§ 1.6.L52 - Regolamento 11 febbraio 2003, n. 256.
Regolamento (CE) n. 256/2003 della Commissione recante apertura di una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione in Spagna di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:11/02/2003
Numero:256


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 1.6.L52 - Regolamento 11 febbraio 2003, n. 256.

Regolamento (CE) n. 256/2003 della Commissione recante apertura di una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione in Spagna di granturco proveniente dai paesi terzi.

(G.U.U.E. 12 febbraio 2003, n. L 36).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) In virtù dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, la Comunità si è impegnata ad importare in Spagna un determinato quantitativo di granturco.

     (2) Il regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, recante modalità d'applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di granturco e sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000, reca le norme sulla gestione dei suddetti regimi particolari d'importazione. Questo regolamento ha stabilito le modalità complementari specifiche necessarie per l'attuazione della gara, relative, tra l'altro, alla costituzione e allo svincolo della cauzione che gli operatori sono tenuti a costituire per garantire il rispetto dei loro obblighi, in particolare l'obbligo di trasformazione o di utilizzazione sul mercato spagnolo dei prodotti importati.

     (3) Tenendo conto dell'attuale fabbisogno del mercato in Spagna, è opportuno aprire una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione di granturco nell'ambito di questo regime particolare di importazioni.

     (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     1. È indetta una gara avente ad oggetto la riduzione del dazio di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92 per l'importazione di granturco in Spagna.

     2. La gara è aperta fino al 3 aprile 2003. Nel suo periodo di validità si procede a gare settimanali per le quali i quantitativi e i termini tra la presentazione delle offerte sono indicati nel relativo bando.

     3. Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1839/95 si applicano fatte salve eventuali disposizioni contrarie del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     I titoli di importazione rilasciati nel quadro delle gare indette dal presente regolamento sono validi 50 giorni a partire dalla data del rilascio, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1839/95.

 

          Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.