§ 1.6.U22 - Regolamento 19 novembre 2004, n. 1990.
Regolamento (CE) n. 1990/2004 della Commissione che stabilisce misure transitorie nel settore vitivinicolo a seguito all’adesione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:19/11/2004
Numero:1990


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.     


§ 1.6.U22 - Regolamento 19 novembre 2004, n. 1990.

Regolamento (CE) n. 1990/2004 della Commissione che stabilisce misure transitorie nel settore vitivinicolo a seguito all’adesione dell’Ungheria all’Unione europea.

(G.U.U.E. 20 novembre 2004, n. L 344).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,

     visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 41, primo comma,

     considerando quanto segue:

     (1) A norma dell’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, le persone fisiche o giuridiche ovvero le associazioni di persone che abbiano proceduto alla vinificazione devono consegnare alla distillazione la totalità dei sottoprodotti ottenuti dalla vinificazione stessa.

     (2) Il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato stabilisce le regole di applicazione di detta distillazione e, all’articolo 49, talune deroghe a tale obbligo.

     (3) Sebbene l’Ungheria abbia adottato le misure necessarie per l’applicazione di detta distillazione, le capacità delle distillerie che trattano sottoprodotti, che devono essere create, rimangono insufficienti. Inoltre, per la campagna 2004/2005, si prevede un raccolto abbondante. Occorre pertanto permettere all’Ungheria di esonerare talune categorie di produttori dall’obbligo di distillare sottoprodotti della vinificazione.

     (4) Per consentire l'applicazione della deroga concessa all’Ungheria per tutta la campagna vitivinicola, è opportuno che il regolamento si applichi a decorrere dal 1° agosto 2004.

     (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1. [1]

     In deroga all’articolo 49, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 1623/2000, per le campagne 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007, l’Ungheria può disporre che i produttori che non superano una produzione di 500 hl, ottenuta nei propri impianti individuali, possono assolvere l'obbligo di consegna dei sottoprodotti alla distillazione ritirando tali prodotti sotto controllo.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2004.


[1] Articolo già modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1215/2005 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1193/2006.