§ 1.6.N11 - Regolamento 2 luglio 2003, n. 1183.
Regolamento (CE) n. 1183/2003 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:02/07/2003
Numero:1183


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.6.N11 - Regolamento 2 luglio 2003, n. 1183.

Regolamento (CE) n. 1183/2003 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato.

(G.U.U.E. 3 luglio 2003, n. L 165).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003, in particolare l'articolo 33,

     considerando quanto segue:

     (1) Nell'ambito della distillazione del vino in alcole per usi commestibili, aperta ad ogni campagna nella Comunità, i produttori sono tenuti a consegnare il proprio vino alla distilleria e i distillatori devono distillare detto vino prima di una certa data.

     (2) Le capacità dei locali pubblici di magazzinaggio in taluni Stati membri sono esaurite e pertanto gli enti pubblici non possono più accettare consegne di alcole da parte dei distillatori, con la conseguenza che anche i locali di magazzinaggio di alcuni distillatori risultano parimenti saturati. La mancanza di possibilità di magazzinaggio impedisce di accettare altro vino per la distillazione in alcole per usi commestibili prima della scadenza prevista dal regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 625/2003.

     (3) Per ovviare a tale situazione, è opportuno differire di un mese e mezzo il termine ultimo previsto per la consegna del vino alla distillazione nonché quello stabilito per la distillazione del vino.

     (4) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1623/2000.

     (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L'articolo 63 bis del regolamento (CE) n. 1623/2000 è modificato nel seguente modo:

     a) al paragrafo 8 è aggiunto il seguente secondo comma:

     «Per la campagna 2002/2003 la data di cui al primo comma è differita al 31 agosto della campagna successiva.»

     b) al paragrafo 10 è aggiunto il seguente secondo comma:

     «Per la campagna 2002/2003 la data di cui al primo comma è differita al 15 novembre della campagna successiva.»

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.