§ 1.6.G57 - Regolamento 19 agosto 2002, n. 1486.
Regolamento (CE) n. 1486/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1591/2001 recante modalità d'applicazione del regime di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:19/08/2002
Numero:1486


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CE) n. 1591/2001 è modificato come segue:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.6.G57 - Regolamento 19 agosto 2002, n. 1486.

Regolamento (CE) n. 1486/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1591/2001 recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per il cotone.

(G.U.C.E. 20 agosto 2002, n. L 223).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio,

     visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone, in particolare l'articolo 19, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) Per consentire un computo adeguato delle quantità di cotone non sgranato interessate, occorre precisare il concetto di produzione ammissibile all'aiuto e quello di produzione effettiva di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per il cotone.

     (2) L'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1051/2001 autorizza gli Stati membri a limitare le superfici ammissibili all'aiuto in base, tra l'altro, a criteri agroambientali. Nella misura in cui lo Stato membro si avvale di tale disposizione, le quantità di cotone ottenute dalle superfici che superano il limite imposto possono essere sgranate e immesse sul mercato, ma non possono beneficiare del regime di aiuti comunitari né sono sottoposte all'obbligo del rispetto del prezzo minimo.

     (3) L'articolo 15, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 1591/2001 richiede la comunicazione, entro il 15 maggio di ogni campagna, di informazioni sulle quantità per le quali è stato concesso l'aiuto. Per consentire una conoscenza quanto più completa possibile della realtà del raccolto che grava il mercato, si deve prevedere anche la comunicazione di informazioni sulle quantità per le quali l'aiuto non è stato concesso.

     (4) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1591/2001, lo Stato membro verifica l'esattezza delle dichiarazioni delle superfici seminate a cotone, mediante un controllo in loco che verta almeno sul 5% delle dichiarazioni. L'articolo 9, paragrafo 2, dello stesso regolamento prevede un adeguamento delle superfici dichiarate quando non coincidono con quelle constatate in occasione del controllo. La conoscenza quanto più precisa possibile dell'esattezza delle dichiarazioni delle superfici costituisce un elemento importante per la gestione del regime di aiuto, soprattutto nel quadro delle disposizioni adottate a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1501/2001. Per il controllo sul posto del 5% delle dichiarazioni delle superfici occorre quindi prevedere una data limite che consenta di verificare effettivamente il rispetto delle misure nazionali di limitazione della superficie.

     (5) Ai fini di una corretta gestione del regime di aiuto, l'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1591/2001 elenca le informazioni che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione. È necessario prevedere anche la comunicazione delle misure adottate ai sensi dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2.

     (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le fibre naturali,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 1591/2001 è modificato come segue:

     1) all'articolo 4, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

     (Omissis).

     2) all'articolo 13, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dal testo seguente:

     (Omissis).

     3) all'articolo 15, paragrafo 4, lettera a), sono aggiunti i punti iv) e v) seguenti:

     (Omissis).

     4) all'articolo 15, è aggiunto il paragrafo 7 seguente:

     (Omissis).

     5) all'articolo 16, paragrafo 3, è aggiunto il secondo comma seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.