§ 20.4.449 – Decisione 29 luglio 2004, n. 3.
Decisione n. 3/2004 del Consiglio congiunto CE-Messico che modifica la decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto del 23 marzo 2000. (2004/640/CE)


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.4 accordi con i paesi terzi
Data:29/07/2004
Numero:3


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5.     


§ 20.4.449 – Decisione 29 luglio 2004, n. 3.

Decisione n. 3/2004 del Consiglio congiunto CE-Messico che modifica la decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto del 23 marzo 2000. (2004/640/CE)

(G.U.U.E. 16 settembre 2004, n. L 293).

 

     IL CONSIGLIO CONGIUNTO,

     visto l'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti messicani, dall'altra  (in seguito denominato «l'accordo»), firmato a Bruxelles l'8 dicembre 1997, in particolare gli articoli 5 e 10 in combinato disposto con l'articolo 47,

     considerando quanto segue:

     (1) In seguito all'adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca (in seguito denominati «i nuovi Stati membri») il 1° maggio 2004, è necessario adattare, con decorrenza dalla stessa data, alcune disposizioni della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto del 23 marzo 2000, per quanto riguarda lo scambio di merci, la certificazione dell'origine e gli appalti pubblici.

     (2) È necessario adottare disposizioni transitorie per quanto riguarda le merci in transito o in fase di spedizione tra il Messico e i nuovi Stati membri o in custodia temporanea a decorrere dalla data di adesione,

 

     DECIDE:

 

     Art. 1.

     1. L'allegato I della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto è modificato conformemente alle disposizioni contenute nell'allegato I della presente decisione.

     2. Il contingente tariffario per i prodotti di cui al codice NC 0803 00 19 banane, elencati nell'allegato II della presente decisione, cesserà di essere applicato quando gli attuali contingenti OMC saranno sostituiti da un regime meramente tariffario.

     3. Le parti decidono di incontrarsi, su richiesta di una di esse, per esaminare la situazione degli scambi bilaterali di banane quando l'attuale regime d'importazione comunitario sarà sostituito da un regime meramente tariffario.

     4. Il presente articolo lascia impregiudicato il contenuto della clausola di riesame di cui all'articolo 10 della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto.

 

          Art. 2.

     1. Le disposizioni dell'accordo si applicano alle merci che sono esportate dal Messico a uno dei nuovi Stati membri oppure da uno dei nuovi Stati membri al Messico, che rispettano le disposizioni dell'allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto e che alla data di adesione dei nuovi Stati membri all'Unione europea erano in transito o in fase di spedizione o si trovavano in Messico o in un nuovo Stato membro in custodia temporanea, in deposito doganale o in una zona franca.

     2. Il trattamento preferenziale viene concesso in tali casi, con riserva della presentazione alle autorità doganali del paese importatore, entro quattro mesi dalla data di adesione, di un certificato di circolazione EUR.1 rilasciato a posteriori dalle autorità doganali o dalle autorità governative competenti del paese esportatore unitamente ai documenti che dimostrano che le merci sono state trasportate direttamente.

 

          Art. 3.

     L’articolo 17, paragrafo 4 e l’articolo 18, paragrafo 2, dell'appendice IV dell'allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto sono modificati conformemente alle disposizioni dell'allegato III della presente decisione.

 

          Art. 4.

     1. Gli enti dei nuovi Stati membri elencati nell'allegato IV della presente decisione sono aggiunti nelle pertinenti sezioni dell'allegato VI, parte B, della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto.

     2. Le pubblicazioni dei nuovi Stati membri elencate nell'allegato V della presente decisione sono aggiunte nella parte B dell'allegato XIII della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto.

 

          Art. 5.

     1. La presente decisione entra in vigore alla data della sua adozione. L'articolo 1, paragrafi 1 e 2, ha effetto dal 1° maggio 2004.

     2. Fermo restando il paragrafo 1, le parti concordano che, in attesa del termine delle procedure interne della Comunità europea al fine dell'adozione della presente decisione, gli Stati Uniti messicani applicano provvisoriamente le disposizioni della presente decisione a partire dal 1° maggio 2004 e fino all'adozione

 

ALLEGATO I [1]

 

Calendario di smantellamento tariffario della Comunità

 

Codice NC

Designazione

Quantitativo

Aliquota del dazio

1302 20 10

Sostanze pectiche, pectinati e pectati allo stato secco in polvere

250 tonnellate

2 %

 

     Questo contingente è aperto dal 1° maggio 2004 al 31 dicembre 2004 e, successivamente, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno civile, fino a quando il contingente rimane applicabile.

 

ALLEGATO II [2]

 

Coefficiente transitorio

 

Codice NC

Designazione

Quantitativo

Aliquota del dazio

0803 00 19

Banane, fresche (escluse le banane da cuocere)

2 000 tonnellate

75 EUR/tonnellata

 

     Questo contingente è aperto dal 1° maggio 2004 al 31 dicembre 2004 e, successivamente, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno civile, fino a quando il contingente rimane applicabile.

 

ALLEGATO III

 

Nuove versioni linguistiche

delle osservazioni amministrative e della «dichiarazione su fattura»

contenute nell'allegato III della decisione n. 2/2000

 

    1) L'articolo 17, paragrafo 4, dell'allegato III della decisione n. 2/2000 è modificato come segue:

    «4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:

    [si omettono le diciture in lingua straniera]

    IT “RILASCIATO A POSTERIORI” »

    2) L'articolo 18, paragrafo 2, dell'allegato III della decisione n. 2/2000 è modificato come segue:

    «2. Il duplicato rilasciato nell'ambito della procedura deve recare una delle seguenti diciture:

    [si omettono le diciture in lingua straniera]

    IT “DUPLICATO” »

    3) Nell'appendice IV dell'allegato III della decisione n. 2/2000 viene aggiunto quanto segue:

    (Omissis)

 

 

ALLEGATO IV

 

ENTI DEI GOVERNI CENTRALI

 

     1) Nell'allegato VI, parte B, sezione 1, della decisione n. 2/2000 vengono aggiunti gli enti dei governi centrali seguenti:

 

     2) Gli enti e le categorie di enti citati in appresso di cui agli allegati I, II, VII, VIII e IX della direttiva 93/38/CEE sono

aggiunti nell'allegato VI, parte B, sezione 2, della decisione n. 2/2000:

a) Allegato I

b) Allegato II

c) Allegato VII

d) Allegato VIII

e) Allegato IX

ALLEGATO V

(Omissis)


[1] Allegato così modificato dall’art. 1 della decisione n. 1/2005.

[2] Allegato così modificato dall’art. 1 della decisione n. 1/2005.