§ 1.6.I34 - Regolamento 11 novembre 2002, n. 2028.
Regolamento (CE) n. 2028/2002 del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3950/92 che istituisce un prelievo supplementare nel [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:11/11/2002
Numero:2028


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.6.I34 - Regolamento 11 novembre 2002, n. 2028.

Regolamento (CE) n. 2028/2002 del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3950/92 che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

(G.U.C.E. 16 novembre 2002, n. L 313).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     considerando quanto segue:

     (1) Nell'intento di permettere il mantenimento delle attività zootecniche tradizionali finalizzate alla produzione lattiera a Madera, il regolamento (CE) n. 1453/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli, ha previsto che a tale isola non si applichino, limitatamente alla produzione locale, le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio.

     (2) Il regolamento (CEE) n. 3950/92 fissa i quantitativi di riferimento applicabili in ciascuno Stato membro. L'adozione della misura specifica sopra citata non deve pregiudicare l'applicazione del regime del prelievo in Portogallo. Ne consegue che è opportuno ridurre il quantitativo di riferimento assegnato al Portogallo della quota corrispondente ai quantitativi di cui dispongono i produttori di Madera, che erano stati utilizzati ai fini della fissazione dei quantitativo di riferimento. A tal fine occorre modificare l'allegato del regolamento in esame, con effetto dal 1° agosto 2001,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L'allegato del regolamento (CEE) n. 3950/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso è applicabile a decorrere dal 1° aprile 2001.

 

 

     ALLEGATO

     (Omissis)