§ 1.6.U3 – Regolamento 8 novembre 2004, n. 1932.
Regolamento (CE) n. 1932/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2771/1999 recante modalità di applicazione del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:08/11/2004
Numero:1932


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.6.U3 – Regolamento 8 novembre 2004, n. 1932.

Regolamento (CE) n. 1932/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2771/1999 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte.

(G.U.U.E. 9 novembre 2004, n. L 333).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 10,

     considerando quanto segue:

     (1) L’articolo 21 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione (2) prevede che il burro detenuto dagli organismi d’intervento messo in vendita deve essere entrato all’ammasso anteriormente al 1° giugno 2002.

     (2) Tenuto conto della situazione di mercato del burro e dei quantitativi di burro disponibili presso le scorte d'intervento, è opportuno che il burro entrato all’ammasso anteriormente al 1° gennaio 2003 sia messo in vendita.

     (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero caseari,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     All’articolo 21 del regolamento (CE) n. 2771/1999 la data «1° giugno 2002» è sostituita dalla data «1° gennaio 2003».

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.