§ 1.6.G08 - Regolamento 14 maggio 2002, n. 800.
Regolamento (CE) n. 800/2002 della Commissione recante modifica del regolamento (CEE) n. 1686/72 relativo a talune modalità per quanto [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:14/05/2002
Numero:800


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CEE) n. 1686/72 della Commissione è modificato come segue:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.6.G08 - Regolamento 14 maggio 2002, n. 800.

Regolamento (CE) n. 800/2002 della Commissione recante modifica del regolamento (CEE) n. 1686/72 relativo a talune modalità per quanto riguarda l'aiuto nel settore delle sementi, relativamente al meccanismo di stabilizzazione.

(G.U.C.E. 16 maggio 2002, n. L 131).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 154/2002, in particolare l'articolo 3 paragrafo 4 bis,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CEE) n. 2358/71 ha istituito un meccanismo di stabilizzazione per le sementi diverse da quelle di riso, il quale prevede la fissazione di un quantitativo massimo che potrà beneficiare dell'aiuto, il principio della ripartizione di detto quantitativo tra gli Stati membri, nonché le conseguenze derivanti dal superamento del quantitativo massimo in termini di riduzione degli aiuti.

     (2) Occorre determinare il quantitativo massimo di sementi diverse da quelle di riso che potrà beneficiare dell'aiuto nella Comunità, nonché i quantitativi da assegnare a ciascuno Stato membro. Il quantitativo massimo per Stato membro è pari alla media rappresentativa dei quantitativi raccolti presi in considerazione per il periodo di riferimento stabilito dal regolamento (CEE) n. 2358/71. I quantitativi presi in considerazione sono quelli comunicati alla Commissione in base al punto 6 dell'allegato al regolamento (CEE) n. 3083/73 della Commissione, del 14 novembre 1973, relativo alle comunicazioni dei dati necessari per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1679/92.

     (3) L'importo dell'aiuto è differenziato secondo le varie specie di sementi. Per rendere tutte le sementi equivalenti in termini di bilancio, occorre stabilire, per ciascuna specie, un coefficiente di equivalenza risultante dal rapporto tra l'importo dell'aiuto relativo ad ogni singola specie e l'importo medio dell'aiuto. L'importo medio dell'aiuto è calcolato in base alla spesa teoricamente generata dai quantitativi di sementi che compongono il quantitativo massimo garantito. Il quantitativo massimo per la Comunità ed i quantitativi nazionali sono espressi in quantità equivalenti.

     (4) Ai fini del funzionamento del meccanismo di stabilizzazione, occorre fissare un termine entro il quale gli Stati membri devono notificare alla Commissione i quantitativi di sementi che formano oggetto di domande di aiuto, in modo che possano essere calcolati i coefficienti di riduzione eventualmente applicabili per ciascuno Stato membro.

     (5) Negli Stati membri che abbiano superato il quantitativo nazionale ad essi assegnato, gli aiuti possono essere pagati soltanto dopo che la Commissione abbia fissato i coefficienti di riduzione eventualmente applicabili per ognuno degli Stati membri interessati. È pertanto opportuno stabilire un termine per la fissazione di tali coefficienti.

     (6) Per garantire che il meccanismo di stabilizzazione venga applicato solo nella misura in cui è stato superato il quantitativo massimo comunitario e per evitare che esso abbia l'effetto d'incentivare la sovrapproduzione, è opportuno distribuire dapprima gli eventuali quantitativi non utilizzati da taluni Stati membri tra gli Stati membri che si trovano in situazione eccedentaria, proporzionalmente al loro quantitativo nazionale, e in seguito calcolare i coefficienti di riduzione dell'aiuto per ciascuno di questi Stati membri, proporzionate alla quantità eccedente il rispettivo quantitativo nazionale.

     (7) La Commissione fissa i coefficienti di riduzione applicabili a ciascuno degli Stati membri interessati. Occorre pertanto stabilire il metodo secondo il quale gli Stati membri devono calcolare gli aiuti applicabili alle varie specie.

     (8) Affinché gli Stati membri possano tenere conto delle caratteristiche strutturali della loro produzione nazionale, in particolare delle strutture produttive su piccola scala, è utile conferire agli Stati membri la facoltà di scomporre il quantitativo nazionale secondo le famiglie o le specie di sementi.

     (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le sementi,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     Il regolamento (CEE) n. 1686/72 della Commissione è modificato come segue:

     1) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2) L'allegato di questo regolamento è inserito come allegato I.

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

     Allegato

     (Omissis)