§ 1.6.R45 – Regolamento 5 luglio 2004, n. 1236.
Regolamento (CE) n. 1236/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2771/1999 recante modalità di applicazione del regolamento [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:05/07/2004
Numero:1236


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.6.R45 – Regolamento 5 luglio 2004, n. 1236.

Regolamento (CE) n. 1236/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2771/1999 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte.

(G.U.U.E. 6 luglio 2004, n. L 235).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare l’articolo 10,

     considerando quanto segue:

     (1) L’articolo 21 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione prevede che il burro detenuto dagli organismi d’intervento messo in vendita deve essere entrato all’ammasso anteriormente al 1° settembre 1999.

     (2) Tenuto conto della situazione di mercato del burro e dei quantitativi di burro disponibili presso le scorte d'intervento e considerato che la riduzione del prezzo d'intervento per il burro a decorrere dal 1° luglio 2004 deve riflettersi in prezzi di mercato ridotti, è opportuno che il burro entrato all’ammasso anteriormente al 1° aprile 2002 sia messo in vendita.

     (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     All’articolo 21 del regolamento (CE) n. 2771/1999, la data «1° settembre 1999» è sostituita dalla data «1° aprile 2002».

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.