| Settore: | Normativa europea | 
| Materia: | 1. agricoltura | 
| Capitolo: | 1.6 interventi di mercato | 
| Data: | 01/03/2004 | 
| Numero: | 386 | 
| Sommario | 
| Art. 1. | 
| Art. 2. | 
| Art. 3. | 
§ 1.6.O88 – Regolamento 1 marzo 2004, n. 386.
Regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 1535/2003 per quanto concerne i codici della nomenclatura combinata di alcuni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.
(G.U.U.E. 2 marzo 2004, n. L 64).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
     visto il 
considerando quanto segue:
     (1) L'articolo 1, paragrafo 2, del 
(2) L'allegato I al regolamento (CE) n. 2201/96 stabilisce i prodotti di cui all'articolo 2 del suddetto regolamento.
     (3) L'articolo 2 del 
     (4) In seguito all'adozione del 
     (5) È quindi opportuno adeguare l'articolo 1, paragrafo 2, e l'allegato I del regolamento (CE) n. 2201/96 e, di conseguenza, l'articolo 2 del 
(6) È opportuno, altresì, che tali adeguamenti si applichino contemporaneamente al regolamento (CE) n. 1798/ 2003.
     (7) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2201/96 e il 
(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli trasformati,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CE) n. 2201/96 è modificato come segue.
1) All'articolo 1, paragrafo 2, il testo della lettera b), è modificato come segue:
a) al codice «ex 2001», sesto trattino, il codice «ex 2001 90 96» è sostituito dal codice «ex 2001 90 99»;
b) al codice «ex 2007», secondo trattino, il codice «ex 2007 99 58» è sostituito dal codice «ex 2007 99 57»;
c) al codice «ex 2008», settimo trattino, il codice «ex 2008 99 68» è sostituito dal codice «ex 2008 99 67».
2) L'allegato I è modificato come segue:
a) i codici «ex 2008 40 91» e «ex 2008 40 99» sono sostituiti dal codice «ex 2008 40 90»;
b) i codici «ex 2008 70 94» e «ex 2008 70 99» sono sostituiti dal codice «ex 2008 70 98».
     L'articolo 2 del 
1) al punto 1), i termini «ex 2008 70 94 ed ex 2008 70 99» sono sostituiti dai termini «ed ex 2008 70 98»;
2) al punto 2), i termini «ex 2008 40 91 ed ex 2008 40 99» sono sostituiti dai termini «ed ex 2008 40 90»;
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2004.