§ 1.6.S64 – Regolamento 27 agosto 2004, n. 1540.
Regolamento (CE) n. 1540/2004 della Commissione che deroga al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda la data [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:27/08/2004
Numero:1540


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.6.S64 – Regolamento 27 agosto 2004, n. 1540.

Regolamento (CE) n. 1540/2004 della Commissione che deroga al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda la data d’inizio del periodo previsto per l’effettuazione di determinati pagamenti.

(G.U.U.E. 28 agosto 2004, n. L 279).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, in particolare l’articolo 145, lettera q),

     considerando quanto segue:

     (1) Conformemente agli articoli 95 e 96 del regolamento (CE) n. 1782/2003, a partire dal 2004 i produttori di latte possono beneficiare di un premio per i prodotti lattiero-caseari e di pagamenti supplementari. A norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del medesimo regolamento, il versamento dei suddetti premi e pagamenti si effettua una volta l’anno, tra il 1° dicembre e il 30 giugno dell’anno civile successivo.

     (2) Di recente si è registrata sul mercato lattiero-caseario una drastica diminuzione del prezzo del latte che ha fragilizzato la posizione dei produttori ed ha comportato un rischio di deterioramento della loro situazione finanziaria. Considerate le circostanze, numerosi Stati membri hanno chiesto alla Commissione di adottare misure urgenti per far fronte a tali difficoltà. Una misura atta allo scopo è anticipare la data d’inizio del periodo previsto per effettuare il versamento dei suddetti premi e pagamenti. Per ragioni di bilancio, tuttavia, tale data non può essere anteriore al 16 ottobre 2004.

     (3) Per il 2004 occorre quindi derogare alla data d’inizio del periodo previsto per effettuare i pagamenti, indicata all’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

     (4) Onde consentire ai produttori di latte di gestire più efficacemente la propria situazione finanziaria, tenendo conto, segnatamente, dei pagamenti che saranno effettuati a partire dalla data indicata, è necessario che il presente regolamento entri in vigore immediatamente.

     (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Per l’anno 2004, in deroga all’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, la data d’inizio del periodo previsto per effettuare il versamento dei pagamenti del premio per i prodotti lattiero-caseari e dei pagamenti supplementari di cui al titolo IV, capitolo 7, del regolamento (CE) n. 1782/2003, è fissata al 16 ottobre.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.