§ 1.6.Z5 – Regolamento 25 febbraio 2005, n. 331.
Regolamento (CE) n. 331/2005 della Commissione recante fissazione dell’aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:25/02/2005
Numero:331


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 1.6.Z5 – Regolamento 25 febbraio 2005, n. 331.

Regolamento (CE) n. 331/2005 della Commissione recante fissazione dell’aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per l’ammasso privato di burro e crema di latte e recante deroga al regolamento (CE) n. 2771/1999.

(G.U.U.E. 26 febbraio 2005, n. L 53).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare l’articolo 10,

     considerando quanto segue:

     (1) A norma dell’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte l’importo dell’aiuto all’ammasso privato di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 deve essere fissato ogni anno.

     (2) A norma dell’articolo 6, paragrafo 3, terzo comma del regolamento (CE) n. 1255/1999, l’importo dell’aiuto è fissato tenendo conto delle spese di ammasso e dell’andamento prevedibile dei prezzi del burro fresco e del burro immagazzinato.

     (3) Per quanto riguarda le spese di ammasso, in particolare delle spese di entrata e di svincolo dei prodotti dall’ammasso, si deve tener conto delle spese giornaliere di deposito in magazzino frigorifero e delle spese finanziarie dell’ammasso.

     (4) Per quanto riguarda il prevedibile andamento dei prezzi, occorre tenere in considerazione le riduzioni dei prezzi di intervento del burro previste dall’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 e il conseguente prevedibile decremento dei prezzi di mercato del burro fresco e del burro all’ammasso; è pertanto opportuno concedere un aiuto di importo superiore per le domande di contratto di ammasso pervenute anteriormente al 1° luglio 2005.

     (5) Per evitare la presentazione di un numero eccessivo di domande di ammasso privato prima di tale data, appare necessario fissare, per il periodo fino al 1° luglio 2005, un quantitativo indicativo e istituire un dispositivo di comunicazione che permetta alla Commissione di stabilire in che momento tale quantitativo viene raggiunto. È opportuno fissare tale quantitativo indicativo basandosi sui quantitativi che sono stati oggetto di contratti di ammasso negli scorsi anni.

     (6) A norma dell’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2771/1999, le operazioni di entrata all’ammasso possono avere luogo soltanto tra il 15 marzo e il 15 agosto dello stesso anno. Data la situazione attuale sul mercato del burro, appare giustificato anticipare al 1° marzo, per il 2005, l’inizio delle operazioni di entrata all’ammasso del burro e della crema di latte. Di conseguenza è opportuno derogare all’articolo suddetto.

     (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     1. Per i contratti conclusi nel 2005, l’aiuto di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 è calcolato, per tonnellata di burro o equivalente burro, in base ai seguenti elementi:

     a) per tutti i contratti:

     — 17,92 EUR per le spese fisse di ammasso,

     — 0,33 EUR per giorno di ammasso contrattuale per le spese di deposito in magazzino frigorifero,

     — un importo per giorno di ammasso contrattuale, calcolato sulla base del 90 % del prezzo d’intervento del burro in vigore il giorno di inizio dell’ammasso contrattuale e sulla base di un tasso di interesse annuo del 2,25 %;

     e

     b) 102,60 EUR per i contratti conclusi sulla scorta delle domande ricevute dall’organismo d’intervento anteriormente al 1° luglio 2005 [1].

     2. L’organismo d’intervento registra la data di ricevimento delle domande di conclusione di contratti, come previsto dall’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2771/1999, i quantitativi corrispondenti, le date di fabbricazione e il luogo in cui il burro è immagazzinato.

     Ogni martedì entro le ore 12 (ora di Bruxelles), gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi oggetto delle domande pervenute nel corso della settimana precedente. A partire dal momento in cui la Commissione comunica agli Stati membri che i quantitativi richiesti hanno raggiunto le 80 000 tonnellate, gli Stati membri sono tenuti a comunicare quotidianamente alla Commissione, entro le 12 (ora di Bruxelles), i quantitativi oggetto delle domande presentate il giorno prima. [2]

     3. La Commissione sospende l’applicazione del paragrafo 1, lettera b), e del paragrafo 2 non appena constati che i quantitativi oggetto delle domande di cui al paragrafo 1, lettera b), hanno raggiunto le 110 000 tonnellate.

 

          Art. 2.

     In deroga all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2771/1999, nel 2005 le operazioni di entrata all’ammasso possono avere inizio a partire dal 1° marzo.

 

          Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


[1] Per una sospensione dell’applicazione della presente lettera, vedi l’art. 1 del regolamento (CE) n. 944/2005.

[2] Per una sospensione dell’applicazione del presente paragrafo, vedi l’art. 1 del regolamento (CE) n. 944/2005.