§ 1.6.D89 - Regolamento 24 luglio 1986, n. 2392.
Regolamento (CEE) n. 2392/86 Consiglio del relativo all'istituzione dello schedario viticolo comunitario.


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:24/07/1986
Numero:2392


Sommario
Art. 1.      1. Gli Stati membri produttori di uve coltivate in pieno campo istituiscono per il loro territorio, in conformità del presente regolamento, uno schedario viticolo comunitario, in seguito [...]
Art. 2.      1. Per istituire lo schedario gli Stati membri:
Art. 3.      1. Gli Stati membri provvedono:
Art. 4.      1. La costituzione dello schedario è conclusa entro il 31 dicembre 1996
Art. 5.      1. Gli Stati membri predispongono i mezzi materiali necessari per consentire la gestione informatizzata dello schedario.
Art. 6.      1. La Commissione, in collegamento con gli organismi nazionali incaricati di istituire lo schedario, si accerta della sua realizzazione e provvede all'applicazione uniforme del presente [...]
Art. 7.      1. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari perché i propri organismi incaricati dell'applicazione e del controllo della regolamentazione vitivinicola abbiano accesso ai dati di cui [...]
Art. 8.      Gli Stati membri inviano periodicamente alla Commissione una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori inerenti all'istituzione dello schedario e sui provvedimenti presi per assicurarne la [...]
Art. 9.      1. La Comunità partecipa al finanziamento delle misure di cui agli articoli 1 e 2 nella misura del 50% dei costi effettivi:
Art. 10.      L'elenco delle informazioni obbligatorie e facoltative di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c) nonché la decisione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, sono adottati [...]
Art. 11.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.6.D89 - Regolamento 24 luglio 1986, n. 2392.

Regolamento (CEE) n. 2392/86 Consiglio del relativo all'istituzione dello schedario viticolo comunitario.

(G.U.C.E. 31 luglio 1986, n. L 208).

 

Art. 1.

     1. Gli Stati membri produttori di uve coltivate in pieno campo istituiscono per il loro territorio, in conformità del presente regolamento, uno schedario viticolo comunitario, in seguito denominato «schedario». Lo schedario è costituito dal complesso delle informazioni di cui all'articolo 2.

     2. Non sono soggetti all'obbligo di cui al paragrafo 1 gli Stati membri la cui superficie vitata totale, in pieno campo, è inferiore a 500 ettari.

 

     Art. 2.

     1. Per istituire lo schedario gli Stati membri:

     a) fanno un inventario, per ciascuna azienda in cui sono coltivate viti, dei dati relativi:

     - alla sua identificazione e ubicazione,

     - al riferimento delle superfici vitate,

     - alle sue caratteristiche generali e

     - alle caratteristiche delle viti che la compongono e dei prodotti che ne derivano.

Gli Stati membri possono inoltre raccogliere informazioni complementari utili ad una migliore conoscenza del potenziale di produzione e di commercializzazione, relative in particolare alle superfici coltivate in serra e alla presenza di impianti di vinificazione;

     b) raccolgono, per ciascun viticoltore soggetto ad una delle dichiarazioni previste dalla legislazione vitivinicola comunitaria o nazionale, tutte le informazioni, risultanti dalle suddette dichiarazioni, relative in particolare alla produzione, all'evoluzione del potenziale viticolo, alle misure d'intervento nonché ai premi riscossi;

     c) riuniscono, per tutte le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di persone fisiche o giuridiche, soggette ad una delle dichiarazioni previste dalla legislazione vitivinicola comunitaria o nazionale, che trasformano e commercializzano materie prime di origine vitivinicola in uno dei prodotti disciplinati dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 337/79, esclusi i succhi di uve, l'aceto e i sottoprodotti della vinificazione, tutte le informazioni, risultanti dalle suddette dichiarazioni, relative in particolare ai premi riscossi, ai prodotti trasformati e alle pratiche enologiche.

Gli Stati membri possono inoltre raccogliere le informazioni concernenti tutte le persone fisiche o

giuridiche o le associazioni di persone fisiche o giuridiche che procedono ad una distillazione.

     2. In base ai dati ottenuti in applicazione del paragrafo gli Stati membri costituiscono:

     a) un fascicolo aziendale per ciascun viticoltore di cui al paragrafo 1, lettera b). Il fascicolo aziendale reca tutte le informazioni ottenute in applicazione del paragrafo 1, lettere a) e b) e, qualora il viticoltore sia anche trasformatore, lettera c);

     b) un fascicolo di produzione per ciascuna persona o associazione di cui al paragrafo 1, lettera c). Il fascicolo di produzione reca tutte le informazioni ottenute in applicazione del paragrafo 1, lettera c). Se la regolamentazione nazionale relativa alla tutela dei dati personali non consente il raggruppamento in un unico fascicolo della totalità delle informazioni di cui al primo comma, il fascicolo aziendale o di produzione può non contenerli tutti. In tal caso, gli Stati membri vigilano a che uno o più organismi da essi designati classifichi, per persona soggetta, le informazioni non incluse nel fascicolo aziendale o di produzione.

     3. In base alle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), e dopo averle verificate, gli Stati membri si accertano in particolare:

     - che tutte le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di persone fisiche o giuridiche, tenute a fare le dichiarazioni richieste dalla regolamentazione comunitaria vitivinicola rispettino questo obbligo;

     - dell'autenticità dei dati, in particolare di quelli relativi alla struttura dell'azienda.

 

     Art. 3.

     1. Gli Stati membri provvedono:

     - alla conservazione dei dati contenuti nello schedario per tutto il periodo di tempo necessario all'applicazione delle misure cui si riferiscono e comunque per almeno le cinque campagne viticole successive a quella cui si riferiscono;

     - a riservare l'uso dello schedario viticolo unicamente all'applicazione della regolamentazione vitivinicola o a fini statistici o per misure strutturali. Se la loro regolamentazione lo consente, gli Stati membri possono anche prevedere l'uso dello schedario per altri fini, in particolare nel settore penale o fiscale;

     - a far sì che i dati raccolti soltanto a fini statistici non possano essere utilizzati per altri fini;

     - a far sì che vengano applicate le misure atte a garantire la tutela dei dati, in particolare contro furti e manipolazioni;

     - a far sì che alle persone soggette venga consentito l'accesso ai fascicoli che li riguardano, senza attese o spese eccessive;

     - a far sì che venga concesso alle persone soggette, il diritto di far mettere agli atti ogni modifica giustificata delle informazioni che li riguardano e in particolare il diritto di far cancellare periodicamente i dati che non presentano più alcun interesse.

     2. I viticoltori:

     - non devono ostacolare in alcun modo la realizzazione del censimento effettuato dagli agenti a tal fine qualificati e

     - devono fornire a tali agenti tutte le informazioni richieste in applicazione del presente regolamento.

 

     Art. 4.

     1. La costituzione dello schedario è conclusa entro il 31 dicembre 1996 [1].

     2. Quando l'istituzione dello schedario viene realizzata in base ad una programmazione geografica, in ogni unità amministrativa devono essere effettuate, a decorrere dall'inizio dei lavori, la raccolta e il trattamento dei dati di cui:

     - all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), entro 36 mesi al massimo;

     - all'articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c), entro 18 mesi al massimo.

Quando l'istituzione dello schedario viene realizzata mediante raccolta e trattamento successivi dei vari dati di cui all'articolo 2, queste operazioni vanno effettuate, a decorrere dall'inizio dei lavori,

     - entro 36 mesi al massimo per i dati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a);

     - entro 18 mesi al massimo per dati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c).

     3. Gli Stati membri, in collegamento con la Commissione, elaborano il programma per l'istituzione dello schedario entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il programma:

     - indica i termini di esecuzione delle varie operazioni previste, le zone prioritarie in cui lo schedario deve essere istituito, i mezzi impiegati, nonché lo scaglionamento delle spese durante il periodo di realizzazione;

     - può prevedere la partecipazione delle associazioni di produttori all'istituzione dello schedario o di una parte di esso;

     - non appena istituito, è trasmesso alla Commissione.

     4. Gli Stati membri i quali, al 1° luglio 1995, non abbiano ancora istituito lo schedario viticolo o lo abbiano istituito solo parzialmente, procedono entro il 31 dicembre 1998 alla creazione di una base grafica di riferimento comprendente l'intero perimetro delle superfici vitate. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, anteriormente al 1° novembre 1995, il programma relativo al completamento della costituzione dello schedario ed eventualmente lo stato di avanzamento dei lavori già realizzati.

La data limite per la costituzione dello schedario è il 31 dicembre 1999 in Spagna e 31 dicembre 2000 in Grecia e Portogallo.

La Commissione esamina il programma e autorizza le misure compatibili con le esigenze prevedibili connesse all'evoluzione dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

La Comunità partecipa al finanziamento di tale misura in ragione del 50% del suo effettivo costo. Tuttavia gli Stati membri che alla data del 1° luglio 1995 abbiano istituito solo parzialmente lo schedario viticolo ma nei quali i lavori di costituzione di quest'ultimo siano molto avanzati sono autorizzati a completarlo. In tal caso il finanziamento della Comunità è limitato al finanziamento corrispondente a quello dello schedario semplificato per le superfici interessate.

Il costo dell'attuale schedario vinicolo relativo alla regione del Douro in Portogallo è cofinanziato fino al 31 dicembre 1997, fatta salva la possibilità di decidere nell'ambito della riforma dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo un finanziamento equivalente a quello dello schedario semplificato, qualora necessario per proseguire i lavori dopo tale data [2].

 

     Art. 5.

     1. Gli Stati membri predispongono i mezzi materiali necessari per consentire la gestione informatizzata dello schedario.

     2. I fascicoli aziendali e di produzione sono gestiti da uno o più organismi designati da ciascuno Stato membro.

Entro un termine di due mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri comunicano il nominativo dell'organismo o degli organismi di cui al primo comma e all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma.

     3. Gli Stati membri provvedono al regolare aggiornamento dello schedario via via che le informazioni raccolte sono disponibili.

     4. Per ciascuna azienda di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri procedono, almeno ogni cinque anni e per la prima volta entro un termine massimo di cinque anni a decorrere dalla costituzione del relativo fascicolo, alla verifica della corrispondenza tra la situazione strutturale risultante dal fascicolo dell'azienda in causa e la situazione effettiva della stessa. I fascicoli sono adattati sulla base di tale verifica.

     5. Gli Stati membri attuano una procedura di verifica delle informazioni raccolte nei fascicoli individuali di cui all'articolo 2, paragrafo 2. Questa verifica si effettua;

     - con mezzi da determinare nell'ambito del programma di realizzazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3;

     - entro un periodo di tempo che non può superare di oltre dodici mesi i termini imposti all'articolo 4, paragrafo 2.

 

     Art. 6.

     1. La Commissione, in collegamento con gli organismi nazionali incaricati di istituire lo schedario, si accerta della sua realizzazione e provvede all'applicazione uniforme del presente regolamento.

     2. Per l'applicazione del presente regolamento, la Commissione può ottenere dagli organismi nazionali di cui al paragrafo 1, se necessario sul luogo stesso, qualsiasi informazione sulla realizzazione e l'utilizzazione dello schedario, escluse quelle che permetterebbero l'identificazione della persona. La realizzazione e l'utilizzazione dello schedario rimangono sotto la responsabilità di detti organismi nazionali.

 

     Art. 7.

     1. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari perché i propri organismi incaricati dell'applicazione e del controllo della regolamentazione vitivinicola abbiano accesso ai dati di cui all'articolo 2.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco degli organismi di cui al paragrafo 1.

 

     Art. 8.

     Gli Stati membri inviano periodicamente alla Commissione una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori inerenti all'istituzione dello schedario e sui provvedimenti presi per assicurarne la gestione. Nella relazione sono segnalate le difficoltà eventualmente incontrate e, se del caso, sono avanzati suggerimenti circa il riorientamento dei lavori e la revisione dei termini.

La Commissione comunica agli Stati membri i programmi di istituzione dello schedario nonché le relazioni di cui al primo comma.

A richiesta della Commissione, lo Stato membro o gli Stati membri, interessati forniscono elementi

di valutazione supplementari.

 

     Art. 9.

     1. La Comunità partecipa al finanziamento delle misure di cui agli articoli 1 e 2 nella misura del 50% dei costi effettivi:

     - dell'istituzione dello schedario,

     - degli investimenti in materiale informatico di cui all'articolo 5, paragrafo 1, necessario per

la gestione dello schedario.

     2. I lavori o investimenti che beneficiano della partecipazione comunitaria nell'ambito di altre azioni sono esclusi dal beneficio del presente articolo.

     3. La partecipazione comunitaria è effettuata sotto forma di rimborsi, decisi dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune, modificato da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 3769/85. Può essere tuttavia deciso un regime di anticipi agli Stati membri.

     4. Al finanziamento comunitario di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applicano gli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70.

     5. Le modalità di applicazione dei paragrafi da 1 a 4 sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.

 

     Art. 10.

     L'elenco delle informazioni obbligatorie e facoltative di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c) nonché la decisione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, sono adottati secondo la procedura prevista all'articolo 67 del regolamento (CEE) n. 337/79. Secondo la stessa procedura sono adottate le altre modalità di applicazione del presente regolamento, in particolare:

     - quelle che consentono l'utilizzazione ai fini statistici e amministrativi dei dati figuranti nello schedario ed in particolare la loro comunicazione alla Commissione e agli Stati membri;

     - quelle che determinano le informazioni che devono essere utilizzate soltanto a fini

statistici;

     - quelle relative all'applicazione dell'articolo 6;

     - quelle relative alle condizioni particolari di istituzione dello schedario in Portogallo;

     - se del caso, quelle relative alle condizioni particolari di istituzione dello schedario nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca [3].

 

     Art. 11.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 


[1] Paragrafo già modificato dall'Allegato I al Trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla Comunità europea, e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1549/95.

[2] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1549/95, già modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1596/96 e da ultimo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1631/98.

[3] Alinea aggiunta dall'allegato XII al regolamento (CEE) n. 3577/90.