§ 1.6.508 - Regolamento 19 luglio 1993, n. 2055.
Regolamento (CEE) n. 2055/93 del Consiglio che attribuisce un quantitativo di riferimento specifico ad alcuni produttori di latte o di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:19/07/1993
Numero:2055


Sommario
Art. 1.      1. Il produttore ai sensi dell'articolo 9, lettera c) del regolamento (CEE) n. 3950/92, che:
Art. 2.      Il quantitativo di riferimento specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 1 è stabilito dagli Stati membri secondo criteri obiettivi, proporzionalmente alla superficie foraggera di cui [...]
Art. 3.      I quantitativi necessari per l'attribuzione dei quantitativi di riferimento specifici ai produttori di cui all'articolo 1, paragrafo 1 sono prelevati dalla riserva nazionale di cui all'articolo [...]
Art. 4.      Fino al 31 dicembre 1997, se gli Stati membri autorizzano i produttori di cui all'articolo 1 a procedere a operazioni di cessione temporanea di cui all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento [...]
Art. 5.      Il produttore che ha ricevuto un quantitativo di riferimento specifico in forza del presente regolamento non è tenuto al pagamento del prelievo supplementare per i quantitativi commercializzati [...]
Art. 6.      Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche se l'azienda o la parte di azienda di cui trattasi è stata ricevuta dal produttore di cui all'articolo 1 in eredità o per via analoga [...]
Art. 7.      Il produttore trasmette una domanda di attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico all'autorità competente dello Stato membro interessato anteriormente al 1 novembre 1993.
Art. 8.      Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68.
Art. 9.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.6.508 - Regolamento 19 luglio 1993, n. 2055.

Regolamento (CEE) n. 2055/93 del Consiglio che attribuisce un quantitativo di riferimento specifico ad alcuni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari.

(G.U.C.E. 29 luglio 1993, n. L 187).

 

Art. 1.

     1. Il produttore ai sensi dell'articolo 9, lettera c) del regolamento (CEE) n. 3950/92, che:

     - è cessionario del premio di non commercializzazione o di riconversione conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1078/77 e che non è stato ammesso a beneficiare dell'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 857/84 per il fatto di aver ricevuto un quantitativo di riferimento a norma degli articoli 2 o 6 di detto regolamento, oppure

     - ha rilevato una parte di un'azienda agricola soggetta alle stesse disposizioni e per la quale non è stato attribuito un quantitativo di riferimento ai sensi dell'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 857/84, riceve su richiesta un quantitativo di riferimento specifico, a condizione che:

     - dimostri di essere subentrato e di aver rispettato l'impegno di non commercializzazione o di riconversione per l'azienda o la parte di azienda rilevata,

     - l'impegno succitato sia scaduto dopo il 31 dicembre 1982,

     - non abbia ceduto totalmente, alla data della domanda, l'azienda o la parte di azienda rilevata,

     - dimostri a sostegno della sua domanda, sulla base di criteri da stabilire, che è in grado di accrescere la produzione nella sua azienda sino al quantitativo di riferimento specifico richiesto.

     2. Qualora, per l'azienda agricola una parte della quale è stata rilevata mentre era soggetta alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1078/77, sia stato attribuito, ai sensi dell'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 857/84, un quantitativo di riferimento in base al quantitativo per il quale è stato mantenuto o acquisito il diritto al premio a titolo del regolamento (CEE) n. 1078/77, tale quantitativo di riferimento è ripartito fra il cedente e il cessionario parziale,

     - su richiesta di quest'ultimo, allorché risponde alla definizione di cui all'articolo 9, lettera c) del regolamento (CEE) n. 3950/92 e alle condizioni di cui al paragrafo 1, terzo, quarto e quinto trattino,

     - proporzionalmente alle superfici foraggere di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1391/78 che sono state cedute, conformemente all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3950/92. Qualora la ripartizione si riveli impossibile o irrisoria, per quanto riguarda i diritti del cessionario, in seguito ai trasferimenti operati dal cedente nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, si applica il paragrafo 1.

In deroga al primo comma, gli Stati membri possono soddisfare i diritti del cessionario prelevando quantitativi dalla riserva nazionale di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3950/92, sempreché i quantitativi necessari siano disponibili.

 

     Art. 2.

     Il quantitativo di riferimento specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 1 è stabilito dagli Stati membri secondo criteri obiettivi, proporzionalmente alla superficie foraggera di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1391/78, che il produttore utilizza alla data della sua domanda, in base al quantitativo per il quale è stato calcolato il premio, diminuito di una percentuale rappresentativa di tutte le riduzioni applicate ai quantitativi di riferimento fissati conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 857/84 e tali da comprendere comunque una riduzione di base del 4,5%, oppure conformemente all'articolo 6 del medesimo regolamento.

Qualora il produttore abbia già ottenuto un quantitativo di riferimento per l'azienda o la parte di azienda rilevata, in virtù dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2 e/o dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento (CEE) n. 857/84 o dell'articolo 5, paragrafo 4, lettera b) e/o dell'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1546/88 o in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 857/84 se lo Stato membro non ha applicato il suddetto articolo 9, paragrafo 2 e/o gli articoli 3 ter e 3 quater del regolamento (CEE) n. 857/84 e/o l'articolo 2, paragrafo 4, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1637/91, il quantitativo di riferimento specifico di cui al primo comma è ridotto dello stesso volume.

 

     Art. 3.

     I quantitativi necessari per l'attribuzione dei quantitativi di riferimento specifici ai produttori di cui all'articolo 1, paragrafo 1 sono prelevati dalla riserva nazionale di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3950/92.

Nel caso di cui all'articolo 1, paragrafo 2, primo comma, qualora il cedente si trovi nell'impossibilità di proseguire in condizioni economiche valide l'attività di produzione lattiero-casearia nella sua azienda in seguito alla ripartizione del quantitativo di riferimento specifico, possono essergli attribuiti quantitativi prelevati dalla riserva nazionale. Lo Stato membro determina i criteri da prendere in considerazione a tal fine.

 

     Art. 4.

     Fino al 31 dicembre 1997, se gli Stati membri autorizzano i produttori di cui all'articolo 1 a procedere a operazioni di cessione temporanea di cui all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3950/92, il quantitativo di riferimento specifico è trasferito, per il periodo in questione, alla riserva nazionale.

In caso di partecipazione, anteriormente al 1o ottobre 1996, a qualsiasi programma di abbandono definitivo di quantitativi di riferimento, il quantitativo di riferimento specifico ritorna alla riserva nazionale prevista all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3950/92 e l'indennità è pagata per il quantitativo ceduto, ridotto di detto quantitativo specifico. Qualora sia venduta o data in affitto, in tutto o in parte, anteriormente al 1o ottobre 1996, l'azienda costituita dalla riunione dell'azienda acquistata, o della parte di azienda acquistata, con le altre unità di produzione gestite dal produttore, il quantitativo di riferimento specifico ritorna alla riserva nazionale di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3950/92, limitatamente alla superficie venduta o affittata.

 

     Art. 5.

     Il produttore che ha ricevuto un quantitativo di riferimento specifico in forza del presente regolamento non è tenuto al pagamento del prelievo supplementare per i quantitativi commercializzati anteriormente al 1 aprile 1993 e che non superano il quantitativo di riferimento di cui già dispone, maggiorato del quantitativo di riferimento specifico.

Il produttore il cui quantitativo di riferimento specifico è stato ridotto in virtù dell'articolo 1, paragrafo 2 non è tenuto al pagamento del prelievo per i quantitativi di latte commercializzati anteriormente al 1o aprile 1994 che non superino il quantitativo di cui disponeva al 1 aprile 1993.

 

     Art. 6.

     Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche se l'azienda o la parte di azienda di cui trattasi è stata ricevuta dal produttore di cui all'articolo 1 in eredità o per via analoga all'eredità.

 

     Art. 7.

     Il produttore trasmette una domanda di attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico all'autorità competente dello Stato membro interessato anteriormente al 1 novembre 1993.

 

     Art. 8.

     Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68.

 

     Art. 9.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.