§ 1.6.701 - Regolamento 15 luglio 1968, n. 989.
Regolamento (CEE) n. 989/68 del Consiglio che stabilisce le norme generali per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:15/07/1968
Numero:989


Sommario
Art. 1.      1. E' considerato ammasso privato ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 805/68, la conservazione in magazzino di prodotti del settore delle carni bovine di cui al medesimo articolo, [...]
Art. 2.      Salvo autorizzazione particolare, una domanda di aiuto all'ammasso privato può essere presentata soltanto nel paese in cui il prodotto deve essere ammassato
Art. 3.      Se la situazione del mercato lo esige, può essere decisa in condizioni da determinarsi la riduzione o la proroga della durata contrattuale dell'ammasso
Art. 4.      1. L'importo dell'aiuto
Art. 5.      1. Gli aggiudicatori sono scelti, nell'ordine, in base alle offerte più vantaggiose per la Comunità
Art. 6.      Quando l'importo dell'aiuto è fissato forfettariamente in anticipo
Art. 7.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee


§ 1.6.701 - Regolamento 15 luglio 1968, n. 989. [1]

Regolamento (CEE) n. 989/68 del Consiglio che stabilisce le norme generali per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni bovine.

(G.U.C.E. 18 luglio 1968, n. L 169).

 

Art. 1.

     1. E' considerato ammasso privato ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 805/68, la conservazione in magazzino di prodotti del settore delle carni bovine di cui al medesimo articolo, purché tale operazione sia effettuata per conto proprio ed a proprio rischio da persone fisiche o giuridiche stabilite nella Comunità, diverse dagli organismi d'intervento menzionati in detto articolo.

     2. Possono formare oggetto di aiuti all'ammasso privato soltanto i prodotti provenienti da bovini originari della Comunità la cui conservazione in forma di una delle presentazione di cui alla sezione b) dell'allegato del regolamento (CEE) n. 805/68 avvenga in condizioni da determinarsi [2].

     3. L'aiuto è concesso conformemente alle disposizioni di contratti stipulati con organismi di intervento ; tali contratti determinano gli obblighi reciproci dei contraenti a condizioni uniformi per ciascun prodotto.

 

     Art. 2.

     Salvo autorizzazione particolare, una domanda di aiuto all'ammasso privato può essere presentata soltanto nel paese in cui il prodotto deve essere ammassato.

 

     Art. 3.

     Se la situazione del mercato lo esige, può essere decisa in condizioni da determinarsi la riduzione o la proroga della durata contrattuale dell'ammasso.

 

     Art. 4.

     1. L'importo dell'aiuto:

     - è stabilito nel quadro di una procedura di aggiudicazione annunciata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee , oppure

     - è fissato forfettariamente in anticipo [3].

     2. La parità di trattamento degli interessati quanto alla ricevibilità della loro offerta è assicurata a prescindere dal loro luogo di stabilimento nella Comunità.

Sono ammessi alla procedura di aggiudicazione e alla stipulazione dei contratti solo gli interessati che abbiano garantito l'osservanza dei loro obblighi mediante la costituzione di un deposito cauzionale che resta acquisito in tutto o in parte se gli impegni dei contratti non sono rispettati o se sono rispettati solo parzialmente.

Devono essere fissati i termini per il deposito dei prodotti in magazzino e la durata dell'ammasso.

L'importo dell'aiuto non può oltrepassare, in linea di massima, un importo corrispondente alle spese che potrebbero essere occasionate da un ammasso effettuato dagli organismi d'intervento.

 

     Art. 5.

     1. Gli aggiudicatori sono scelti, nell'ordine, in base alle offerte più vantaggiose per la Comunità.

     2. In ogni caso, si può non dare seguito ad una procedura di aggiudicazione.

 

     Art. 6.

     Quando l'importo dell'aiuto è fissato forfettariamente in anticipo:

     a) tale importo è unisco per ciascun prodotto ed è fissato tenendo conto delle spese occasionate dall'ammasso, del deprezzamento normale della qualità e, nella misura del possibile, dell'aumento prevedibile del prezzo del prodotto in causa [4];

     b) è dato seguito alle domande di concessione dell'aiuto a condizioni da determinare, specialmente per quanto riguarda il termine intercorrente tra il deposito della domanda e la conclusione del contratto;

     c) la conclusione dei contratti di ammasso può essere sospesa o le condizioni dei contratti da concludere possono essere rivedute, quando l'esame della situazione del mercato, delle quantità che formano oggetto di contratti e delle domande di contratto in istanza rende necessaria una di tali misure.

 

     Art. 7.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso è applicabile a decorrere dal 29 luglio 1968.

 


[1] Regolamento abrogato dall’art. 49 del regolamento (CE) n. 1254/1999.

[2] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) 428/77.

[3] Paragrafo così sostituito dall'art. 2 del regolamento (CEE) 428/77.

[4] Lettera così sostituita dall'art. 3 del regolamento (CEE) 428/77.