§ 1.6.915 – Regolamento 19 marzo 1992, n. 689.
Regolamento (CEE) n. 689/92 della Commissione che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:19/03/1992
Numero:689


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      1. Per essere accettati all'intervento i cereali debbono essere di qualità sana, leale e mercantile
Art. 3.      1. Ogni offerta all'intervento va presentata pena l'inammissibilità, tramite un formulario rilasciato dall'organismo d'intervento, contenente in particolare i dati seguenti
Art. 4. 
Art. 4 bis. 
Art. 5.      L'operatore che esegua per conto dell'organismo d'intervento l'ammasso dei prodotti acquistati, ne sorveglia regolarmente la presenza e lo stato di conservazione e informa immediatamente detto [...]
Art. 6.      Gli organismi d'intervento adottano, ove necessario, procedure e condizioni complementari per la presa in consegna, compatibili con le disposizioni del presente regolamento, in considerazione [...]
Art. 7.      Il regolamento (CEE) n. 1569/77 è abrogato
Art. 8.      Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri


§ 1.6.915 – Regolamento 19 marzo 1992, n. 689. [1]

Regolamento (CEE) n. 689/92 della Commissione che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento.

(G.U.C.E. 20 marzo 1992, n. L 74).

 

Art. 1. [2]

     Nei periodi all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, i detentori di partite omogenee, di un minimo di 80 t per il frumento tenero, la segala, l'orzo, il granturco e il sorgo e 10 t per il frumento duro, raccolti nella Comunità, sono autorizzati a presentare tali cereali all'organismo d'intervento.

     Gli organismi d'intervento possono tuttavia fissare una quantità minima superiore.

 

     Art. 2.

     1. Per essere accettati all'intervento i cereali debbono essere di qualità sana, leale e mercantile.

     2. Sono considerati di qualità sana, leale e mercantile i cereali che presentano la colorazione caratteristica per ciascuno di essi, che sono privi di odori, nonché di parassiti vivi (compresi gli acari) in tutte le fasi del loro sviluppo, che posseggono i requisiti qualitativi minimi specificati nell'allegato I ed il cui tenore di radioattività non supera i livelli massimi ammissibili stabiliti dalla normativa comunitaria. Il controllo del livello di contaminazione radioattiva del prodotto si effettua solo se la situazione lo esige e per il periodo necessario. Se necessario, la durata e l'ambito delle misure di controllo sono stabiliti secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92.

     Per i cereali presentati come cereali di qualità panificabile, l'organismo di intervento procede, in caso di dubbio, ad una prova di germinazione. Se la facoltà germinativa è inferiore all'85% per il frumento tenero e al 75% per la segala, tali cereali, su richiesta dell'offerente, sono accettati dall'organismo d'intervento che versa il prezzo d'intervento diminuito, nel caso del frumento tenero, mediante la detrazione prevista dall'articolo 4 bis, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1570/77 della Commissione.

     Inoltre, se dalle analisi risulta che l'indice di Zeleny di una partita di frumento tenero è compreso fra 20 e 30, la pasta ottenuta da questo frumento, per essere considerata di qualità sana, leale e mercantile ai sensi del paragrafo 1, deve essere giudicata non collosa e adatta alla lavorazione meccanica secondo il metodo di cui all'allegato IV del regolamento (CEE) n. 1908/84 della Commissione.

     Per il frumento tenero offerto all'intervento nel corso della campagna 1993/1994, in caso di dubbio sulla panificabilità l'organismo di intervento procede ad una prova di germinazione. Quando la facoltà germativa è inferiore all'85%, il frumento tenero presentato è rifiutato. Tuttavia, qualora sia fornita la prova, con soddisfazione dell'organismo di intervento, che il frumento tenero offerto è panificabile, esso viene accettato tal quale. Le spese relative alla realizzazione delle prove necessarie per comprovare la panificabilità sono a carico dell'offerente [3].

     3. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta contenute nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2731/75 del Consiglio, completate, per il granturco, dalla definizione contenuta nell'articolo 4, lettera c), primo trattino, e per il sorgo da quella contenuta nell'articolo 4 bis, lettera c), primo trattino, dello stesso regolamento.

     Tuttavia, in deroga al paragrafo 2, lettera a), dell'allegato del regolamento (CEE) n. 2731/75, per quanto riguarda l'orzo raccolto in Finlandia o in Svezia con un peso specifico di almeno 64 kg/hl, presentato all'intervento in tali paesi fino alla fine della campagna di commercializzazione 1999/2000, per "chicchi striminziti" si intendono i chicchi che, dopo l'eliminazione degli altri elementi indicati nell'allegato di tale regolamento, passano attraverso vagli a maglie di 2 millimetri.

     I chicchi di cereali di base e di altri cereali, avariati, colpiti da segala cornuta o cariati sono classificati nella categoria « impurità varie », anche se presentano difetti che rientrano in altre categorie [4].

     4. In deroga al paragrafo 2, per la campagna 1999/2000:

     - a richiesta di uno Stato membro si deciderà, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, di fissare il tenore massimo di umidità dei cereali offerti all'intervento al 15% ad eccezione del granturco e del sorgo;

     - la detrazione prevista per l'orzo di peso specifico inferiore a 64 kg/hl, di cui all'allegato II, tabella III, non si applica [5].

 

     Art. 3.

     1. Ogni offerta all'intervento va presentata pena l'inammissibilità, tramite un formulario rilasciato dall'organismo d'intervento, contenente in particolare i dati seguenti:

     - il nome dell'offerente;

     - il cereale offerto;

     - il luogo di ammasso del cereale offerto;

     - la quantità, le caratteristiche principali e l'anno di raccolta del cereale offerto;

     - il centro d'intervento per il quale è effettuata l'offerta. Il formulario reca inoltre la dichiarazione che i prodotti sono originari della Comunità o, per i cereali ammessi all'intervento a condizioni specifiche secondo la zona di produzione, l'indicazione della regione in cui sono stati prodotti.

     L'organismo d'intervento può tuttavia considerare ammissibile un'offerta presentata in un'altra forma scritta, in particolare in forma di telecomunicazione, purché contenga tutti gli elementi indicati nel formulario di cui al primo comma.

     Fatta salva la decorrenza della validità dalla data di presentazione dell'offerta a norma del terzo comma, gli Stati membri possono prescrivere che l'offerta stessa sia seguita dalla spedizione o dalla consegna diretta, all'organismo competente, di detto formulario.

     2. Qualora l'offerta sia inammissibile, l'organismo d'intervento informa in proposito l'operatore interessato entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento dell'offerta.

     3. Qualora l'offerta sia ammissibile, gli operatori vengono informati al più presto del magazzino in cui i cereali verranno presi in consegna nonché del piano di consegna.

     Su richiesta dell'offerente o dell'ammassatore, l'organismo d'intervento può modificare tale piano.

     L'ultima consegna ha luogo entro la fine del quarto mese successivo al mese di ricezione dell'offerta; tuttavia non può essere superato il termine del 1 luglio in Spagna, Grecia, Italia e Portogallo e del 31 luglio negli altri Stati membri.

     4. L'organismo d'intervento prende in consegna i cereali offerti dopo aver accertato, direttamente o attraverso un rappresentante, la qualità e le caratteristiche minime indicate nell'allegato, in ordine all'intera partita, per la merce consegnata al magazzino d'intervento.

     5. Le caratteristiche qualitative sono accertate su un campione rappresentativo della partita offerta, costituito da campioni con la frequenza di un prelievo per ogni consegna, garantendo almeno un prelievo ogni 60 t.

     6. a) La quantità consegnata deve essere accertata mediante pesatura alla presenza dell'offerente e di un rappresentante dell'organismo d'intervento che offra tute le garanzie di indipendenza dall'offerente. Il rappresentante dell'organismo d'intervento può essere altresì l'ammassatore. In tal caso:

     - l'organismo d'intervento effettua, entro quarantacinque giorni dalla data della presa in consegna, un controllo comprendente almeno una verifica volumetrica; l'eventuale differenza tra la quantità pesata e quella stimata secondo il metodo volumetrico non può superare il 5%;

     - qualora la tolleranza non venga superata, tutte le spese relative ai quantitativi eventualmente mancanti constatati nel corso di una pesatura successiva, rispetto al peso registrato nella contabilità al momento della presa in consegna, sono a carico dell'ammassatore;

     - qualora la tolleranza sia superata, si procede immediatamente ad una nuova pesatura. Le spese di pesatura sono a carico dell'ammassatore qualora il peso constatato sia inferiore al peso registrato e, in caso contrario, sono a carico dello Stato membro.

     b) Se la presa in consegna avviene nel magazzino in cui sono ammassati i cereali al momento dell'offerta, la quantità può essere accertata tramite la contabilità di magazzino, che deve essere conforme alle norme professionali nonché a quelle dell'organismo d'intervento e sempreché:

     - dalla contabilità di magazzino risultino il peso constatato per ogni pesata, le caratteristiche qualitative fisiche al momento della pesatura, in particolare il grado di umidità, gli eventuali trasferimenti nonché i trattamenti effettuati; la pesatura deve aver avuto luogo negli ultimi dieci mesi;

     - l'ammassatore dichiari che la partita offerta corrisponde in tutti i suoi elementi alle indicazioni contenute nella contabilità di magazzino;

     - le caratteristiche qualitative accertate al momento della pesatura coincidano con quelle del campione rappresentativo costituito in base ai campioni prelevati dall'organismo d'intervento o dal suo rappresentante con la frequenza di un campione ogni 60 t.

     In caso di applicazione del primo comma:

     - il peso da prendere in considerazione è quello indicato nella contabilità di magazzino, eventualmente adattato per tener conto della differenza tra il tenore di umidità e il tasso di impurità varie (Schwarzbesatz) constatati all'atto della pesatura e quelli constatati sul campione rappresentativo;

     - l'organismo d'intervento effettua entro quarantacinque giorni dalla data della presa in consegna una verifica volumetrica di controllo; l'eventuale differenza tra la quantità pesata e quella stimata secondo il metodo volumetrico non può superare il 5%;

     - qualora la tolleranza non venga superata, tutte le spese relative ai quantitativi eventualmente mancanti constatati nel corso di una pesatura successiva, rispetto al peso registrato nella contabilità al momento della presa in consegna, sono a carico dell'ammassatore;

     - qualora la tolleranza sia superata, si procede immediatamente ad una nuova pesatura. Le spese di pesatura sono a carico dell'ammassatore qualora il peso constatato sia inferiore al peso registrato e, in caso contrario, sono a carico del FEAOG [6].

     7. L'organismo d'intervento fa eseguire, sotto la propria responsabilità, l'analisi delle caratteristiche fisiche e tecnologiche dei campioni prelevati entro 20 giorni lavorativi decorrenti dalla data della costituzione del campione rappresentativo.

     Qualora tali analisi dimostrino che i cereali offerti non corrispondono alla qualità minima richiesta per l'intervento, i cereali stessi vengono restituiti all'offerente a sue spese. Sono a carico di quest'ultimo anche tutte le spese di ammasso sostenute.

     Sono a carico dell'offerente, le spese relative:

     - al dosaggio dei tannini del sorgo;

     - al testo di attività amilasica (Hagberg);

     - al dosaggio della proteina per quanto riguarda il frumento duro e il frumento tenero;

     - al test di Zeleny;

     - al test di attitudine alla lavorazione meccanica.

     In caso di controversia, l'organismo d'intervento sottoporrà nuovamente i prodotti ai controlli necessari e le relative spese saranno sostenute dalla parte soccombente [7].

     8. L'organismo d'intervento compila per ciascuna offerta una bolletta di presa in consegna indicante:

     - la data della verifica della quantità e delle caratteristiche minime;

     - il peso consegnato;

     - il numero di campioni prelevati per la costituzione del campione rappresentativo;

     - le caratteristiche fisiche accertate;

     - l'organismo incaricato di effettuare l'analisi dei criteri tecnologici e i risultati di tali analisi.

     La bolletta viene datata e consegnata, per la controfirma, all'ammassatore.

 

     Art. 4. [8]

     1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, il prezzo da pagare all'offerente è il prezzo d'intervento di cui all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1766/92, vigente alla data fissata come primo giorno di consegna nella comunicazione dell'ammissibilità dell'offerta, per una merce franco magazzino, non scaricata. Tale prezzo è adattato tenuto conto delle maggiorazioni e delle detrazioni di cui all'articolo. Il disposto del presente comma non si applica al granturco e al sorgo conferiti durante i mesi di agosto e settembre.

 

     Art. 4 bis. [9]

     Tuttavia, quando la consegna è effettuata nel corso di un mese in cui il prezzo d'intervento è inferiore a quello vigente nel mese dell'offerta, si applica quest'ultimo prezzo.

     2. L'organismo d'intervento che riceve un'offerta in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decide in merito al luogo di presa in consegna del cereale.

     Le spese di trasporto dal magazzino nel quale la merce è depositata al momento dell'offerta fino al centro d'intervento verso il quale la merce stessa può essere avviata con la minore spesa sono a carico dell'offerente. Se il luogo di presa in consegna designato dall'organismo d'intervento non è il centro d'intervento verso il quale la merce può essere avviata con la minore spesa, l'organismo d'intervento determina e sostiene le spese di trasporto supplementari. In tal caso, le spese di trasporto di cui al comma precedente sono determinate dall'organismo d'intervento.

     Se l'organismo d'intervento, d'intesa con l'offerente, deposita la merce presa in consegna nel magazzino nel quale la merce stessa si trova al momento dell'offerta, dal prezzo d'intervento sono detratte le spese di cui al comma precedente, seconda frase, nonché le spese di uscita dal magazzino, valutate in base ai costi effettivamente constatati nello Stato membro interessato.

     3. Il pagamento si effettua fra il trentesimo e il trentacinquesimo giorno successivo a quello della presa in consegna di cui all'articolo 3, paragrafo 4 del presente regolamento.

 

     Art. 5.

     L'operatore che esegua per conto dell'organismo d'intervento l'ammasso dei prodotti acquistati, ne sorveglia regolarmente la presenza e lo stato di conservazione e informa immediatamente detto organismo di qualsiasi eventuale problema.

     L'organismo d'intervento verifica almeno una volta all'anno la qualità del prodotto ammassato. Il relativo prelievo di campioni apposito può essere effettuato al momento dell'inventario annuo previsto all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 618/90 della Commissione.

 

     Art. 6.

     Gli organismi d'intervento adottano, ove necessario, procedure e condizioni complementari per la presa in consegna, compatibili con le disposizioni del presente regolamento, in considerazione delle condizioni specifiche esistenti nello Stato membro cui appartengono; essi possono chiedere, in particolare, dichiarazioni periodiche delle scorte detenute.

 

     Art. 7.

     Il regolamento (CEE) n. 1569/77 è abrogato.

 

     Art. 8.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

ALLEGATO [10]

 

     (Omissis)


[1] Regolamento abrogato dall’art. 12 del regolamento (CE) n. 824/2000, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[2] Articolo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1715/93.

[3] Paragrafo da ultimo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2105/96.

[4] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1664/99.

[5] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1715/93, già sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1612/98 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1664/99.

[6] Paragrafo già modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2507/97 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1424/98.

[7] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2486/92.

[8] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1502/97.

[9] Articolo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2486/92.

[10] Allegato modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2486/92 e sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1424/98.