§ 1.6.G42 - Regolamento 19 luglio 2002, n. 1315.
Regolamento (CE) n. 1315/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:19/07/2002
Numero:1315


Sommario
Art. 1.      Il paragrafo 9 dell'articolo 63 del regolamento (CE) n. 1623/2000 è completato dal seguente comma:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.6.G42 - Regolamento 19 luglio 2002, n. 1315.

Regolamento (CE) n. 1315/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato.

(G.U.C.E. 20 luglio 2002, n. L 192).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2585/2001, in particolare l'articolo 33,

     considerando quanto segue:

     (1) L'articolo 63 del regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 720/2002, prevede, fra le modalità per la consegna in distilleria, le date di consegna.

     (2) In Portogallo, nel quadro della presa a carico da parte dell'organismo d'intervento dell'alcole ottenuto dalle varie distillazioni, i distillatori consegnano il prodotto a tale organismo che lo immagazzina nei locali da esso gestiti. L'alcole così immagazzinato viene in seguito venduto dalla Comunità tramite gare.

     (3) Negli ultimi tempi non è stato possibile organizzare siffatte gare e i locali di magazzinaggio dell'organismo sono stati completamente riempiti. Di conseguenza, non avendo ancora potuto sistemare nuovi locali, l'organismo d'intervento portoghese ha invitato i distillatori a conservare l'alcole nei loro locali: i distillatori hanno progressivamente raggiunto i limiti della loro capacità di ammasso e non hanno potuto ricevere la totalità dei vini che i produttori devono consegnare nel quadro della distillazione di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 378/2002 della Commissione.

     (4) È quindi necessario prorogare il periodo di consegna in Portogallo, onde consentire il completamento dell'operazione prevista ed evitare che gli operatori siano penalizzati per le consegne intervenute dopo il 30 giugno. Sembra opportuno autorizzare la continuazione delle consegne per evitare consegne successive alla chiusura della campagna viticola.

     (5) Occorre adoperarsi affinché siffatta modifica sia applicabile con effetto retroattivo a decorrere dal 1° luglio 2002. Tale effetto retroattivo non mette in causa la legittima fiducia degli operatori in quanto prevede soltanto una proroga del periodo di consegna.

     (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei vini,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     Il paragrafo 9 dell'articolo 63 del regolamento (CE) n. 1623/2000 è completato dal seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 2002.