§ 1.6.Q9 – Regolamento 21 aprile 2004, n. 739.
Regolamento (CE) n. 739/2004 della Commissione recante adattamento dei quantitativi globali fissati all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:21/04/2004
Numero:739


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.6.Q9 – Regolamento 21 aprile 2004, n. 739.

Regolamento (CE) n. 739/2004 della Commissione recante adattamento dei quantitativi globali fissati all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari.

(G.U.U.E. 22 aprile 2004, n. L 116).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, e l'articolo 4, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) L'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3950/ 92 dispone che i quantitativi globali garantiti per la Finlandia possono essere aumentati, a titolo di compensazione per i produttori «SLOM» finlandesi, fino a un massimo di 200 000 t. Conformemente all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 671/95 della Commissione, del 29 marzo 1995, che assegna un quantitativo di riferimento specifico a taluni produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari in Austria e in Finlandia, quest'ultima ha comunicato i quantitativi in questione per la campagna 2003/2004.

     (2) L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3950/ 92 dispone che il quantitativo di riferimento individuale è aumentato o fissato, su richiesta debitamente giustificata del produttore, per tenere conto delle modifiche che incidono sulle sue consegne e/o vendite dirette e che l'aumento o la fissazione di un quantitativo di riferimento sono subordinati alla corrispondente riduzione o alla soppressione dell'altro quantitativo di riferimento di cui dispone il produttore.

     (3) Tali adeguamenti non possono comportare, per lo Stato membro interessato, un aumento della somma delle consegne e delle vendite dirette di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3950/92. Qualora i quantitativi di riferimento individuali subiscano modifiche definitive, i quantitativi fissati dal succitato articolo sono adattati in conformità.

     (4) A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione, del 9 luglio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Spagna, la Francia, l'Irlanda, l'Italia, i Paesi Bassi, l'Austria, il Portogallo, la Finlandia e il Regno Unito hanno comunicato i quantitativi convertiti definitivamente in virtù dell'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3950/92.

     (5) Occorre pertanto adattare i quantitativi globali applicabili nel periodo 1° aprile 2003 — 31 marzo 2004, fissati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3950/92, alla lettera c).

     (6) È opportuno pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 3950/92.

     (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L'allegato del regolamento (CEE) n. 3950/92 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

ALLEGATO

 

     Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3950/92, alla lettera c), i dati riguardanti i quantitativi di riferimento del Belgio, della Danimarca, della Germania, della Spagna, della Francia, dell'Irlanda, dell'Italia, dei Paesi Bassi, dell'Austria, del Portogallo, della Finlandia e del Regno Unito sono sostituiti dai dati seguenti (in tonnellate):

 

Stati membri

Consegne

Vendite dirette

 

Belgio

 

3 223 362,202

 

87 068,798

 

Danimarca

 

4 454 786,123

 

561,877

 

Germania

 

27 769 157,124

 

95 658,876

 

Spagna

 

6 045 799,525

 

71 150,475

 

Francia

 

23 862 955,457

 

372 842,543

 

Irlanda

 

5 388 946,743

 

6 817,257

 

Italia

 

10 300 000,000

 

230 060,000

 

Paesi Bassi

 

10 997 492,000

 

77 200,000

 

Austria

 

2 624 105,009

 

125 295,991

 

Portogallo [1]

 

1 860 590,000

 

9 871,000

 

Finlandia

 

2 399 220,152

 

8 400,917

 

Regno Unito

 

14 457 010,123

 

152 736,877

 

[1] Eccetto Madera.