§ 40.2.297 - L. 3 agosto 2007, n. 125.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:40. Energia
Capitolo:40.2 energia elettrica
Data:03/08/2007
Numero:125


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia, è convertito in legge con [...]


§ 40.2.297 - L. 3 agosto 2007, n. 125.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia.

(G.U. 14 agosto 2007, n. 188)

 

Art. 1.

     1. Il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Allegato

 

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 18 GIUGNO 2007, N. 73

 

All'articolo 1:

al comma 1, nel secondo periodo, dopo le parole: «una o più» è inserita la seguente: «apposite»; nel terzo periodo, dopo la parola: «garantiscono» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto delle esigenze di privacy,», dopo le parole: «ai dati» sono inserite le seguenti: «dell'ultimo anno» e dopo la parola: «sistemi» è inserita la seguente: «informativi»;

 

al comma 2, dopo le parole: «non superiore a 10 milioni di euro sono» è inserita la seguente: «automaticamente»;

 

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, con propri provvedimenti, promuove la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, al fine di rafforzare la posizione di mercato dei clienti civili e della piccola e media utenza, attraverso l'associazione su base volontaria della rappresentanza di tale categoria di utenti»;

 

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per garantire le disposizioni comunitarie in materia di servizio universale, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas indica condizioni standard di erogazione del servizio e definisce transitoriamente, in base ai costi effettivi del servizio, prezzi di riferimento per le forniture di energia elettrica ai clienti di cui al comma 2 e per le forniture di gas naturale ai clienti domestici, che le imprese di distribuzione o di vendita, nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico, comprendono tra le proprie offerte commerciali contemplando anche la possibilità di scelta tra piani tariffari e fasce orarie differenziati. È fatta salva l'adozione, ai sensi dell'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della solidarietà sociale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di misure volte a tutelare utenti in particolari condizioni di salute o di svantaggio economico. Sono altresì fatti salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell'Autorità a tutela dei diritti degli utenti, anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta»;

 

al comma 4, nel primo periodo, le parole: «non rientranti nel comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «che abbiano autocertificato di non rientrare nel regime di cui al comma 2» e, nel secondo periodo, la parola: «previamente» è soppressa;

 

al comma 5, le parole: «nell'anno precedente» sono sostituite dalle seguenti: «nel periodo dei due anni precedenti», dopo le parole: «della produzione» sono inserite le seguenti: «, utili al fine di risparmiare energia» e la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «novanta»;

 

al comma 6, dopo le parole: «dei prezzi ai clienti finali» sono inserite le seguenti: «, anche attraverso la definizione degli standard minimi di informazione che devono essere accessibili attraverso la bolletta e la pubblicazione, sul sito web dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, di tavole sinottiche di confronto tra i prezzi rilevabili sul mercato libero, per tipologia di clientela, e i prezzi di riferimento, definiti in base a quanto disposto dal comma 3 del presente articolo»;

 

dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Al fine di favorire la liberalizzazione del mercato dell'energia e lo sviluppo del mercato dei servizi energetici, con propri regolamenti il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, semplifica le procedure per l'accesso da parte delle pubbliche amministrazioni a finanziamento tramite terzi e ne favorisce il ricorso a servizi energetici volti all'efficienza energetica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».