per il rilascio delle patenti a soggetti muniti di licenza provvisoria.
Art. 40.  Norme per il rilascio delle patenti a soggetti non muniti di licenza provvisoria.
Art. 41.  Norme per gli impianti in corso di attivazione.
Art. 42.  Disposizioni finali.


§ 40.3.8 - D.P.R. 30 dicembre 1970, n. 1450. [1]

Regolamento per il riconoscimento dell'idoneità all'esercizio tecnico degli impianti nucleari.

(G.U. 15 maggio 1971, n. 123).

 

CAPO I

Disposizioni di carattere generale

 

Art. 1. Esercizio tecnico di impianti nucleari.

     Per esercizio tecnico di impianti nucleari si intende l'espletamento delle attività tecniche attinenti alla direzione e alla conduzione dei seguenti tipi di impianti:

     1) impianto nucleare di potenza: ogni impianto industriale, dotato di un reattore nucleare, avente per scopo l'utilizzazione dell'energia o delle materie fissili prodotte a fini industriali;

     2) impianto nucleare di ricerca: ogni impianto dotato di un reattore nucleare in cui l'energia o le materie fissili prodotte non sono utilizzate a fini industriali;

     3) impianto nucleare per il trattamento di combustibili irradiati: ogni impianto progettato o usato per trattare materiali contenenti combustibili nucleari irradiati. Sono esclusi gli impianti costituiti essenzialmente da laboratori per studi e ricerche che contengono meno di 1000 curie di prodotti di fissione e quelli a fini industriali che trattano materie che non presentano un'attività di prodotti di fissione superiore a 0,25 millicurie per grammo di uranio 235 e una concentrazione di plutonio inferiore a 10-a6 grammi per grammo di uranio 235, i quali ultimi sono considerati aggregati agli impianti di cui al n. 4);

     4) impianto per la preparazione e per la fabbricazione delle materie fissili speciali e dei combustibili nucleari: ogni impianto destinato a preparare o a fabbricare materie fissili speciali e combustibili nucleari; sono inclusi gli impianti costituiti essenzialmente da laboratori per studi e ricerche che non contengono più di 350 grammi di uranio 235 o di 200 grammi di plutonio o uranio 233 o quantità totale equivalente.

 

     Art. 2. Idoneità all'esercizio tecnico degli impianti nucleari.

     Il personale addetto all'esercizio tecnico degli impianti nucleari, che svolga funzioni rilevanti agli effetti della sicurezza nucleare, deve essere riconosciuto idoneo per l'espletamento delle suddette funzioni nei modi stabiliti dal presente regolamento.

 

     Art. 3. Direzione e conduzione di impianti nucleari.

     Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento:

     per «direzione» si intende l'espletamento delle funzioni tecniche relative alla determinazione, all'organizzazione e al coordinamento delle attività connesse con il funzionamento dell'impianto nucleare;

     per «conduzione» si intende l'esecuzione delle operazioni di controllo dell'impianto nonché la supervisione delle dette operazioni.

 

     Art. 4. Determinazione della classe dell'attestato di idoneità richiesto per la direzione.

     Per ciascuno degli impianti di cui al precedente art. 1, il Comitato nazionale per l'energia nucleare determina la classe dell'attestato di idoneità richiesto dal capo II del presente regolamento, sentita la commissione tecnica per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria del C.N.E.N., di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964. n. 185, la quale sarà integrata da un esperto di impianti nucleari, designato dal Ministero della pubblica istruzione.

     Ai fini della detta determinazione, i soggetti di cui agli artt. 37 e 38 del citato decreto del Presidente della Repubblica dovranno presentare apposita istanza corredata dalla descrizione dell'impianto.

 

CAPO II

Attestato di idoneità per la direzione tecnica degli impianti nucleari

 

     Art. 5. Attestato di idoneità alla direzione tecnica degli impianti nucleari.

     A coloro che vengono riconosciuti idonei alla direzione tecnica degli impianti nucleari di cui all'art. 1 del presente regolamento è rilasciato, ai sensi dell'art. 12, un attestato di idoneità di durata triennale e rinnovabile per i trienni successivi.

     L'attestato di idoneità è distinto in «attestato di idoneità di 1ª classe» e «attestato di idoneità di 2ª classe».

     Ciascun attestato di idoneità sia di 1ª che di 2ª classe, è valido soltanto per il tipo di impianto per il quale viene rilasciato e conserva la sua validità sempreché il titolare, nel triennio successivo al rilascio o alla conferma, abbia compiuto almeno un anno di effettiva direzione di un impianto nucleare; l'attestato di idoneità di 1ª classe è valido anche per la direzione di un impianto dello stesso tipo per il quale sia richiesto l'attestato di idoneità di 2ª classe.

 

     Art. 6. Titolo di studio.

     Gli aspiranti allo «attestato di idoneità di 1ª classe» debbono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

     1) laurea in ingegneria;

     2) laurea in fisica:

     3) laurea in chimica.

     Gli aspiranti allo «attestato di idoneità di 2ª classe» debbono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

     1) diploma di perito in energia nucleare, rilasciato da istituti tecnici industriali a indirizzo nucleare;

     2) diploma di perito in chimica nucleare, rilasciato da istituti tecnici industriali a indirizzo nucleare;

     3) diploma di perito elettronico;

     4) diploma di perito fisico;

     5) diploma di perito elettrotecnico;

     6) diploma di perito chimico;

     7) diploma degli istituti nautici;

     8) diploma di perito meccanico.

     L'attestato di idoneità di 2ª classe può essere rilasciato anche a coloro che hanno superato il primo biennio dei corsi di laurea in ingegneria, fisica e chimica.

     Per gli aspiranti di nazionalità straniera è richiesto il titolo di studio equipollente.

 

     Art. 7. Idoneità fisica e psichica.

     Gli aspiranti all'attestato di idoneità debbono essere fisicamente e psichicamente idonei per l'espletamento delle funzioni connesse con la direzione tecnica degli impianti nucleari.

     Tale requisito deve essere accertato dalla commissione medica, di cui al capo IV del presente regolamento.

     Le eventuali imperfezioni delle condizioni fisiche dell'aspirante, in particolare degli organi sensori, allorché siano compatibili con l'espletamento delle mansioni per le quali è richiesto il possesso dell'attestato di idoneità, possono comportare prescrizioni da trascrivere sull'attestato stesso.

     La commissione medica, ai fini dell'accertamento suddetto, può far sottoporre i candidati a specifici esami clinici e prove attitudinali.

 

     Art. 8. Idoneità professionale.

     Gli aspiranti all'attestato di idoneità devono dimostrare con la documentazione di cui al successivo art. 10, di essere professionalmente idonei alla direzione dell'impianto per il quale l'attestato stesso viene richiesto.

     La valutazione della detta idoneità è fatta, con verbale motivato, dalla commissione di cui all'art. 32 del presente regolamento.

 

     Art. 9. Limiti di età. [1]

     Gli aspiranti all'attestato di idoneità debbono aver compiuto, alla data di presentazione della domanda i 21 anni.

 

     Art. 10. Domanda e documentazione per l'attestato di idoneità.

     La domanda per ottenere il rilascio dell'attestato di idoneità, redatta su carta bollata e con la firma autenticata, deve essere diretta all'ispettorato del lavoro competente e trasmessa allo stesso per il tramite dell'esercente l'impianto nucleare presso il quale l'interessato intende svolgere o svolge la propria attività.

     Alla domanda devono essere allegati:

     1) estratto dell'atto di nascita;

     2) certificato penale di data non anteriore a tre mesi da quella della domanda;

     3) certificato attestante il possesso del prescritto titolo di studio;

     4) due fotografie a capo scoperto di data recente, formato tessera, di cui una debitamente autenticata;

     5) titoli atti a dimostrare la idoneità alla direzione dell'impianto;

     6) dichiarazione dell'esercente presso il quale il richiedente intende svolgere o svolge la propria attività, attestante, che questi abbia assistito alla direzione dell'impianto per almeno un mese.

     Qualora l'aspirante sia cittadino straniero i documenti di cui al precedente comma, o loro equipollenti, devono essere rilasciati dalla competente autorità dello Stato di appartenenza.

 

     Art. 11. Istruttoria della domanda.

     L'ispettorato del lavoro, dopo aver constatato la regolarità della domanda e la sussistenza dei requisiti richiesti, invia la domanda e la relativa documentazione al C.N.E.N., affinché provveda che da parte delle commissioni di cui agli articoli 30 e 32 del presente regolamento vengano eseguiti gli accertamenti dell'idoneità psico-fisica e professionale dei richiedenti l'attestato di idoneità.

 

     Art. 12. Rilascio dell'attestato di idoneità.

     Per ciascun aspirante al conseguimento dell'attestato di idoneità, l'ispettorato provinciale del lavoro, sulla base del giudizio relativo alla specifica idoneità fisica e psichica e di quello relativo alla idoneità professionale, formulato dalle commissioni di cui al capo IV successivo, rilascia all'interessato l'attestato di idoneità ovvero provvede a comunicare al medesimo il giudizio negativo espresso dalle suddette commissioni.

 

     Art. 13. Rinnovo dell'attestato di idoneità.

     L'interessato deve, entro un mese dalla scadenza del termine triennale di cui all'art. 5 del presente regolamento, presentare domanda allo ispettorato provinciale del lavoro per ottenere il rinnovo dell'attestato di idoneità.

     La domanda deve essere corredata da una dichiarazione dell'esercente l'impianto, attestante il periodo di effettiva direzione prestato.

     L'ispettorato provinciale del lavoro concede il rinnovo mediante apposita annotazione in calce all'attestato relativo dietro parere favorevole della commissione medica di cui al successivo capo IV.

     Accertamenti straordinari possono essere prescritti anche dalla commissione medica di cui al successivo capo IV, in sede di esame della sussistenza dei requisiti psico-fisici per il rilascio o il rinnovo dell'attestato di idoneità.

     Nelle more del procedimento per la conferma e per l'accertamento dei requisiti psico-fisici, l'attestato di idoneità conserva la sua efficacia, salvo motivato provvedimento di sospensione da parte dell'ispettorato del lavoro.

     L'attestato di idoneità non può essere più rinnovato e, se ancora in corso, perde la sua validità, quando il soggetto abilitato raggiunge il sessantacinquesimo anno di eta.

 

Capo III

Patenti di abilitazione per la conduzione di impianti nucleari

 

     Art. 14. Classificazione delle patenti.

     A coloro che vengono riconosciuti idonei alla conduzione tecnica degli impianti nucleari, nei modi previsti dal presente regolamento, è rilasciata una «patente di abilitazione», di durata triennale e rinnovabile per i trienni successivi.

     La patente è di primo e di secondo grado.

     La patente di primo grado abilita alla supervisione delle operazioni attinenti alla conduzione dell'impianto nucleare (patente per supervisione) nonché alla conduzione diretta degli impianti e meccanismi dell'impianto nucleare. La patente di secondo grado abilita alla conduzione diretta degli apparati e meccanismi dell'impianto nucleare (patente per operatore).

     Ciascuna patente, sia di primo che di secondo grado, è valida soltanto per l'istallazione per la quale viene rilasciata e conserva la sua validità sempreché il titolare, nel triennio successivo al rilascio o alla conferma, abbia compiuto almeno un anno anche non continuativo di effettiva conduzione dell'impianto al quale la patente stessa si riferisce.

 

     Art. 15. Limiti di età. [1]

     Gli aspiranti alla patente di primo e di secondo grado debbono aver compiuto alla data di presentazione della domanda, i 21 anni.

 

     Art. 16. Condizioni per il conseguimento delle patenti.

     Le patenti di cui al precedente art. 14 sono subordinate al possesso da parte dell'interessato di specifica idoneità fisica e psichica e di specifica preparazione, di attitudine e di capacità pratica.

 

     Art. 17. Titolo di studio.

     Gli aspiranti alla patente di primo grado (supervisori) debbono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

     1) diploma di perito in energia nucleare, rilasciato da istituti tecnici industriali a indirizzo nucleare;

     2) diploma di perito in chimica nucleare, rilasciato da istituti tecnici industriali a indirizzo nucleare;

     3) diploma di perito elettronico;

     4) diploma di perito fisico;

     5) diploma di perito elettrotecnico;

     6) diploma di perito chimico;

     7) diploma di istituti nautici;

     8) diploma di perito meccanico.

     La patente di primo grado può essere rilasciata anche a coloro che hanno superato il primo biennio dei corsi di laurea in ingegneria, fisica e chimica.

     Gli aspiranti alla patente di secondo grado (operatori) debbono aver compiuto gli studi di istruzione obbligatoria.

     Per gli aspiranti di nazionalità straniera è richiesto il possesso di titolo di studio equipollente.

     Coloro che provino di aver esercitato all'estero per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi, mansioni corrispondenti presso un impianto del tipo di quello per cui viene richiesta la patente possono essere ammessi agli esami per il conseguimento della patente, anche se non in possesso del titolo di studio richiesto. La valutazione circa la rispondenza del detto periodo al titolo di studio è fatta dalla commissione di cui al successivo art. 32.

 

     Art. 18. Idoneità fisica e psichica.

     Gli aspiranti alla patente di abilitazione debbono essere fisicamente e psichicamente idonei per la esecuzione delle operazioni connesse con la conduzione di impianti nucleari.

     Tale requisito deve essere accertato dalla commissione medica, di cui al capo IV del presente regolamento.

Le eventuali imperfezioni delle condizioni fisiche dell'aspirante, in particolare degli organi sensori, allorché siano compatibili con l'espletamento delle mansioni per le quali è richiesto il possesso della patente, possono comportare prescrizioni da trascrivere sulla patente stessa.

     La commissione medica, ai fini dell'accertamento suddetto, può far sottoporre i candidati a specifici esami clinici e prove attitudinali.

 

     Art. 19. Requisiti di preparazione, attitudine e capacità pratica.

     L'aspirante alla patente di abilitazione deve essere in possesso di adeguata preparazione, di attitudine e di specifica capacità pratica in rapporto alle mansioni, per l'espletamento delle quali egli chiede il rilascio della patente.

     Tali requisiti devono essere accertati mediante esami, ai quali l'aspirante deve essere sottoposto secondo le norme del presente regolamento.

     Per l'ammissione agli esami, l'aspirante deve avere effettuato un tirocinio presso un impianto tecnicamente analogo, sotto la guida di un supervisore per le patenti di primo grado e la guida di un operatore per le patenti di secondo grado.

 

     Art. 20. Tirocinio.

     Il tirocinio prescritto dal precedente art. 19 deve essere prestato per un periodo di almeno 60 giornate di lavoro.

     Il tirocinio deve essere effettuato in conformità di quanto prescritto dalle disposizioni all'uopo previste nel presente regolamento ed è valido soltanto per la installazione per la quale si richiede il rilascio della patente.

     L'aspirante che non abbia superato gli esami di abilitazione previsti dal presente regolamento, per poter essere ammesso a sostenere altri esami, deve effettuare un periodo di tirocinio supplementare della durata pari alla metà del periodo del tirocinio stesso.

     Il periodo di sei mesi richiesto per coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 17 può, a giudizio della commissione di cui all'art. 32 essere comprensivo anche nel periodo di tirocinio.

 

     Art. 21. Libretto personale di tirocinio.

     L'aspirante al conseguimento della patente di abilitazione per poter comprovare di aver effettuato il periodo di tirocinio prescritto dal presente regolamento, deve provvedersi del relativo libretto personale.

     A tale scopo l'interessato deve inoltrare domanda redatta su carta bollata all'ispettorato del lavoro competente per territorio per tramite dell'esercente l'impianto nucleare presso il quale verrà effettuato il tirocinio.

     Alla domanda deve essere allegato:

     1) una dichiarazione del suddetto esercente contenente l'esplicito consenso dell'espletamento del tirocinio da parte del richiedente presso il proprio impianto;

     2) certificato di nascita;

     3) certificato penale di data non anteriore a tre mesi da quella della domanda;

     4) certificato attestante il titolo di studio posseduto;

     5) due fotografie a capo scoperto di data recente, formato tessera, di cui una debitamente autenticata.

     Qualora l'aspirante sia cittadino straniero, i documenti di cui al precedente comma e loro equipollenti devono essere rilasciati dalla competente autorità dello Stato di appartenenza.

 

     Art. 22. Rilascio del libretto personale di tirocinio.

     L'ispettorato provinciale del lavoro, accertata la regolarità della domanda e della relativa documentazione, rilascia il libretto personale di tirocinio all'interessato e ne dà notizia al Comitato nazionale per l'energia nucleare, indicando gli estremi del libretto stesso.

 

     Art. 23. Accertamento del tirocinio.

     Gli ispettori del lavoro e quelli del C.N.E.N. possono constatare anche su richiesta dell'interessato o del dirigente l'impianto, l'effettivo disimpegno da parte del tirocinante delle mansioni previste, apponendo dichiarazione dell'accertamento eseguito sul libretto personale di tirocinio.

 

     Art. 24. Attività sostitutiva del tirocinio.

     Può essere - a giudizio della commissione di cui all'art. 32 del presente regolamento - equiparata al tirocinio l'attività svolta presso impianti aventi le stesse caratteristiche tecniche dell'impianto per il quale l'interessato chiede il rilascio della patente, sempreché tale attività sia stata svolta a seguito del rilascio di apposita patente, ai sensi del presente regolamento salvo che nel caso di cui all'ultimo comma dell'art. 20. A tal fine la domanda deve essere corredata anche da una documentazione idonea ad attestare l'attività svolta, nonché le caratteristiche tecniche dell'impianto.

     Per gli impianti di nuova costruzione può, altresì essere - a giudizio della commissione di cui all'art. 32 del presente regolamento - considerato sostitutivo del tirocinio l'impegno alla partecipazione a tutte le prove combinate dell'impianto precedenti la criticità o l'immissione del materiale radioattivo nel processo: in tal caso il rilascio della patente resterà, però, condizionato all'effettiva partecipazione alle dette prove, la quale dovrà essere attestata dall'esercente l'impianto con dichiarazione da trasmettere all'ispettorato del lavoro ed al C.N.E.N.

 

     Art. 25. Domanda per il conseguimento della patente.

     La domanda per ottenere il rilascio della patente di abilitazione redatta su carta bollata, deve essere diretta all'ispettorato del lavoro competente per il tramite dell'esercente l'impianto nucleare presso il quale l'aspirante ha effettuato il tirocinio.

     L'interessato deve specificare nella domanda il grado della patente richiesta e l'impianto per il quale la patente stessa dovrà essere rilasciata.

     L'esercente l'impianto nucleare deve attestare, mediante apposita dichiarazione scritta in calce alla domanda, che l'aspirante può effettuare presso l'impianto stesso le prove pratiche prescritte dall'art. 29, ultimo comma.

     Alla domanda devono essere allegati:

     1) una dichiarazione dell'esercente l'impianto nucleare relativa al grado di addestramento raggiunto dall'aspirante e ogni altro documento comprovante la eventuale esperienza pratica del tipo di impianto sul quale l'aspirante stesso si è addestrato e le mansioni svolte;

     2) libretto personale di tirocinio;

     3) due fotografie a capo scoperto di data recente, formato tessera, di cui una debitamente autenticata.

     Nel caso di cui al primo comma dell'art. 24 è sufficiente far richiamo alla documentazione prodotta per il rilascio della precedente patente.

     Nel caso di cui al secondo comma dell'art. 24, occorre che la dichiarazione dell'impegno sia sottoscritta dal richiedente e dall'esercente l'impianto.

     Coloro che si trovano nella condizione di cui all'art. 17, ultimo comma, e 20, ultimo comma devono allegare alla domanda i documenti comprovanti tale condizione, nonché quelli indicati ai numeri 2), 3), 5) del terzo comma dell'art. 21 e un certificato del titolo di studio posseduto.

 

     Art. 26. Istruttoria della domanda.

     L'ispettorato del lavoro, dopo aver constatato la regolarità della domanda e la sussistenza dei requisiti richiesti, invia la domanda e la relativa documentazione al C.N.E.N. affinché provveda che da parte delle commissioni di cui agli articoli 30-32 del presente regolamento vengano eseguiti gli accertamenti dell'idoneità psico-fisica degli aspiranti e le prescritte prove di esame pratiche e teoriche.

 

     Art. 27. Rilascio della patente.

     Per ciascun aspirante al conseguimento della patente, l'ispettorato provinciale del lavoro, sulla base del giudizio relativo alla specifica idoneità fisica e psichica formulato dall'apposita commissione medica di cui al successivo art. 30, nonché del giudizio conclusivo sulla idoneità professionale del candidato formulato dalla commissione di cui all'art. 32, rilascia la patente, ovvero provvede a comunicare l'eventuale inidoneità. Nelle more del rilascio della patente può essere fatta all'interessato comunicazione per iscritto, anche a mezzo di telegramma, con effetto sostitutivo in via provvisoria della patente stessa.

     Contemporaneamente al rilascio di ciascuna patente, l'ispettorato del lavoro provvede a darne notizia, precisandone gli estremi, al C.N.E.N.

 

     Art. 28. Rinnovo della patente.

     L'interessato deve, entro un mese dalla scadenza del termine triennale di cui all'art. 14, ultimo comma, del presente regolamento, presentare domanda all'ispettorato provinciale del lavoro per ottenere il rinnovo della patente.

La domanda deve essere corredata da una dichiarazione dell'esercente l'impianto, attestante il periodo di effettiva conduzione prestato.

     L'ispettorato provinciale del lavoro concede il rinnovo mediante apposita annotazione in calce al relativo attestato; dietro parere favorevole della commissione medica di cui al capo IV.

     Accertamenti straordinari dei requisiti psicofisici possono essere sempre disposti dagli ispettori del lavoro o da quelli del C.N.E.N., anche su richiesta dell'interessato o dell'esercente l'impianto.

     Detti accertamenti straordinari possono essere prescritti anche dalla commissione medica di cui al capo IV, in sede di esame della sussistenza dei requisiti psico-fisici per il rilascio o il rinnovo della patente.

     Nelle more del procedimento per la conferma e per l'accertamento dei requisiti psico-fisici, la patente conserva la sua efficacia, salvo motivato provvedimento di sospensione da parte dell'ispettorato del lavoro.

     La patente di abilitazione non può essere più rinnovata e, se ancora in corso, perde la sua validità, quando il soggetto abilitato raggiunge il sessantacinquesimo anno di età.

 

     Art. 29. Programma di esame per le patenti.

     Per le patenti di primo grado (supervisore) il programma deve comprendere problemi concernenti la conduzione dell'impianto, prescrizioni tecniche dell'impianto e relative giustificazioni così come precisato nel rapporto di sicurezza, problemi di emergenza interna ed esterna dell'impianto.

     Per le patenti di secondo grado (operatori) il programma deve riferirsi a problemi pratici associati alla conduzione di apparati e meccanismi il cui funzionamento può interessare processi chimici, fisici, metallurgici o nucleari dell'impianto in modo tale da influire sulla sicurezza della installazione, nonché alle manovre che spettano all'operatore nel caso in cui si determini una situazione di emergenza dell'impianto.

     Per entrambe le patenti il programma deve comprendere nozioni elementari sulla protezione contro le radiazioni, sui principali criteri e norme di fisica sanitaria e sull'impiego della strumentazione di fisica sanitaria.

     Gli esami sono svolti di norma presso il Comitato nazionale per l'energia nucleare; le prove pratiche sono svolte presso l'impianto per il quale è richiesta la patente.

 

Capo IV

Commissioni esaminatrici

 

     Art. 30. Commissione medica.

     Con il provvedimento del presidente del C.N.E.N. è istituita una commissione medica per l'accertamento della specifica idoneità fisica e psichica degli aspiranti al conseguimento o al rinnovo dell'attestato di idoneità o della patente, di cui rispettivamente ai capi II e III del presente regolamento.

     La commissione è composta:

     a) da un ispettore medico del lavoro, designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la presiede;

     b) da uno specialista in psichiatria, o specializzazione equipollente, e da uno specialista in neurologia, o specializzazione equipollente, designati dal Ministero della sanità;

     c) da un medico iscritto nell'elenco di cui all'art. 88 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 [2].

     La commissione dura in carica due anni e alla scadenza i membri possono essere riconfermati.

     Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del C.N.E.N.

     Per ciascuno dei detti membri devono essere nominati i supplenti.

 

     Art. 31. Accertamenti.

     L'idoneità psico-fisica va riconosciuta a seguito di giudizio positivo di tutti i membri della commissione di cui al precedente articolo.

     L'interessato può, durante gli accertamenti sanitari, essere assistito da un medico di propria fiducia, iscritto nell'elenco di cui all'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

 

     Art. 32. Commissione tecnica.

     Con provvedimenti del C.N.E.N., per ogni impianto o gruppi di impianti simili, è istituita una commissione tecnica composta come segue:

     un esperto di sicurezza nucleare;

     un esperto all'esercizio del particolare tipo di impianto per il quale è richiesto il rilascio della patente;

     un esperto dei problemi associati alla conduzione dell'impianto;

     due esperti delle materie sopra indicate scelti in una terna; rispettivamente designati dal Ministero della pubblica istruzione e dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

     Con gli stessi provvedimenti è nominato, fra i componenti, il presidente della commissione.

     L'esercente può chiedere che il capo dell'impianto o altro tecnico in sostituzione del suddetto e in servizio presso il medesimo impianto, assista agli esami in qualità di osservatore.

     Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario del C.N.E.N.

     La commissione può avvalersi di funzionari tecnici C.N.E.N. per l'elaborazione dei lavori tecnici preparatori. Detti funzionari sono nominati con lo stesso provvedimento con il quale viene costituita la commissione.

     Per ciascuno dei membri della commissione devono essere nominati i supplenti.

 

     Art. 33. Svolgimento delle prove di esame.

     Le commissioni di cui ai precedenti articoli, devono per ciascuna riunione redigere apposito verbale. Non possono essere sottoposti al giudizio della commissione di cui all'art. 32 gli aspiranti che non abbiano avuto un giudizio positivo sulla idoneità psico-fisica.

 

     Art. 34. Compiti del C.N.E.N.

     A cura del C.N.E.N., il risultato degli esami scritti e orali e delle prove pratiche deve essere comunicato all'ispettorato del lavoro, indicando:

     il giudizio sulla idoneità psico-fisica;

     il giudizio sulla idoneità tecnica;

     il tipo di impianto per il quale viene concesso l'attestato di idoneità o l'installazione per la quale viene rilasciata la patente.

 

     Art. 35. Oneri finanziari.

     Le spese per il funzionamento delle commissioni di cui al presente capo sono a carico dell'ANPA, il cui consiglio di amministrazione delibererà anche in ordine al trattamento economico da corrispondere. L'ANPA fornirà agli ispettorati provinciali del lavoro gli stampati per il rilascio delle patenti [3].

 

Capo V

Disposizioni finali e transitorie

 

     Art. 36. Modelli di documenti.

     Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il C.N.E.N., sono approvati i modelli per gli attestati di idoneità, della patente di abilitazione e del libretto personale di tirocinio di cui ai precedenti articoli 12, 21 e 27, nonché dei relativi duplicati.

     Qualora non sia stato ancora emanato il decreto suddetto e occorra procedere al rilascio dei documenti, si provvederà con modelli provvisori predisposti dal C.N.E.N.

 

     Art. 37. Scelta del medico di cui agli articoli 30 e 31.

     Fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, il medico membro della commissione di cui all'art. 30 e il medico di fiducia di cui all'art. 31, dovranno essere scelti tra medici specialisti in medicina del lavoro.

 

     Art. 38. Norme transitorie per la direzione degli impianti.

     Coloro che espletano funzioni di direzione degli impianti nucleari, all'atto di entrata in vigore del presente regolamento devono, entro i sei mesi successivi, produrre domanda per il rilascio dell'attestato di idoneità ai sensi del precedente capo II. La detta domanda dovrà essere prodotta unitamente ad una istanza dell'esercente, per la determinazione della classe dell'impianto, ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento.

     Nelle more del procedimento di rilascio dell'attestato di idoneità, i suddetti potranno continuare a svolgere l'attività di direzione tecnica degli impianti.

 

     Art. 39. Norme transitorie per il rilascio delle patenti a soggetti muniti di licenza provvisoria.

     Coloro ai quali il C.N.E.N. ha rilasciato licenze e certificati provvisori per la conduzione degli impianti nucleari devono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, chiedere il rilascio della patente di abilitazione di primo grado (supervisori) o di secondo grado (operatori).

     La relativa domanda, redatta su carta bollata, deve essere diretta all'ispettorato provinciale del lavoro per il tramite dell'esercente l'impianto nucleare presso il quale il richiedente svolga la sua attività.

     Alla domanda deve essere allegata:

     una dichiarazione dell'esercente l'impianto presso il quale l'interessato ha svolto la propria attività, attestante l'effettivo disimpegno delle relative mansioni, rispettivamente di operatore e di supervisore, per un periodo non inferiore a 8 turni completi e comunque per un totale di almeno 40 ore negli ultimi sei mesi di validità dei documenti sopra indicati, ivi incluse le proroghe ottenute;

     un certificato di nascita;

     un certificato attestante il titolo di studio posseduto;

     due fotografie a capo scoperto di data recente, formato tessera, di cui una debitamente autenticata.

     Possono presentare la suddetta domanda anche coloro che siano sprovvisti del titolo di studio richiesto dalle norme del presente regolamento.

     Il rilascio della patente avviene a seguito dell'accertamento della idoneità psico-fisica dell'interessato da parte della commissione medica di cui all'art. 30 e del parere favorevole della commissione di cui all'art. 32. La commissione medica può sostituire all'accertamento diretto il proprio favorevole parere di idoneità fisica e psichica rilasciato in data non anteriore a due anni da quella di entrata in vigore del presente regolamento.

Nelle more del procedimento di rilascio delle patenti, le licenze e i certificati provvisori rilasciati dal C.N.E.N. conservano la loro efficacia.

 

     Art. 40. Norme per il rilascio delle patenti a soggetti non muniti di licenza provvisoria.

     Coloro i quali esercitano la conduzione di impianti nucleari, senza avere licenze o certificati provvisori rilasciati dal C.N.E.N. devono, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare la domanda prevista dal precedente articolo, corredata dai relativi allegati.

     La domanda dovrà essere presentata, tramite l'esercente l'impianto, corredata da una documentazione idonea ad illustrare l'attività svolta nell'ultimo triennio. La commissione, di cui al precedente art. 32, potrà, sulla base della documentazione, anche prima di procedere alle prove di esame, prescrivere che gli interessati compiano il periodo di tirocinio, ai sensi del presente regolamento.

     Nelle more dei relativi provvedimenti i suddetti possono continuare la conduzione degli impianti.

 

     Art. 41. Norme per gli impianti in corso di attivazione.

     Per gli impianti che inizieranno le prove nucleari entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, senza che sia stata determinata la classe di cui al precedente art. 4, gli esercenti devono presentare la relativa istanza prima dell'inizio delle prove nucleari.

     Entro i tre mesi successivi al provvedimento di cui al già citato art. 4, dovrà essere presentata la domanda per il rilascio dell'attestato di idoneità alla direzione degli impianti nucleari.

 

     Art. 42. Disposizioni finali.

     Il rilascio degli attestati di idoneità e delle patenti a favore di coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 38 e seguenti deve aver luogo entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore e presente regolamento.


[1] Ogni riferimento al Comitato nazionale per l'energia nucleare (CNEN), all'ENEA-DISP, all'ANPA, all'APAT ed all'ISPRA, contenuti nel presente decreto è da intendersi all'Agenzia per la sicurezza nucleare, di cui all'art. 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99, per effetto dell'art. 3 del D.Lgs. 19 ottobre 2011, n. 185.

[1] Articolo così modificato dall'art. 149 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dall'art. 31 del D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 241.

[1] Articolo così modificato dall'art. 149 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dall'art. 31 del D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 241.

[2] Comma così modificato dall'art. 149 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230.

[3] Comma così modificato dall'art. 149 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230.