§ 40.2.333 - D.L. 25 gennaio 2010, n. 3.
Misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori.


Settore:Normativa nazionale
Materia:40. Energia
Capitolo:40.2 energia elettrica
Data:25/01/2010
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Garanzia di sicurezza del sistema elettrico nazionale nelle isole maggiori
Art. 2.  Estensione della capacità di interconnessione di cui all'articolo 32, legge 23 luglio 2009, n. 99
Art. 2 bis.  Autorizzazione di opere comprese nell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale
Art. 2 ter.  Procedure per interventi di riclassamento degli elettrodotti di interconnessione con l'estero
Art. 2 quater.  Modifiche all'articolo 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239
Art. 2 quinquies.  Disposizioni sui commissari straordinari di cui all'articolo 4 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78
Art. 2 sexies.  Riconoscimento delle tariffe incentivanti per la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 40.2.333 - D.L. 25 gennaio 2010, n. 3. [1]

Misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori.

(G.U. 26 gennaio 2010, n. 20)

 

Art. 1. Garanzia di sicurezza del sistema elettrico nazionale nelle isole maggiori

     1. E' istituito per il triennio 2010, 2011 e 2012, un nuovo servizio per la sicurezza, esclusivamente reso sul territorio di Sicilia e di Sardegna, che garantisca, con la massima disponibilità, affidabilità e continuità, la possibilità di ridurre la domanda elettrica nelle citate isole, in ottemperanza alle istruzioni impartite dalla società Terna S.p.a. in ragione delle esigenze di gestione del sistema elettrico nazionale.

     2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas con propri provvedimenti, sentito il Ministero dello sviluppo economico che agisce in forza delle attribuzioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, definisce le condizioni del servizio di cui al comma 1 sulla base dei seguenti principi e criteri:

     a) i soggetti che prestano il servizio sono i clienti finali, con potenza disponibile alla riduzione istantanea non inferiore ad una soglia standard per sito di consumo che consenta la riduzione istantanea ed efficace del carico con parametri minimi di disponibilità, affidabilità e continuità comunicati da Terna; tali soggetti sono selezionati tramite procedura concorrenziale;

     b) i clienti finali selezionati non possono recedere dall'obbligo di fornire il servizio per l'intero periodo triennale, pena la corresponsione di una penale proporzionata alla durata del periodo di mancato adempimento dell'obbligo qualora l'inadempimento intervenga nei primi quindici mesi di prestazione del servizio e comunque non superiore all'intero corrispettivo annuale di cui alla lettera c);

     c) il prezzo del nuovo servizio non è superiore al doppio del prezzo di cui alla deliberazione della medesima Autorità 15 dicembre 2006, n. 289/06, previsto per il servizio di interrompibilità istantanea;

     d) le quantità massime richieste tramite procedura concorrenziale sono rispettivamente pari a 500 MW in Sicilia e 500 MW in Sardegna.

     3. In ogni sito di consumo, il servizio di cui al presente articolo può essere prestato unicamente per quote di potenza non impegnate:

     a) in qualsiasi altro servizio remunerato volto alla sicurezza del sistema elettrico;

     b) in ogni altra prestazione che ne possa impedire o limitare il pieno adempimento [2].

     3-bis. I soggetti che prestano il servizio di cui al presente articolo non possono altresì avvalersi, per le medesime quote di potenza, delle misure di cui all'articolo 32, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, limitatamente al periodo in cui gli stessi si avvalgono delle misure previste dal presente articolo e ferma restando la titolarità, ai sensi della medesima disposizione, delle eventuali assegnazioni ottenute o successivamente incrementate, anche ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto [3].

     3-ter. Per esigenze di sicurezza nelle isole maggiori, il servizio di cui al comma 1 è prorogato, relativamente alle utenze elettriche, fino al 31 dicembre 2017. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico provvede:

     a) ad aggiornare le condizioni del servizio per il nuovo biennio, per quantità massime pari a 400 MW in Sardegna e 200 MW in Sicilia e con l'assegnazione diretta di una valorizzazione annua del servizio stesso pari a 170.000 euro/MW.;

     b) ad adeguare, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, in tutto il territorio nazionale, la struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrico, applicate ai clienti dei servizi elettrici per usi diversi da quelli domestici, almeno in parte ai criteri che governano la tariffa di rete per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura in vigore alla medesima data, tenendo comunque conto dei diversi livelli di tensione e dei parametri di connessione, oltre che della diversa natura e delle peculiarità degli oneri rispetto alla tariffa [4].

 

     Art. 2. Estensione della capacità di interconnessione di cui all'articolo 32, legge 23 luglio 2009, n. 99

     1. Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, Terna S.p.a. determina il possibile incremento della capacità di interconnessione con l'estero di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, in ragione dell'aumento della potenza disponibile a riduzione istantanea del proprio prelievo dalla rete da parte dei clienti finali. Tale incremento , da considerare aggiuntivo rispetto alla capacità attualmente prevista dall'articolo 32, comma 1, della legge n. 99 del 2009, è comunque non superiore a 500 MW [5].

     2. Terna, entro trenta giorni dalla decorrenza del termine di cui al comma 1, organizza le procedure concorsuali di cui ai commi 3, 4 e 5, dell'articolo 32, della legge 23 luglio 2009, n. 99, relativamente agli interconnector che realizzano l'incremento di capacità di interconnessione di cui al comma 1, nonchè alle quote di interconnector che non risultino finanziate a seguito delle procedure già esperite alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per effetto di rinuncia dei soggetti investitori.

     3. Le procedure di cui al comma 2 prevedono un'assegnazione prioritaria ai soggetti che assumano impegni vincolanti a rendere disponibili, entro il 31 marzo 2011, risorse incrementali di riduzione istantanea del proprio prelievo dalla rete, secondo parametri fissati da Terna S.p.a. e sulla base dei criteri e modalità definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 30, comma 18, della legge 23 luglio 2009, n. 99, nei limiti dell'incremento della capacità di interconnessione associato a dette risorse incrementali che risulti realizzabile senza pregiudizio dei livelli di sicurezza. Con riferimento ai soggetti che assumono tali impegni, Terna S.p.a. fissa i requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali e di assegnazione di cui all'articolo 32, comma 5, della legge 23 luglio 2009, n. 99, tenendo conto delle modificazioni dei prelievi e delle potenze disponibili associate a dette risorse incrementali.

     3-bis. Le procedure di cui al comma 2, relative alle quote di interconnector che non risultino finanziate a seguito delle procedure già esperite, anche per effetto di rinuncia dei soggetti investitori, prevedono un'assegnazione prioritaria ai clienti finali per i propri siti di consumo ubicati in Sicilia o in Sardegna, per una potenza complessiva non superiore a 60 MW in Sicilia e a 40 MW in Sardegna [6].

     4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas adegua le proprie deliberazioni assunte ai sensi dei commi 6 e 7 dell'articolo 32, della legge 23 luglio 2009, n. 99, in conformità alle disposizioni del presente articolo.

 

     Art. 2 bis. Autorizzazione di opere comprese nell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale [7]

     1. Al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e la continuità del servizio di trasmissione di energia elettrica, quale attività di preminente interesse statale, sono autorizzate in via definitiva le opere facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, come individuata ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che siano già in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [8].

 

     Art. 2 ter. Procedure per interventi di riclassamento degli elettrodotti di interconnessione con l'estero [9]

     1. Al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico anche in Sicilia e in Sardegna, sono realizzabili mediante la denuncia di inizio attività gli interventi di riclassamento fino a 380 kV degli elettrodotti di interconnessione con l'estero facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica, con le modalità di cui all'art. 1-sexies, commi 4-sexies e seguenti, del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e successive modificazioni. Tali interventi devono rispettare gli strumenti urbanistici vigenti, le norme in materia di elettromagnetismo, di tutela del paesaggio e dell'ambiente, nonchè le norme tecniche per la costruzione di linee elettriche.

 

     Art. 2 quater. Modifiche all'articolo 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239 [10]

     1. All'articolo 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 4-sexies, secondo periodo, dopo le parole: «che non comportino aumenti della cubatura degli edifici» sono inserite le seguenti: «ovvero che comportino aumenti di cubatura strettamente necessari alla collocazione di apparecchiature o impianti tecnologici al servizio delle stazioni stesse. Tale aumento di cubatura non dovrà superare di più del 20 per cento le cubature esistenti all'interno della stazione elettrica»;

     b) al comma 4-quaterdecies, quarto periodo, dopo le parole: «che non comportino aumenti della cubatura degli edifici» sono inserite le seguenti: «ovvero che comportino aumenti di cubatura strettamente necessari alla collocazione di apparecchiature o impianti tecnologici al servizio delle stazioni stesse. Tale aumento di cubatura non dovrà superare di più del 20 per cento le cubature esistenti all'interno della stazione elettrica».

 

     Art. 2 quinquies. Disposizioni sui commissari straordinari di cui all'articolo 4 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 [11]

     1. Al fine di garantire una più celere definizione del procedimento di nomina dei commissari straordinari di cui all'articolo 4 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e di assicurare la realizzazione di indifferibili e urgenti opere connesse alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione dell'energia aventi carattere strategico nazionale, anche avuto riguardo alla necessità di prevenire situazioni di emergenza nazionale, ai predetti commissari non si applicano le previsioni dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400. I decreti del Presidente della Repubblica di nomina dei commissari di cui al comma 2 del predetto articolo 4, già emanati, si intendono conseguentemente modificati. Agli oneri relativi ai commissari straordinari si fa fronte nell'ambito delle risorse per il funzionamento dei predetti interventi.

 

     Art. 2 sexies. Riconoscimento delle tariffe incentivanti per la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare [12]

     1. Le tariffe incentivanti di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, recante criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione foto-voltaica della fonte solare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, sono riconosciute a tutti i soggetti che, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del medesimo decreto ministeriale, abbiano concluso, entro il 31 dicembre 2010, l'installazione dell'impianto fotovoltaico, abbiano comunicato all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, al gestore di rete e al Gestore dei servizi elettrici-GSE S.p.a., entro la medesima data, la fine lavori ed entrino in esercizio entro il 30 giugno 2011 [13].

     1-bis. La comunicazione di cui al comma 1 è accompagnata da asseverazione, redatta da tecnico abilitato, di effettiva conclusione dei lavori di cui al comma 1 e di esecuzione degli stessi nel rispetto delle pertinenti normative. Il gestore di rete e il GSE S.p.a., ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, possono effettuare controlli a campione per la verifica delle comunicazioni di cui al presente comma, ferma restando la medesima facoltà per le amministrazioni competenti al rilascio dell'autorizzazione [14].

 

     Art. 3. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

 

 

Decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3. (TESTO ORIGINALE)

Misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori.

(G.U. 26 gennaio 2010, n. 20)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

     Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per fare fronte alle crescenti criticità del sistema di approvvigionamento di energia elettrica e all'inadeguatezza degli attuali strumenti per la gestione in sicurezza del fabbisogno elettrico sul territorio delle isole maggiori, e, nelle more della realizzazione del nuovo collegamento tra la Sicilia e il continente, nonchè del completo potenziamento del collegamento tra la Sardegna e il continente, di potenziare le infrastrutture di interconnessione con l'estero nella forma di «interconnector»;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 2010;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dello sviluppo economico;

 

     Emana

     il seguente decreto-legge:

 

     Art. 1. Garanzia di sicurezza del sistema elettrico nazionale nelle isole maggiori

     1. E' istituito per il triennio 2010, 2011 e 2012, un nuovo servizio per la sicurezza, esclusivamente reso sul territorio di Sicilia e di Sardegna, che garantisca, con la massima disponibilità, affidabilità e continuità, la possibilità di ridurre la domanda elettrica nelle citate isole, in ottemperanza alle istruzioni impartite dalla società Terna S.p.a. in ragione delle esigenze di gestione del sistema elettrico nazionale.

     2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas con propri provvedimenti, sentito il Ministero dello sviluppo economico che agisce in forza delle attribuzioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, definisce le condizioni del servizio di cui al comma 1 sulla base dei seguenti principi e criteri:

     a) i soggetti che prestano il servizio sono i clienti finali, con potenza disponibile alla riduzione istantanea non inferiore ad una soglia standard per sito di consumo che consenta la riduzione istantanea ed efficace del carico con parametri minimi di disponibilità, affidabilità e continuità comunicati da Terna; tali soggetti sono selezionati tramite procedura concorrenziale;

     b) i clienti finali selezionati non possono recedere dall'obbligo di fornire il servizio per l'intero periodo triennale, pena la corresponsione di una penale proporzionata alla durata del periodo di mancato adempimento dell'obbligo qualora l'inadempimento intervenga nei primi 15 mesi di prestazione del servizio e comunque non superiore all'intero corrispettivo annuale di cui alla lettera c);

     c) il prezzo del nuovo servizio non è superiore al doppio del prezzo di cui alla deliberazione della medesima Autorità 15 dicembre 2006, n. 289/06, previsto per il servizio di interrompibilità istantanea;

     d) le quantità massime richieste tramite procedura concorrenziale sono rispettivamente pari a 500 MW in Sicilia e 500 MW in Sardegna.

     3. La prestazione del servizio di cui al presente articolo è incompatibile con la prestazione dei servizi di interrompibilità e con ogni altra prestazione che possa impedire il pieno adempimento del medesimo, pertanto comporta il venir meno a tutti gli effetti dei relativi obblighi e diritti a qualsiasi titolo precedentemente assunti inconciliabili con la presente disposizione; i soggetti che prestano il servizio di cui al presente articolo non possono avvalersi delle misure di cui all'articolo 32, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99.

 

     Art. 2. Estensione della capacità di interconnessione di cui all'articolo 32, legge 23 luglio 2009, n. 99

     1. Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, Terna S.p.a. determina il possibile incremento della capacità di interconnessione con l'estero di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, in ragione dell'aumento della potenza disponibile a riduzione istantanea del proprio prelievo dalla rete da parte dei clienti finali. Tale incremento è comunque non superiore a 500 MW.

     2. Terna, entro trenta giorni dalla decorrenza del termine di cui al comma 1, organizza le procedure concorsuali di cui ai commi 3, 4 e 5, dell'articolo 32, della legge 23 luglio 2009, n. 99, relativamente agli interconnector che realizzano l'incremento di capacità di interconnessione di cui al comma 1, nonchè alle quote di interconnector che non risultino finanziate a seguito delle procedure già esperite alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per effetto di rinuncia dei soggetti investitori.

     3. Le procedure di cui al comma 2 prevedono un'assegnazione prioritaria ai soggetti che assumano impegni vincolanti a rendere disponibili, entro il 31 marzo 2011, risorse incrementali di riduzione istantanea del proprio prelievo dalla rete, secondo parametri fissati da Terna S.p.a. e sulla base dei criteri e modalità definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 30, comma 18, della legge 23 luglio 2009, n. 99, nei limiti dell'incremento della capacità di interconnessione associato a dette risorse incrementali che risulti realizzabile senza pregiudizio dei livelli di sicurezza. Con riferimento ai soggetti che assumono tali impegni, Terna S.p.a. fissa i requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali e di assegnazione di cui all'articolo 32, comma 5, della legge 23 luglio 2009, n. 99, tenendo conto delle modificazioni dei prelievi e delle potenze disponibili associate a dette risorse incrementali.

     4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas adegua le proprie deliberazioni assunte ai sensi dei commi 6 e 7 dell'articolo 32, della legge 23 luglio 2009, n. 99, in conformità alle disposizioni del presente articolo.

 

     Art. 3. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 22 marzo 2010, n. 41.

[2] Comma così sostituito dalla L. di conversione.

[3] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[4] Comma aggiunto dall'art. 3 del D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21, già modificato dall'art. 6 del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19 e così ulteriormente modificato dall'art. 19 della L. 20 novembre 2017, n. 167.

[5] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[6] Comma inserito dalla L. di conversione.

[7] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[8] Comma così modificato dall'art. 34 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

[9] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[10] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[11] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[12] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[13] L'originario comma 1 è stato così sostituito dagli attuali commi 1 e 1 bis per effetto dell'art. 1 septies del D.L. 8 luglio 2010, n. 105, convertito dalla L. 13 agosto 2010, n. 129. Per una proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 11 della O.P.C.M. 30 dicembre 2010, n. 3916.

[14] L'originario comma 1 è stato così sostituito dagli attuali commi 1 e 1 bis per effetto dell'art. 1 septies del D.L. 8 luglio 2010, n. 105, convertito dalla L. 13 agosto 2010, n. 129.