§ 40.2.284 - Deliberazione 6 marzo 2007, n. 50.
Integrazione delle disposizioni in materia di restituzione dei ricavi eccedentari di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:40. Energia
Capitolo:40.2 energia elettrica
Data:06/03/2007
Numero:50

§ 40.2.284 - Deliberazione 6 marzo 2007, n. 50.

Integrazione delle disposizioni in materia di restituzione dei ricavi eccedentari di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 24 ottobre 2006, n. 232/06.

(G.U. 26 marzo 2007, n. 71 - S.O. n. 84)

 

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

 

     Nella riunione del 6 marzo 2007;

     Visti:

     la legge 14 novembre 1995, n. 481;

     il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

     la legge 23 agosto 2004, n. 239;

     il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica, periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo integrato);

     la deliberazione dell'Autorità 24 ottobre 2006, n. 232/06 (di seguito: deliberazione n. 232/06);

     la comunicazione di FederUtility del 21 dicembre 2006, ricevuta dall'Autorità il 22 dicembre 2006, prot. n. 031398, avente ad oggetto chiarimenti relativi all'applicazione della deliberazione n. 232/06 (di seguito: comunicazione del 21 dicembre 2006);

     Considerato che:

     ai sensi del comma 9.1, lettera b), del Testo integrato, le imprese distributrici, entro il 31 luglio di ogni anno, dichiarano l'ammontare dei ricavi eccedentari relativi all'anno solare precedente, pari alla differenza, se positiva, tra i ricavi effettivi ed i ricavi ammessi, come definiti all'art. 8 del medesimo Testo integrato, riferiti al medesimo anno solare;

     il comma 9.6.1 del Testo integrato, introdotto con deliberazione n. 232/06, prevede che qualora l'impresa distributrice, nonostante documentabili tentativi di ricerca, non sia in grado di reperire i soggetti titolari del diritto al rimborso di cui ai commi 9.2, 9.3 e 9.4 del Testo integrato, accantona e computa l'ammontare non rimborsato a maggiorazione dei ricavi effettivi con le stesse modalità di cui al comma 9.6 del Testo integrato;

     il comma 9.6.2 del Testo integrato, introdotto con deliberazione n. 232/06, dispone che le imprese distributrici accantonano e computano a maggiorazione dei ricavi effettivi, con le stesse modalità di cui al comma 9.6 del Testo integrato, anche le quote di rimborso di importo inferiore a tre euro spettanti alle controparti di contratti di cui al comma 2.2, lettere b) e c) e di importo inferiore a dieci euro spettanti alle controparti di contratti di cui al comma 2.2, lettere da d) a f), qualora nei confronti di tali soggetti non esistano rapporti di fatturazione ricorrente;

     il comma 9.6 del Testo integrato prevede che, a fronte di ricavi eccedentari pari o inferiori al 3% del ricavo ammesso, ciascuna impresa distributrice accantona detti ricavi eccedentari e li computa a maggiorazione dei ricavi effettivi nell'anno successivo a quello a cui i ricavi eccedentari si riferiscono;

     ai sensi del comma 9.2, lettera a) del Testo integrato, a fronte di ricavi eccedentari superiori al 3% e non superiori al 10% dei ricavi ammessi, ciascuna impresa distributrice riconosce ai clienti che nell'anno precedente erano controparti di contratti appartenenti ad una tipologia di cui al comma 2.2, lettere da b) a f), un rimborso pari al prodotto tra i ricavi eccedentari relativi alla medesima tipologia e (1+r1), dove r1 è il tasso di riferimento in vigore all'inizio dell'anno solare in cui viene effettuato il rimborso aumentato di 3 punti percentuali;

     ai sensi del comma 9.2, lettera b) del Testo integrato, a fronte di ricavi eccedentari superiori al 10% dei ricavi ammessi, ciascuna impresa distributrice riconosce ai clienti che nell'anno precedente erano controparti di contratti appartenenti ad una tipologia di cui al comma 2.2, lettere da b) a f), un rimborso pari al prodotto tra i ricavi eccedentari relativi alla medesima tipologia e (1+r2), dove r2 è il tasso di riferimento in vigore all'inizio dell'anno solare in cui viene effettuato il rimborso aumentato di 5 punti percentuali;

     gli ammontari non rimborsati di cui ai commi 9.6.1 e 9.6.2 del Testo integrato, relativamente ai ricavi eccedentari realizzati nell'anno 2005, dovranno essere computati a maggiorazione dei ricavi effettivi realizzati nell'anno 2006;

     come segnalato da FederUtility nella comunicazione del 21 dicembre 2006, il fatto che l'approvazione delle disposizioni della deliberazione n. 232/06 sia avvenuta sul finire dell'anno 2006, non ha consentito alle imprese distributrici di valutare ed intervenire opportunamente sul livello complessivo dei ricavi effettivi derivanti dall'applicazione di opzioni tariffarie nell'anno 2006;

     l'applicazione delle disposizioni previste dai commi 9.6.1 e 9.6.2 del Testo integrato, potrebbe in alcuni casi comportare, con riferimento ai ricavi relativi all'anno 2006, un livello di ricavi eccedentari superiore al 3% rispetto ai ricavi ammessi, imponendo all'impresa distributrice la restituzione degli importi e la maggiorazione degli stessi prevista dalla lettera a) del comma 9.2 del Testo integrato anzichè l'accantonamento previsto dal comma 9.6 del medesimo Testo integrato;

     l'applicazione delle medesime disposizioni previste dai commi 9.6.1. e 9.6.2 del Testo integrato, potrebbe in altri casi comportare, sempre con riferimento ai ricavi relativi all'anno 2006, un livello di ricavi eccedentari superiore del 10% rispetto ai ricavi ammessi, imponendo all'impresa distributrice l'applicazione della maggiorazione degli importi da restituire prevista dalla lettera b) del comma 9.2 del Testo integrato anzichè della lettera a);

     il conseguimento di ricavi eccedentari superiori al 10% dei ricavi ammessi impedirebbe alle imprese distributrici l'applicazione delle modalità di rimborso previste dal comma 9.4 del Testo integrato;

     Ritenuto opportuno che:

     con riferimento esclusivo all'anno 2006, le somme accantonate e computate a maggiorazione dei ricavi effettivi ai sensi dei commi 9.6.1 e 9.6.2 del Testo integrato, non debbano essere prese in considerazione ai fini del calcolo del raggiungimento delle soglie del 3% e del 10% dei ricavi ammessi previste dai commi 9.2, 9.4 e 9.6 del Testo integrato;

 

     Delibera:

 

     1. di prevedere che, con riferimento ai ricavi di cui all'art. 9 del Testo integrato conseguiti nell'anno 2006, qualora, per effetto delle maggiorazioni disposte dai commi 9.6.1 e 9.6.2 del Testo integrato, il ricavo eccedentario superi la soglia del 3%, ma rimanga nei limiti del 10% dei ricavi ammessi, l'impresa distributrice applichi le disposizioni del comma 9.6 anzichè quelle del comma 9.2 del Testo integrato;

     2. di prevedere che, con riferimento ai ricavi di cui all'art. 9 del Testo integrato conseguiti nell'anno 2006, qualora il ricavo eccedentario superi la soglia del 10% dei ricavi ammessi per effetto delle maggiorazioni disposte dai commi 9.6.1 e 9.6.2 del Testo integrato:

     i) l'ammontare da rimborsare previsto dal comma 9.2 del Testo integrato sia calcolato applicando la maggiorazione prevista dalla lettera a) anzichè dalla lettera b) del medesimo comma 9.2;

     ii) l'impresa distributrice abbia facoltà di effettuare i rimborsi di cui al comma 9.2 del Testo integrato anche con le modalità previste dal comma 9.4 del medesimo Testo integrato;

     3. di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinchè entri in vigore con decorrenza dalla data di pubblicazione.