§ 1.6.Z83 – Regolamento 6 aprile 2005, n. 535.
Regolamento (CE) n. 535/2005 della Commissione che rettifica la versione italiana del regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:06/04/2005
Numero:535


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.6.Z83 – Regolamento 6 aprile 2005, n. 535.

Regolamento (CE) n. 535/2005 della Commissione che rettifica la versione italiana del regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato.

(G.U.U.E. 7 aprile 2005, n. L 88).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare l’articolo 26,

     considerando quanto segue:

     (1) La versione italiana dell’articolo 34, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione contiene un errore derivante dalla modificazione apportatevi dal regolamento (CE) n. 1774/2004. Tale errore deve pertanto essere rettificato.

     (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L’articolo 34, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1623/2000, quale modificato dall’articolo 1, punto 1, del regolamento (CE) n. 1774/2004, è sostituito dal seguente:

     «In deroga al primo comma, il produttore può, durante la durata di validità del contratto di magazzinaggio, concludere un contratto di vendita relativo al prodotto immagazzinato con efficacia a partire dalla scadenza del contratto di magazzinaggio. Il produttore può inoltre impegnarsi a consegnare il vino, dalla scadenza del contratto di magazzinaggio, in vista di una delle distillazioni di cui al titolo III.»

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.