§ 20.5.82 – Regolamento 22 marzo 2004, n. 533.
Regolamento (CE) n. 533/2004 del Consiglio relativo all'istituzione di partenariati nell'ambito del processo di stabilizzazione e di associazione.


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.5 azioni a favore dei paesi in transizione
Data:22/03/2004
Numero:533


Sommario
Art. 1. 
Art. 1 bis. 
Art. 2. 
Art. 3.     


§ 20.5.82 – Regolamento 22 marzo 2004, n. 533.

Regolamento (CE) n. 533/2004 del Consiglio relativo all'istituzione di partenariati nell'ambito del processo di stabilizzazione e di associazione. [1]

(G.U.U.E. 24 marzo 2004, n. L 86).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 181 A, paragrafo 2, prima frase,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     considerando quanto segue:

     (1) Il Consiglio europeo di Feira del 19 e 20 giugno 2000 ha confermato che il suo obiettivo resta quello della massima integrazione possibile dei paesi dei Balcani occidentali nel contesto politico ed economico dell'Europa e ha riconosciuto che tutti i paesi interessati sono candidati potenziali all'adesione all'Unione europea.

     (2) Nella dichiarazione adottata a Zagabria il 24 novembre 2000 in occasione del vertice tra i Capi di Stato o di Governo dell'Unione europea e dei paesi partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione si riconosce che la prospettiva dell'adesione viene offerta sulla base del rispetto dei criteri definiti al Consiglio europeo di Copenaghen del giugno 1993 e dei progressi compiuti nell'attuazione degli accordi di stabilizzazione e di associazione, in particolare quelli sulla cooperazione regionale.

     (3) Il Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003 ha ribadito la sua determinazione ad appoggiare appieno ed efficacemente la prospettiva europea dei paesi dei Balcani occidentali affermando che diverranno parte integrante dell'Unione europea una volta soddisfatti i criteri stabiliti. Ha approvato le conclusioni del Consiglio del 16 giugno 2003, compresa l'allegata «Agenda di Salonicco per i Balcani occidentali: Procedere verso l'integrazione europea», la quale esamina come potenziare il processo di stabilizzazione e di associazione, prevedendo, tra l'altro, l'elaborazione di partenariati europei.

     (4) Nella dichiarazione adottata a Salonicco il 21 giugno 2003 in occasione del vertice tra l'Unione europea e i Balcani occidentali, l'«Agenda di Salonicco» è considerata un programma comune che l'Unione europea e i paesi dei Balcani occidentali s'impegnano ad attuare. Il processo di stabilizzazione e di associazione potenziato resta il contesto generale per tutta la durata del cammino europeo dei Balcani occidentali verso la loro futura adesione.

     (5) I partenariati europei per i paesi dei Balcani occidentali indicheranno le azioni da intraprendere in via prioritaria al fine di sostenere gli sforzi compiuti da tali paesi per avvicinarsi all'Unione europea e fungeranno da parametri in base ai quali misurare i progressi realizzati. Essi saranno adattati alle esigenze specifiche di ciascun paese e al suo specifico stadio di preparazione, nonché alle specificità del processo di stabilizzazione e di associazione, inclusa la cooperazione regionale. Per preparare i partenariati europei si terranno consultazioni informali con ciascun paese e, se del caso, con la comunità internazionale allargata.

     (6) I partenariati europei, opportunamente aggiornati, servono per aiutare i paesi dei Balcani occidentali a prepararsi in vista dell'adesione in un contesto coerente e ad elaborare piani nazionali che specifichino i tempi delle riforme e i modi in cui si intendono soddisfare i requisiti per un'ulteriore integrazione nell'Unione europea.

     (7) L'assistenza comunitaria dovrebbe concentrarsi sulle sfide da definire nell'ambito dei partenariati europei, i quali forniranno un orientamento per l'assistenza finanziaria e osserveranno principi, priorità e condizioni prestabiliti.

     (8) Nell'ambito del processo di stabilizzazione e di associazione l'assistenza comunitaria ai paesi dei Balcani occidentali sarà fornita mediante gli appositi strumenti finanziari, in particolare il regolamento (CE) n. 2666/2000 del Consiglio, del 5 dicembre 2000, relativo all'assistenza all'Albania, alla Bosnia Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Jugoslavia e all'ex Repubblica di Macedonia e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1628/96 e modifica dei regolamenti (CEE) n. 3906/89, (CEE) n. 1360/90 e delle decisioni 97/256/CE e 1999/311/CE; il presente regolamento è pertanto privo di implicazioni finanziarie.

     (9) La programmazione delle risorse finanziarie che compongono l'assistenza comunitaria dovrebbe fondarsi sulle priorità dei partenariati europei ed essere decisa in conformità delle procedure indicate nei rispettivi strumenti finanziari.

     (10) La revisione delle priorità dei partenariati europei potrebbe avere un notevole impatto politico sulle relazioni con i paesi dei Balcani occidentali. È pertanto opportuno che il Consiglio adotti i principi, le priorità e le condizioni applicabili a ciascun partenariato.

     (11) Il controllo dei partenariati europei è assicurato nell'ambito dei meccanismi istituiti in virtù del processo di stabilizzazione e di associazione, segnatamente le relazioni annuali sul processo di stabilizzazione e di associazione,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1. [2]

     Sono istituiti partenariati europei per l'Albania, la Bosnia-Erzegovina, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e la Serbia e Montenegro, incluso il Kosovo, come definiti dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999 (qui di seguito denominati «paesi partner»). I partenariati europei forniscono un quadro delle priorità risultanti dall'analisi delle diverse situazioni dei paesi partner, sulle quali si debbono concentrare i preparativi in vista di un'ulteriore integrazione nell'Unione europea, alla luce dei criteri stabiliti dal Consiglio europeo e dei progressi effettuati nell'attuazione del processo di stabilizzazione e di associazione, compresi, ove necessario, gli accordi di stabilizzazione e di associazione e, in particolare, la cooperazione regionale.

 

     Art. 1 bis. [3]

     È istituito un partenariato di adesione per la Croazia nell’ambito del processo di stabilizzazione e di associazione. Il partenariato di adesione fornisce un quadro delle priorità risultanti dall'analisi della situazione in Croazia, sulle quali si debbono concentrare i preparativi per l’adesione alla luce dei criteri di Copenaghen stabiliti dal Consiglio europeo e dei progressi effettuati nell'attuazione del processo di stabilizzazione e di associazione, compreso l’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, e, in particolare, la cooperazione regionale.

 

          Art. 2. [4]

     Il Consiglio decide a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, i principi, le priorità e le condizioni da inserire nei partenariati, nonché qualsiasi successivo adeguamento.

 

          Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 


[1] Titolo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 269/2006.

[2] Articolo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 269/2006.

[3] Articolo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 269/2006.

[4] Articolo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 269/2006.