§ 1.6.F42 - Regolamento 14 dicembre 2001, n. 2464.
Regolamento (CE) n. 2464/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità d'applicazione del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:14/12/2001
Numero:2464


Sommario
Art. 1.      Il testo degli articoli 52 e 57 del regolamento (CE) n. 1623/2000 è sostituito dal seguente:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.6.F42 - Regolamento 14 dicembre 2001, n. 2464.

Regolamento (CE) n. 2464/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato.

(G.U.C.E. 15 dicembre 2001, n. L 331).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000, in particolare gli articoli 26, 33, 36 e 37,

     considerando quanto segue:

     (1) Gli articoli da 52 a 57 del regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2047/2001, recano le modalità del regime applicabile ai vini ottenuti da varietà a doppia classificazione, ossia come uve da vino e uve destinate ad altro uso. Appare necessario adattare tale regime per tener conto dell'attuale situazione del mercato e ammodernarne il funzionamento.

     (2) A norma del regolamento (CE) n. 1493/1999 la parte dei vini suddetti che non è considerata come "normalmente vinificata" deve essere distillata. Per evitare ogni dubbio relativo all'applicazione di tale disposizione occorre confermare esplicitamente la definizione di tale quantità.

     (3) Per quanto riguarda i vini ottenuti da varietà a doppia classificazione, come uve da vino e uve destinate all'elaborazione di acquavite di vino a denominazione di origine, la parte di tali vini considerata come "normalmente vinificata" è stata modificata in talune regioni per tener conto del calo sensibile della produzione di acquavite di vino nelle stesse regioni. L'applicazione di tale modifica si limita tuttavia a due campagne in previsione di un esame approfondito sul funzionamento di questo sistema nelle regioni interessate.

     (4) Nelle regioni che producono ingenti quantità di tali vini e dove, di conseguenza, è prevedibile la distillazione di grandi quantitativi di vino, per facilitare il funzionamento del sistema e il controllo comunitario dello stesso è opportuno stabilire la quantità di vino da distillare a livello della regione, lasciando agli Stati membri il compito di adottare le idonee modalità pratiche di attuazione dell'obbligo della distillazione presso i singoli produttori. In tal caso è quindi opportuno, da un lato, avviare la distillazione solo se la produzione totale destinata alla vinificazione nella regione supera la qualità normalmente vinificata della stessa regione e, dall'altro, per permettere allo Stato membro di applicare questo sistema alternativo, ammettere una differenza tra la somma degli obblighi individuali e il totale della quantità da distillare prevista per la regione.

     (5) È infine necessario un ritocco redazionale di alcuni articoli.

     (6) Poiché le misure previste lasciano impregiudicati i diritti degli operatori interessati e devono coprire l'intera campagna, è opportuno applicarle con efficacia a decorrere dall'inizio dell'anno della campagna in corso.

     (7) Il comitato di gestione per i vini non si è pronunciato nel termine stabilito dal suo presidente,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     Il testo degli articoli 52 e 57 del regolamento (CE) n. 1623/2000 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2001.