§ 1.6.490 - Regolamento 30 giugno 1992, n. 2067.
Regolamento (CEE) n. 2067/92 del Consiglio relativo ad azioni di promozione e di commercializzazione a favore delle carni bovine di qualità.


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:30/06/1992
Numero:2067


Sommario
Art. 1.      1. La Comunità può partecipare al finanziamento di azioni di promozione e di commercializzazione a favore delle carni bovine di qualità, svolte da organizzazioni professionali o [...]
Art. 2.      Le azioni e i programmi di promozione e di commercializzazione non devono essere orientati in funzione di marche commerciali né favorire prodotti provenienti da uno Stato membro particolare
Art. 3.      Le spese connesse alla partecipazione finanziaria della Comunità si considerano come misure d'intervento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70
Art. 4.      La Commissione adotta le modalità d'applicazione del presente regolamento secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68, in particolare quelle che definiscono le [...]
Art. 5.      Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 1993. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri


§ 1.6.490 - Regolamento 30 giugno 1992, n. 2067. [1]

Regolamento (CEE) n. 2067/92 del Consiglio relativo ad azioni di promozione e di commercializzazione a favore delle carni bovine di qualità.

(G.U.C.E. 30 luglio 1992, n. L 215).

 

Art. 1.

     1. La Comunità può partecipare al finanziamento di azioni di promozione e di commercializzazione a favore delle carni bovine di qualità, svolte da organizzazioni professionali o interprofessionali. La partecipazione della Comunità non può superare il 40% del costo reale di dette azioni.

     2. Le azioni di promozione e di commercializzazione che prevedono un controllo integrale del sistema, dal produttore al consumatore, sul piano della qualità delle carni, possono beneficiare di priorità, in tal caso la partecipazione finanziaria della Comunità è aumentata al 60% del costo reale delle azioni.

 

     Art. 2.

     Le azioni e i programmi di promozione e di commercializzazione non devono essere orientati in funzione di marche commerciali né favorire prodotti provenienti da uno Stato membro particolare.

 

     Art. 3.

     Le spese connesse alla partecipazione finanziaria della Comunità si considerano come misure d'intervento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70.

 

     Art. 4.

     La Commissione adotta le modalità d'applicazione del presente regolamento secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68, in particolare quelle che definiscono le azioni di promozione e di commercializzazione.

 

     Art. 5.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 1993. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


[1] Regolamento abrogato dall’art. 15 del regolamento (CE) n. 2826/2000.