§ 1.6.435 - Regolamento 19 giugno 1989, n. 2046.
Regolamento (CEE) n. 2046/89 del Consiglio che stabilisce regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:19/06/1989
Numero:2046


Sommario
Art. 1.      Il presente regolamento stabilisce:
Art. 2.      1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:
Art. 3.      1. Mediante le operazioni di distillazione di cui all'articolo 1, possono essere ottenuti soltanto:
Art. 4.      1. Il produttore che intenda consegnare alla distillazione un vino di produzione propria nel quadro di una delle operazioni di cui all'articolo 1, lettera a), per la quale possegga i requisiti [...]
Art. 5.      1. I produttori di cui all'articolo 4, paragrafo 1:
Art. 6.      1. Per ciascun produttore che gli abbia consegnato del vino, il distillatore comunica all'organismo d'intervento competente, per ogni partita, il quantitativo, il colore e il titolo [...]
Art. 7.      1. L'importo dell'aiuto da versare al distillatore o, nei casi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, al produttore per il vino distillato nel quadro di una delle distillazioni di cui agli articoli [...]
Art. 8.      1. Il distillatore o, nel caso contemplato all'articolo 6, paragrafo 2, il produttore, può chiedere che gli venga anticipato un importo pari all'aiuto più basso fissato per la distillazione in [...]
Art. 9.      1. Le caratteristiche del vino consegnato alla distillazione non possono essere diverse da quelle indicate nel contratto o nella dichiarazione, a titolo dell'articolo 4, paragrafo 2.
Art. 10.      1. Per le operazioni di distillazione di cui all'articolo 41, paragrafo 1 o 2 del regolamento (CEE) n. 822/87 il produttore può beneficiare della misura solo per un quantitativo di vino da [...]
Art. 11.      1. I produttori soggetti ad uno degli obblighi di distillazione di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 soddisfano a tale obbligo consegnando ad un distillatore, [...]
Art. 12.      1. Il prezzo d'acquisto di cui all'articolo 35, paragrafo 5 bis del regolamento (CEE) n. 822/87 si applica ad una merce sfusa, franco impianti del distillatore.
Art. 13.      1. Non sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 822/87:
Art. 14.      1. Possono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 35, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 822/87 soltanto:
Art. 15.      1. Il distillatore fornisce al produttore, a titolo di prova dell'avvenuta consegna, un attestato indicante almeno la natura, il quantitativo e il titolo alcolometrico volumico del prodotto [...]
Art. 16.      L'importo dell'aiuto da pagare al distillatore per i prodotti distillati nell'ambito di una delle operazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 è fissato, per % vol [...]
Art. 17.      1. Per beneficiare di un aiuto, il distillatore presenta all'organismo d'intervento, anteriormente ad una data da stabilirsi, una domanda di aiuto allegandovi, per i quantitativi per i quali [...]
Art. 18.      1. Il distillatore può consegnare all'organismo d'intervento il prodotto avente un titolo alcolometrico di almeno 92% vol entro un termine da stabilirsi.
Art. 19.      L'importo della partecipazione del FEAOG, sezione «garanzia», alle spese a carico degli organismi d'intervento per la presa in consegna dei prodotti ottenuti dalle operazioni di distillazione di [...]
Art. 20.      Ogni due mesi gli Stati membri comunicano alla Commissione, per ciascuna delle operazioni di distillazione di cui agli articoli 35, 36, 38, 39, 41 e 42 del regolamento (CEE) n. 822/87, le [...]
Art. 21.      1. Le operazioni di distillazione di cui al presente regolamento possono essere effettuate soltanto nel corso di periodi da determinarsi.
Art. 22.      1. Qualora dalla verifica del fascicolo emerga che per la totalità o una parte dei prodotti consegnati il produttore non soddisfa alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie per la [...]
Art. 23.      1. Qualora, per caso fortuito o per motivi di forza maggiore, la totalità o parte del prodotto da distillare non possa essere distillata:
Art. 24.      1. Le autorità competenti degli Stati membri conferiscono il riconoscimento ai distillatori situati sul loro territorio che intendono effettuare le operazioni di distillazione di cui al presente [...]
Art. 25.      1. Il vino destinato ad una delle operazioni di distillazione di cui al presente regolamento può essere trasformato in vino alcolizzato. In tal caso, con la distillazione del vino alcolizzato [...]
Art. 26.      1. Qualora si faccia ricorso alla facoltà di cui all'articolo 25, paragrafo 1 e l'elaborazione del vino alcolizzato non venga effettuata dal distillatore o per suo conto, il produttore stipula [...]
Art. 27.      1. Nel caso in cui la distillazione di vino alcolizzato venga effettuata in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stato approvato il contratto o la dichiarazione, e in deroga [...]
Art. 28.      1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire il controllo dell'applicazione del presente regolamento, in particolare quelle atte ad impedire che il prodotto consegnato ad una [...]
Art. 29.      Salvo disposizioni contrarie, i termini e le date di cui al presente regolamento, o fissati in applicazione del medesimo, sono stabiliti in conformità del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71.
Art. 30.      1. Il regolamento (CEE) n. 2179/83 è abrogato.
Art. 31.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.6.435 - Regolamento 19 giugno 1989, n. 2046.

Regolamento (CEE) n. 2046/89 del Consiglio che stabilisce regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione.

(G.U.C.E. 14 luglio 1989, n. L 202).

 

Art. 1.

     Il presente regolamento stabilisce:

     a) al titolo I, le regole generali relative alle operazioni di distillazione di cui agli articoli 38, 41 e 42 del regolamento (CEE) n. 822/87,

     b) al titolo II, le regole generali relative alle operazioni di distillazione di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87,

     c) al titolo III, le regole generali comuni alle operazioni di distillazione di cui ai titoli I e II.

 

     Art. 2.

     1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:

     a) produttore:

     - ai fini dell'applicazione del titolo I: qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione di dette persone che ha prodotto vino da uve fresche, da mosto di uve o da mosto di uve parzialmente fermentate, da essa ottenuti o acquistati;

     - ai fini dell'applicazione del titolo II: qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione di dette persone che ha prodotto vino da uve fresche, da mosto di uve, da mosto di uve parzialmente fermentato o da vino nuovo ancora in fermentazione, da essa ottenuti o acquistati, nonché qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione di dette persone soggetta agli obblighi di cui all'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 822/87;

     b) distillatore: qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione di dette persone che:

     - distilla vini, vini alcolizzati, sottoprodotti della vinificazione o altri prodotti ottenuti dalla trasformazione di uve e

     - è riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio si trovano gli impianti di distillazione;

     c) elaboratore di vino alcolizzato: qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione di dette persone, eccettuato il distillatore, che:

     - trasforma il vino in vino alcolizzato e

     - è riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio si trovano gli impianti;

     d) organismo d'intervento competente:

     - per la ricezione e l'approvazione dei contratti o delle dichiarazioni di consegna alla distillazione nonché dei contratti di consegna all'elaborazione di vino alcolizzato: l'organismo d'intervento designato dallo Stato membro nel cui territorio si trova il vino al momento della presentazione del contratto o della dichiarazione,

     - per il versamento dell'aiuto all'elaboratore di vino alcolizzato, di cui all'articolo 26, paragrafo 4: l'organismo d'intervento designato dallo Stato membro nel cui territorio si effettua l'elaborazione di vino alcolizzato,

     - in tutti gli altri casi: l'organismo d'intervento designato dallo Stato membro nel cui territorio è effettuata la distillazione. In deroga al primo comma, lettera a), primo trattino, nell'ambito delle modalità di applicazione si può decidere di riservare, per una o più zone viticole o parti di zona, lo statuto di produttori soltanto ai produttori che soddisfino condizioni da determinare, qualora nelle suddette zone o parti di zone viticole il commercio dei prodotti utilizzati per l'elaborazione dei vini destinati alla distillazione rischi di dar luogo ad abusi.

     2. Ai sensi del presente regolamento è assimilata al distillatore la persona fisica o giuridica o l'associazione di dette persone, diversa dall'elaboratore di vino alcolizzato, che:

     - è riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro sul cui territorio è stabilita,

     - acquista, presso un produttore quale definito al paragrafo 1, lettera a), vino o sottoprodotti della vinificazione o di qualsiasi altra trasformazione di uve per farli distillare per proprio conto da un distillatore riconosciuto e

     - paga al produttore, per il prodotto da lui acquistato, almeno il prezzo minimo d'acquisto fissato per la distillazione di cui trattasi. La persona o l'associazione che è assimilata al distillatore è soggetta agli stessi obblighi e beneficia degli stessi diritti di quest'ultimo.

     3. Gli Stati membri possono prevedere, secondo modalità che determinano, che agli effetti della conclusione dei contratti e della consegna del vino alla distillazione è assimilata al produttore, a richiesta, l'associazione di cantine cooperative per le quantità di vino prodotte e conferite dalle cantine cooperative aderenti. Queste ultime restano comunque titolari dei diritti e soggette agli obblighi previsti dalla normativa comunitaria.

Qualora l'associazione intenda ricorrere, d'accordo con le cantine cooperative interessate, in una campagna determinata, ad una delle distillazioni di cui all'articolo 1, lettera a), ne informa per iscritto l'organismo di intervento. In tal caso:

     - le cantine cooperative aderenti non possono individualmente concludere contratti di distillazione né effettuare consegne alla distillazione in questione;

     - le quantità di vino consegnate alla distillazione dall'associazione sono imputate alle cantine cooperative aderenti, per conto delle quali è fatta la consegna.

Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 47 del regolamento (CEE) n. 822/87, la violazione degli obblighi, ivi previsti, da parte di una o più cantine cooperative aderenti comporta, fatte salve le conseguenze per queste ultime, che l'associazione è esclusa dalle consegne alla distillazione in questione, entro i limiti delle quantità di vino da consegnare per conto delle cantine cooperative che abbiano commesso la violazione.

Gli Stati membri che fanno ricorso alla facoltà di cui al presente paragrafo ne informano la Commissione e le comunicano le disposizioni da essi prese a tal fine. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

     4. [1].

 

     Art. 3.

     1. Mediante le operazioni di distillazione di cui all'articolo 1, possono essere ottenuti soltanto:

     a) alcole neutro che risponde alla definizione figurante all'allegato I, oppure

     b) un'acquavite di vino o di vinacce rispondente alle caratteristiche qualitative previste dalle disposizioni comunitarie o, in mancanza di queste, dalle disposizioni nazionali applicabili, oppure

     c) un distillato o un alcole greggio avente un titolo alcolometrico pari o superiore a 52%.

In caso di ottenimento del prodotto di cui al primo comma, lettera c), il prodotto ottenuto può essere utilizzato soltanto sotto controllo ufficiale e per:

     i) la produzione di una bevanda alcolica,

     ii) la trasformazione in uno dei prodotti di cui alla lettera a) o b),

     iii) la produzione di alcole per usi industriali.

     Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire l'osservanza dell'obbligo di cui al secondo comma.

     2. Se un vino atto a produrre determinate acquaviti a denominazione d'origine è consegnato per una delle operazioni di distillazione di cui all'articolo 1, può essere deciso che, mediante distillazione diretta di tale vino, possa essere ottenuto soltanto un prodotto avente titolo alcolometrico di almeno 92% vol.

     3. Anteriormente al 1g settembre 1988, il Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione decide una riduzione pari o inferiore a 30 g/hl del tenore massimo di metanolo che figura nella definizione di alcole neutro di cui all'allegato I, nella misura in cui tale riduzione sia compatibile con lo sviluppo tecnologico.

TITOLO I

Regole generali relative alla

distillazione facoltativa dei vini

 

     Art. 4.

     1. Il produttore che intenda consegnare alla distillazione un vino di produzione propria nel quadro di una delle operazioni di cui all'articolo 1, lettera a), per la quale possegga i requisiti previsti per ciascuna campagna e per ciascuna distillazione dalle disposizioni comunitarie, stipula un contratto di consegna, in appresso denominato «contratto», con un distillatore e lo presenta per approvazione all'organismo d'intervento competente, entro una data da stabilirsi.

Contemporaneamente fornisce la prova di aver effettivamente prodotto e di detenere il quantitativo di vino destinato alla consegna.

I produttori soggetti agli obblighi di cui all'articolo 47, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87 forniscono inoltre all'organismo d'intervento competente le prove di aver soddisfatto a detti obblighi nel periodo di riferimento fissato in conformità del predetto articolo.

     2. Il contratto menziona per il vino in questione almeno:

     a) la quantità;

     b) le varie caratteristiche, in particolare:

     - il colore

     - il titolo alcolometrico volumico effettivo.

Il produttore può consegnare il vino alla distillazione soltanto se il

contratto è approvato dall'organismo d'intervento competente prima di una

data da stabilirsi.

Se la distillazione avviene in uno Stato membro diverso da quello in cui il

contratto è approvato, l'organismo d'intervento che ha approvato il

contratto ne trasmette copia all'organismo d'intervento del primo Stato

membro.

Nel caso della distillazione nel caso di cui all'articolo 41, paragrafo 1 o

2 del regolamento (CEE) n. 822/87, può essere deciso che il contratto

presentato da un produttore che nella stessa campagna abbia ottenuto

l'approvazione di un contratto di consegna alla distillazione di cui

all'articolo 38 di detto regolamento sia approvato soltanto su

presentazione della prova che almeno un quantitativo da determinarsi del

vino che è oggetto del contratto approvato per la distillazione di cui a

detto articolo 38 è stato consegnato a un distillatore o un elaboratore di

vino alcolizzato.

Nel caso in cui si faccia ricorso alla facoltà prevista all'articolo 41,

paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 822/87, è richiesta la presentazione

della prova di cui al quarto comma del presente paragrafo.

     3. Il distillatore paga al produttore, per il vino consegnato, almeno il prezzo di cui, secondo il caso, all'articolo 38, paragrafo 2, all'articolo 41, paragrafo 6 o all'articolo 42, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 822/87; tale prezzo si applica ad una merce sfusa, franco azienda del produttore.

     4. Il prezzo minimo d'acquisto di cui al paragrafo 3 è pagato dal distillatore al produttore entro termini da stabilirsi.

     5. Gli Stati membri procedono, mediante un sondaggio rappresentativo, ad un controllo fisico almeno degli elementi seguenti:

     - produzione e detenzione effettive, da parte del produttore, del quantitativo di vino destinato ad essere consegnato;

     - colore del vino iscritto nel contratto;

     - titolo alcolometrico volumico effettivo iscritto nel contratto; tuttavia è ammesso uno scarto dello 0,8% vol tra il titolo alcolometrico volumico effettivo indicato nel contratto e il titolo alcolometrico volumico effettivo determinato all'atto del controllo.

Il controllo è effettuato a qualsiasi momento tra la presentazione del contratto per l'approvazione e l'entrata del vino in distilleria. Le modalità di applicazione riguardanti la rappresentatività dei sondaggi di cui al primo comma sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87.

 

     Art. 5.

     1. I produttori di cui all'articolo 4, paragrafo 1:

     - che dispongono d'impianti di distillazione e che intendono procedere ad una delle operazioni di cui all'articolo 1, lettera a), oppure

     - che intendono far procedere ad una distillazione negli impianti di un distillatore riconosciuto che lavora per conto terzi, presentano per approvazione all'organismo d'intervento competente, entro una data da stabilirsi, una dichiarazione di consegna alla distillazione, in appresso denominata «dichiarazione».

I produttori soggetti agli obblighi di cui all'articolo 47, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87 forniscono inoltre all'organismo d'intervento competente la prova di aver soddisfatto a detti obblighi nel periodo di riferimento fissato in conformità del predetto articolo.

     2. Ai fini del presente regolamento, il contratto è sostituito:

     - nel caso considerato al paragrafo 1, primo comma, primo trattino, dalla dichiarazione;

     - nel caso considerato al paragrafo 1, primo comma, secondo trattino, dalla dichiarazione accompagnata da un contratto di consegna alla distillazione concluso tra il produttore e il distillatore. E' applicabile l'articolo 4; i riferimenti al contratto si intendono relativi alla dichiarazione.

 

     Art. 6.

     1. Per ciascun produttore che gli abbia consegnato del vino, il distillatore comunica all'organismo d'intervento competente, per ogni partita, il quantitativo, il colore e il titolo alcolometrico volumico effettivo del vino, nonché il numero del documento di cui all'articolo 71, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87, utilizzato per il trasporto del vino sino agli impianti del distillatore.

     2. Se la distillazione è effettuata dal produttore stesso in quanto distillatore o da un distillatore che agisce per conto del produttore, le indicazioni di cui al paragrafo 1 sono presentate all'organismo d'intervento competente dal produttore.

     3. Il distillatore deve fornire all'organismo d'intervento, entro termini da stabilirsi:

     - la prova che è stato distillato nei termini previsti il quantitativo totale di vino indicato nel contratto o nella dichiarazione,

     - la prova di aver pagato al produttore il prezzo minimo d'acquisto del vino di cui all'articolo 4, paragrafo 3, entro i termini previsti. Nel caso di cui al paragrafo 2, il produttore deve fornire all'organismo d'intervento soltanto la prova indicata nel primo trattino.

 

     Art. 7.

     1. L'importo dell'aiuto da versare al distillatore o, nei casi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, al produttore per il vino distillato nel quadro di una delle distillazioni di cui agli articoli 38, 41 e 42 del regolamento (CEE) n. 822/87 è fissato, per % vol di alcole e per ettolitro di prodotto ottenuto dalla distillazione, sulla base del prezzo minimo di acquisto previsto per la distillazione in causa, delle spese forfettarie di trasporto e di trasformazione, delle perdite tecniche e del prezzo di mercato dei prodotti ottenuti dalla distillazione.

L'importo dell'aiuto accordato in caso di ottenimento di alcole neutro di vino non può essere inferiore all'importo degli aiuti accordati in caso di ottenimento degli altri prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

     2. L'organismo d'intervento versa al distillatore o, nei casi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, al produttore, entro tre mesi a decorrere dalla data di presentazione delle prove di cui all'articolo 6, paragrafo 3, l'aiuto calcolato in conformità del paragrafo 1 del presente articolo.

 

     Art. 8.

     1. Il distillatore o, nel caso contemplato all'articolo 6, paragrafo 2, il produttore, può chiedere che gli venga anticipato un importo pari all'aiuto più basso fissato per la distillazione in causa, a condizione che abbia costituito una cauzione a favore dell'organismo d'intervento. Tale cauzione è pari al 110% di tale importo per tutte le distillazioni, tranne la distillazione prevista all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 822/87, per la quale la cauzione è pari al 120% di detto importo.

L'importo di cui al primo comma è calcolato per % vol di alcole indicato per il vino iscritto nel contratto o nella dichiarazione di consegna e per ettolitro di tale vino.

Detto importo può essere versato soltanto in caso di approvazione del contratto o della dichiarazione di consegna.

     2. La cauzione è svincolata dall'organismo d'intervento dopo la presentazione, nei termini previsti, delle prove di cui all'articolo 6, paragrafo 3 e, se del caso, in conformità delle modalità da determinarsi secondo la procedura prevista all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87.

 

     Art. 9.

     1. Le caratteristiche del vino consegnato alla distillazione non possono essere diverse da quelle indicate nel contratto o nella dichiarazione, a titolo dell'articolo 4, paragrafo 2.

Tuttavia, per ciò che si riferisce al titolo alcolometrico, è ammesso uno scarto dello 0,8% vol tra il titolo alcolometrico volumico effettivo indicato nel contratto o nella dichiarazione e il titolo alcolometrico volumico effettivo constatato all'entrata in distilleria.

     2. Non è dovuto alcun aiuto:

     - quando la quantità di vino effettivamente consegnata alla distillazione è inferiore al 95% di quella indicata nel contratto o nella dichiarazione,

     - per la quantità di vino che eccede il 105% delle quantità indicate nel contratto o nella dichiarazione,

     - per la quantità di vino che eccede la quantità massima da rispettare ai fini della distillazione in questione.

     3. Salvo per quanto riguarda la distillazione di cui all'articolo 42 del regolamento (CEE) n. 822/87, il quantitativo di vino consegnato alla distillazione non può essere inferiore ad un quantitativo minimo da stabilirsi.

 

     Art. 10.

     1. Per le operazioni di distillazione di cui all'articolo 41, paragrafo 1 o 2 del regolamento (CEE) n. 822/87 il produttore può beneficiare della misura solo per un quantitativo di vino da tavola non superiore a quello indicato nel contratto o nella dichiarazione.

     2. Nel caso delle operazioni di distillazione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri comunicano periodicamente alla Commissione i dati relativi ai quantitativi di vino da tavola indicati nei contratti e nelle dichiarazioni presentati all'organismo d'intervento.

     3. Se, dalle comunicazioni di cui al paragrafo 2, risulta che i quantitativi indicati nei contratti e nelle dichiarazioni presentati hanno superato un quantitativo da stabilirsi nell'ambito delle modalità d'applicazione, la Commissione decide di porre fine alla presentazione dei contratti e delle dichiarazioni.

     4. Se il quantitativo totale di vino da tavola indicato nei contratti e nelle dichiarazioni presentati agli organismi d'intervento supera il quantitativo stabilito in conformità del paragrafo 3, può essere deciso, nell'ambito delle modalità di applicazione, che la distillazione venga limitata a detto quantitativo. In tal caso, i quantitativi indicati nei contratti e nelle dichiarazioni che possono essere consegnati alla distillazione sono ridotti proporzionalmente.

TITOLO II

Regole generali relative

alla distillazione obbligatoria

 

     Art. 11.

     1. I produttori soggetti ad uno degli obblighi di distillazione di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 soddisfano a tale obbligo consegnando ad un distillatore, anteriormente ad una data da stabilirsi, i quantitativi di prodotto da distillare fissati in conformità di detti articoli, nonché delle disposizioni prese in applicazione di essi.

     2. I produttori soggetti ad uno degli obblighi di cui al paragrafo 1, che abbiano consegnato, anteriormente alla data fissata in conformità dello stesso paragrafo, almeno il 90% del quantitativo di prodotto corrispondente al loro obbligo, possono adempiere all'obbligo medesimo consegnando il quantitativo residuo anteriormente ad una data che sarà stabilita dall'autorità nazionale competente.

In tal caso:

     - il prezzo d'acquisto dei quantitativi residui di cui al primo comma e il prezzo dell'alcole ottenuto e consegnato all'organismo d'intervento sono diminuiti di un importo pari all'aiuto fissato, per la distillazione in causa, per l'alcole neutro in conformità dell'articolo 16;

     - per l'alcole consegnato all'organismo d'intervento in conformità dell'articolo 35, paragrafo 6, primo comma, secondo trattino e dell'articolo 36, paragrafo 4, primo comma, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 822/87, viene adeguata la partecipazione finanziaria del FEAOG alle spese dell'organismo d'intervento, fissata conformemente agli articoli 35 e 36 del suddetto regolamento;

     - per i prodotti della distillazione non consegnati all'organismo d'intervento non è versato alcun aiuto;

     - l'obbligo è considerato adempiuto entro il termine fissato in conformità del paragrafo 1;

     - i termini per la distillazione, per la presentazione della prova del pagamento del prezzo di cui al primo trattino e di consegna dell'alcole all'organismo d'intervento sono adeguati dall'autorità competente al prolungamento del termine di consegna.

     3. Le misure applicabili ai produttori che non hanno ottemperato agli obblighi anteriormente alla data di cui al paragrafo 1, ma che vi hanno ottemperato entro un'altra data da stabilirsi, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87.

 

     Art. 12.

     1. Il prezzo d'acquisto di cui all'articolo 35, paragrafo 5 bis del regolamento (CEE) n. 822/87 si applica ad una merce sfusa, franco impianti del distillatore.

Tuttavia, qualora le spese di trasporto a carico del produttore siano assunte dal distillatore, l'importo di tali spese è dedotto dal prezzo di acquisto pagato dal distillatore.

     2. I prezzi di acquisto di cui all'articolo 36, paragrafo 3 e all'articolo 39, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 822/87 si applicano ad una merce sfusa, franco azienda del produttore.

 

     Art. 13.

     1. Non sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 822/87:

     - i produttori che procedono al ritiro dei sottoprodotti della vinificazione, sotto controllo, alle condizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1;

     - i produttori di vini spumanti di qualità di tipo aromatico e di vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate di tipo aromatico di cui all'articolo 18, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 358/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità e definiti al punto 15 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 822/87, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2044/89, che hanno elaborato tali vini con mosti di uve parzialmente fermentati acquistati e sottoposti a trattamenti di stabilizzazione per eliminare le fecce.

Il produttori che non hanno proceduto alla vinificazione o ad altra trasformazione delle uve in impianti cooperativi e che, nel corso della campagna viticola in causa, non ottengono un quantitativo di vino o di mosto superiore a 25 ettolitri hanno la facoltà di non procedere alla consegna.

Può essere deciso che il secondo comma si applichi, a condizioni da stabilirsi, ai produttori che non hanno proceduto alla vinificazione o ad altra trasformazione delle uve in impianti cooperativi e che, nel corso della campagna viticola in causa, ottengono un quantitativo di vino o di mosto superiore a 25, ma non superiore a 40 ettolitri.

Per la quota della loro produzione di vino effettivamente consegnata alla distilleria nel quadro di una delle distillazioni di cui agli articoli 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87, i produttori sono tenuti a consegnare, per la distillazione di cui all'articolo 35, paragrafo 2 del suddetto regolamento, soltanto i sottoprodotti della vinificazione.

     2. La percentuale di cui all'articolo 35, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 822/87 è ridotta per:

     a) i produttori che consegnano le vinacce per la fabbricazione di enocianina;

     b) i produttori di v.q.p.r.d. bianchi, per la parte della loro produzione che può beneficiare di tale denominazione.

     3. Per i produttori che consegnano vino di loro produzione all'industria dell'aceto, il quantitativo di alcole, espresso in alcole puro, contenuto nei vini consegnati a tale industria è detratto dal quantitativo di alcole, espresso in alcole puro, contenuto nel vino che deve essere consegnato alla distillazione in applicazione dell'articolo 35, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 822/87.

 

     Art. 14.

     1. Possono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 35, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 822/87 soltanto:

     - i produttori stabiliti nelle zone di produzione in cui la distillazione rappresenta per essi un onere sproporzionato. L'elenco di tali zone di produzione è compilato dalle competenti autorità degli Stati membri; queste lo comunicano alla Commissione;

     - i produttori che non hanno proceduto alla vinificazione o a qualsiasi altra trasformazione delle uve in impianti cooperativi e per i quali lo scarso volume di produzione e l'ubicazione degli impianti di distillazione comportano oneri sproporzionati. Le modalità d'applicazione di questa disposizione sono adottate, su richiesta dello Stato membro interessato, secondo la procedura prevista all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87.

     2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 35, paragrafi 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 822/87, il tenore medio minimo di alcole dei sottoprodotti della vinificazione da ritirare è fissato secondo le procedure previste all'articolo 83 di detto regolamento.

I sottoprodotti devono essere ritirati prontamente, e al più tardi alla fine della campagna nel corso della quale sono stati ottenuti. Il ritiro, con indicazione dei quantitativi stimati, è iscritto nei registri stabiliti in applicazione dell'articolo 71, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 822/87, oppure attestato dall'autorità competente.

Gli Stati membri la cui produzione di vino supera 25000 hl/anno controllano, per sondaggio, almeno se il tenore medio minimo di alcole di cui al primo comma è stato rispettato e se i sottoprodotti sono stati ritirati integralmente ed entro i termini previsti.

 

     Art. 15.

     1. Il distillatore fornisce al produttore, a titolo di prova dell'avvenuta consegna, un attestato indicante almeno la natura, il quantitativo e il titolo alcolometrico volumico del prodotto consegnato, nonché la data della consegna.

Tuttavia, se un produttore soggetto all'obbligo della distillazione consegna i prodotti ad una distilleria situata in uno Stato membro diverso da quello in cui i prodotti sono stati ottenuti, il distillatore chiede all'organismo d'intervento dello Stato membro nel quale ha luogo la distillazione di certificare, nel documento di accompagnamento dei prodotti previsto all'articolo 71, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87, che questi ultimi sono stati presi in consegna dalla distilleria. Copia del documento di accompagnamento, completato nel modo suddetto, è trasmessa dal distillatore al produttore, entro un mese a decorrere dalla data di ricezione dei prodotti da distillare.

2. Il prezzo minimo d'acquisto previsto per la distillazione in causa è pagato dal distillatore al produttore entro termini da stabilirsi.

 

     Art. 16.

     L'importo dell'aiuto da pagare al distillatore per i prodotti distillati nell'ambito di una delle operazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 è fissato, per % vol di alcole e per ettolitro di prodotto ottenuto dalla distillazione, sulla base del prezzo minimo di acquisto previsto per la distillazione in causa, delle spese forfettarie di trasporto, quando devono essere prese in considerazione, delle spese forfettarie di trasformazione, delle perdite tecniche e del prezzo di mercato dei prodotti ottenuti dalla distillazione. L'importo dell'aiuto accordato in caso di ottenimento di alcole neutro non può essere inferiore all'importo degli aiuti accordati in caso di ottenimento degli altri prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 1. Per i quantitativi di vino consegnato alla distillazione che superano di oltre il 2% l'obbligo del produttore di cui all'articolo 11, paragrafo 1 non è dovuto alcun aiuto.

 

     Art. 17.

     1. Per beneficiare di un aiuto, il distillatore presenta all'organismo d'intervento, anteriormente ad una data da stabilirsi, una domanda di aiuto allegandovi, per i quantitativi per i quali l'aiuto è richiesto:

     a)

     i) per quanto riguarda i vini e le fecce di vino, una distinta ricapitolativa delle consegne effettuate da ciascun produttore, nella quale figurano almeno:

     - la natura, il quantitativo, il colore e il titolo alcolometrico volumico,

     - il numero del documento di cui all'articolo 71, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87, quando tale documento è richiesto per il trasporto dei prodotti fino agli impianti del distillatore o, nel caso contrario, il riferimento al documento utilizzato in applicazione delle disposizioni nazionali;

     ii) per quando riguarda le vinacce, un elenco nominativo dei produttori che gli hanno consegnato le vinacce con l'indicazione dei quantitativi di alcole contenuti nelle vinacce consegnate nel quadro della distillazione di cui all'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 822/87, debitamente vistato dall'organismo di controllo competente per la conservazione dei documenti di accompagnamento relativi alle consegne effettuate;

     b) una dichiarazione, vistata dall'organismo competente designato dallo Stato membro, nella quale figurano almeno:

     - i quantitativi dei prodotti ottenuti dalla distillazione, distinti secondo le categorie indicate all'articolo 3, paragrafo 1,

     - le date in cui tali prodotti sono stati ottenuti;

     c) la prova di aver versato al produttore, nei termini stabiliti, il prezzo minimo di acquisto previsto per la distillazione in causa. Gli Stati membri possono, tuttavia, prevedere modalità semplificate di presentazione della prova del pagamento del prezzo minimo di acquisto previsto per la distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, previo accordo della Commissione su tali modalità [2].

     2. Qualora la distillazione sia effettuata dal produttore stesso, la documentazione di cui al paragrafo 1 è sostituita da una dichiarazione, vistata dall'organismo competente dello Stato membro, in cui figurano almeno:

     - la natura, il quantitativo, il colore e il titolo alcolometrico volumico del prodotto da distillare,

     - i quantitativi dei prodotti ottenuti dalla distillazione, distinti secondo le categorie indicate all'articolo 3, paragrafo 1,

     - le date in cui tali prodotti sono stati ottenuti.

     3. L'organismo d'intervento versa al distillatore, o, nei casi di cui al paragrafo 2, al produttore, l'aiuto calcolato conformemente all'articolo 16 entro tre mesi a decorrere dalla data della presentazione della domanda corredata della documentazione richiesta.

 

     Art. 18.

     1. Il distillatore può consegnare all'organismo d'intervento il prodotto avente un titolo alcolometrico di almeno 92% vol entro un termine da stabilirsi.

Le operazioni necessarie per ottenere il prodotto di cui al primo comma possono essere effettuate negli impianti del distillatore che consegna il prodotto all'organismo d'intervento ovvero negli impianti di un distillatore per conto terzi.

     2. I prezzi d'acquisto di cui all'articolo 35, paragrafo 6, terzo e quarto comma, all'articolo 36, paragrafo 4, terzo e quarto comma e all'articolo 39, paragrafo 7, terzo e quarto comma, del regolamento (CEE) n. 822/87 sono fissati per ettolitro e per % vol di alcole puro. Tali prezzi si applicano ad una merce sfusa, franco deposito dell'organismo d'intervento. Essi sono fissati sulla base del prezzo minimo d'acquisto dei prodotti da distillare previsto per la distillazione in causa, delle spese forfettarie di trasporto dei prodotti da distillare, quando devono essere prese in considerazione, delle spese forfettarie di trasporto dei prodotti della distillazione, delle spese forfettarie di trasformazione e delle perdite tecniche.

Qualora il distillatore abbia beneficiato dell'aiuto alle condizioni previste dall'articolo 17, i prezzi di cui al primo comma sono diminuiti di un importo pari all'importo di tale aiuto.

     3. Contemporaneamente al prezzo forfettario fissato in conformità del paragrafo 2, sono fissati prezzi differenziati per i prodotti consegnati all'organismo d'intervento a norma dell'articolo 35, paragrafo 6, terzo comma del regolamento (CEE) n. 822/87, a seconda che il prodotto sia ottenuto dalla distillazione di vinacce di uve, di fecce di vino o di vini, per tener conto, se del caso, delle differenti spese e perdite. I prezzi differenziati:

     - possono essere decisi dagli Stati membri se l'applicazione del prezzo forfettario rende o rischio di rendere impossibile, in determinate regioni della Comunità, la distillazione di uno o più sottoprodotti della vinificazione;

     - si applicano obbligatoriamente ai distillatori che nel corso di una campagna hanno distillato l'una o l'altra materia prima in percentuale eccedente il 60% della distillazione totale realizzata. La Spagna può tuttavia astenersi dall'applicare tale disposizione per la campagna 1997/1998.

Il livello dei prezzi stabiliti per il prodotto ottenuto dalla distillazione dei diversi sottoprodotti deve essere tale che la loro media ponderata non sia superiore al prezzo forfettario [3].

 

     Art. 19.

     L'importo della partecipazione del FEAOG, sezione «garanzia», alle spese a carico degli organismi d'intervento per la presa in consegna dei prodotti ottenuti dalle operazioni di distillazione di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87 è fissato forfettariamente per ettolitro e per % vol di alcole, sulla base del prezzo d'acquisto dell'alcole neutro preso in consegna e del prezzo di tale alcole sul mercato comunitario.

TITOLO III

Disposizioni comuni

 

     Art. 20.

     Ogni due mesi gli Stati membri comunicano alla Commissione, per ciascuna delle operazioni di distillazione di cui agli articoli 35, 36, 38, 39, 41 e 42 del regolamento (CEE) n. 822/87, le informazioni seguenti, distinguendo tra alcole neutro, alcole greggio e acquavite:

     - quantitativi prodotti durante il periodo precedente;

     - quantitativi presi in consegna dagli organismi di intervento in base alle norme comunitarie o nazionali durante il periodo precedente;

     - quantitativi smerciati dagli stessi organismi di intervento durante il periodo precedente;

     - quantitativi detenuti dagli stessi organismi di intervento alla fine del periodo precedente.

Essi comunicano inoltre, per i quantitativi smerciati da tali organismi di intervento, i prezzi di vendita praticati, precisando se i prodotti sono stati spediti all'interno della Comunità oppure sono stati esportati.

 

     Art. 21.

     1. Le operazioni di distillazione di cui al presente regolamento possono essere effettuate soltanto nel corso di periodi da determinarsi.

     2. Le caratteristiche alle quali devono rispondere i prodotti consegnati alla distillazione, in particolare per quanto si riferisce al tenore di acidità volatile, sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87.

     3. Il controllo delle caratteristiche dei prodotti consegnati alla distillazione, segnatamente del quantitativo, del colore e del titolo alcolometrico, è effettuato sulla base:

     - del documento previsto all'articolo 71, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87, sotto la cui scorta è avvenuto il trasporto,

     - di un'analisi effettuata su campioni prelevati all'entrata del prodotto nella distilleria sotto il controllo di un organismo ufficiale dello Stato membro nel cui territorio è situata la distilleria. Il prelievo può essere effettuato mediante sondaggio rappresentativo;

     - del contratto stipulato in applicazione dell'articolo 4. Le analisi sono effettuate da laboratori riconosciuti che ne trasmettono il risultato all'organismo d'intervento dello Stato membro in cui ha luogo la distillazione.

Sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87 le modalità d'applicazione concernenti:

     - l'applicazione del risultato dell'analisi di cui al primo comma, secondo trattino all'intero quantitativo oggetto del contratto o della consegna, in particolare per quanto riguarda l'osservanza del principio della proporzionalità;

     - la rappresentatività dei sondaggi di cui al primo comma, secondo trattino.

     4. Se, in conformità delle vigenti disposizioni comunitarie, non viene compilato il documento di cui al paragrafo 3, primo trattino, il controllo delle caratteristiche del prodotto destinato alla distillazione viene effettuato sulla base delle analisi di cui al secondo trattino del medesimo paragrafo.

Un rappresentante di un organismo ufficiale verifica il quantitativo di prodotto distillato e la data della distillazione.

 

     Art. 22.

     1. Qualora dalla verifica del fascicolo emerga che per la totalità o una parte dei prodotti consegnati il produttore non soddisfa alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie per la distillazione in questione, l'organismo di intervento competente ne informa il distillatore e il produttore.

     2. Per i quantitativi di prodotti di cui al paragrafo 1 il distillatore non è tenuto a rispettare il prezzo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 o all'articolo 12.

     3. Fatti salvi l'articolo 8 e l'articolo 16, terzo comma, qualora il produttore o il distillatore non soddisfi, per la totalità o una parte dei prodotti consegnati alla distillazione, alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie per la distillazione in questione:

     - l'aiuto non è dovuto per i quantitativi in questione;

     - il distillatore non può consegnare all'organismo di intervento i prodotti ottenuti dalla distillazione dei quantitativi in questione. Qualora l'aiuto sia già stato versato, l'organismo d'intervento recupera l'aiuto presso il distillatore Tuttavia, in caso di responsabilità del produttore ed a condizioni da determinare, egli può ricuperare un importo pari all'aiuto di cui sopra presso il produttore.

Qualora la consegna dei prodotti ottenuti dalla distillazione sia già avvenuta, l'organismo d'intervento ricupera presso il distillatore un importo pari all'aiuto previsto per la distillazione in questione. Tuttavia, qualora il distillatore superi i differenti termini previsti dal presente regolamento, può essere decisa una riduzione dell'aiuto [4].

     4. Le modalità di applicazione del paragrafo 3, e segnatamente le condizioni di cui al secondo comma, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87 [5]

 

     Art. 23.

     1. Qualora, per caso fortuito o per motivi di forza maggiore, la totalità o parte del prodotto da distillare non possa essere distillata:

     - il produttore, se il caso fortuito o la forza maggiore si sono verificati mentre il prodotto da distillare si trovava nella sua disponibilità, ne informa senza indugio l'organismo d'intervento dello Stato membro in cui è situata la sua cantina;

     - il distillatore, in tutti gli altri casi, ne informa senza indugio l'organismo d'intervento dello Stato membro in cui si trovano gli impianti di distillazione.

Nei casi di cui al primo comma, l'organismo d'intervento adotta le misure ritenute necessarie a motivo della circostanza addotta. Esso può in particolare concedere una proroga dei termini prescritti.

     2. Nel caso di cui al paragrafo 1, primo comma, primo trattino, e qualora la cantina del produttore e gli impianti di distillazione si trovino in due diversi Stati membri, gli organismi d'intervento dei due Stati membri interessati collaborano, mediante scambio di informazioni diretto, ai fini dell'applicazione del paragrafo 1.

Nel caso di cui al paragrafo 1, primo comma, secondo trattino, l'organismo d'intervento può autorizzare il distillatore, subordinatamente all'accordo del produttore in caso di distillazione per conto terzi, a trasferire ad un altro distillatore i propri diritti ed obblighi per il quantitativo di prodotto non ancora distillato.

     3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i casi di applicazione del paragrafo 1, nonché il seguito dato alle domande di ricorso alle clausole di caso fortuito e di forza maggiore.

 

     Art. 24.

     1. Le autorità competenti degli Stati membri conferiscono il riconoscimento ai distillatori situati sul loro territorio che intendono effettuare le operazioni di distillazione di cui al presente regolamento e compilano l'elenco dei distillatori da esse riconosciuti. Tuttavia tali autorità possono non includere nell'elenco i distillatori riconosciuti che non sono in grado di ottenere, nell'ambito delle operazioni di cui al titolo II, prodotti il cui titolo alcolometrico effettivo sia uguale o superiore a 92% vol.

Le autorità competenti provvedono all'aggiornamento di detto elenco e gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le modifiche ulteriori. La Commissione provvede alla pubblicazione dell'elenco e delle relative modifiche nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

La Repubblica portoghese trasmette alla Commissione l'elenco stabilito in conformità del primo comma, entro e non oltre il primo giorno della seconda tappa.

     2. L'autorità competente può revocare temporaneamente o definitivamente il riconoscimento di un distillatore se quest'ultimo non soddisfa agli obblighi che gli incombono in virtù delle disposizioni comunitarie.

 

     Art. 25.

     1. Il vino destinato ad una delle operazioni di distillazione di cui al presente regolamento può essere trasformato in vino alcolizzato. In tal caso, con la distillazione del vino alcolizzato può essere ottenuto soltanto uno dei prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera b).

     2. L'elaborazione del vino alcolizzato è effettuata sotto controllo ufficiale.

A tal fine:

     - il documento o i documenti e il registro o i registri previsti in applicazione dell'articolo 71 del regolamento (CEE) n. 822/87 indicano l'aumento del titolo alcolometrico volumico effettivo espresso in % vol e riportano il titolo corrispondente prima e dopo l'aggiunta del distillato al vino;

     - un campione del vino è prelevato prima della trasformazione in vino alcolizzato, sotto controllo di un organismo ufficiale, ai fini della determinazione analitica del titolo alcolometrico volumico effettivo da parte di un laboratorio ufficiale o di un laboratorio operante sotto controllo ufficiale;

     - due bollettini dell'analisi di cui al secondo trattino sono trasmessi all'elaboratore del vino alcolizzato, che ne invia uno all'organismo d'intervento dello Stato membro nel quale viene effettuata l'elaborazione del vino alcolizzato.

     3. L'elaborazione del vino alcolizzato è effettuata nello stesso periodo stabilito in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1 per la distillazione in causa. Tuttavia, in caso di elaborazione di vino alcolizzato per la distillazione di cui all'articolo 36 del regolamento (CEE) n. 822/87 è fissato un periodo più breve.

Gli articoli 22 e 23 sono applicabili fatti salvi i necessari adeguamenti

     4. La distillazione dei vini alcolizzati è effettuata conformemente a modalità di applicazione da adottare. Essa ha luogo entro un termine da stabilirsi.

     5. Gli Stati membri possono limitare i luoghi in cui può essere effettuata l'elaborazione del vino alcolizzato, sempreché tale limitazione si renda necessaria per garantire le più opportune forme di controllo.

 

     Art. 26.

     1. Qualora si faccia ricorso alla facoltà di cui all'articolo 25, paragrafo 1 e l'elaborazione del vino alcolizzato non venga effettuata dal distillatore o per suo conto, il produttore stipula un contratto di consegna con un elaboratore riconosciuto e lo presenta, per approvazione, all'organismo d'intervento competente prima di una data da stabilirsi. Tuttavia, se il produttore è riconosciuto in quanto elaboratore di vino alcolizzato ed intende procedere egli stesso all'elaborazione del vino alcolizzato, il contratto di cui al primo comma è sostituito da una dichiarazione di consegna.

     2. I contratti e le dichiarazioni di cui al paragrafo 1 sono disciplinati dagli articoli 4, 5 e 8, fatti salvi i necessari adeguamenti.

     3. L'elaboratore del vino alcolizzato paga al produttore, per il vino consegnato, almeno il prezzo previsto, secondo il caso, all'articolo 35, paragrafo 5 bis, all'articolo 36, paragrafo 3, all'articolo 38, paragrafo 2, all'articolo 39, paragrafo 6, all'articolo 41, paragrafo 6 o all'articolo 42, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 822/87; tale prezzo si applica alla merce sfusa:

     - franco impianti del distillatore nel caso della distillazione di cui all'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 822/87,

     - franco azienda del produttore negli altri casi.

Fatte salve le necessarie modifiche, l'elaboratore del vino alcolizzato è soggetto agli stessi obblighi imposti al distillatore in virtù degli articoli 4, 6, 12, 15 e 17.

L'importo dell'aiuto da versare all'elaboratore di vino alcolizzato, per le rispettive operazioni di distillazione, è fissato per % vol di alcole effettivo e per ettolitro di vino prima della trasformazione in vino alcolizzato, sulla base del prezzo minimo d'acquisto previsto per la distillazione in causa, delle spese forfettarie di trasporto, quando devono essere prese in considerazione, delle spese forfettarie di trasformazione e del prezzo di mercato del prodotto ottenuto dalla distillazione.

     4. L'aiuto è versato dall'organismo d'intervento competente all'elaboratore di vino alcolizzato a condizione che quest'ultimo costituisca una cauzione di importo pari al 110% dell'aiuto. Qualora proceda all'elaborazione di vino alcolizzato nell'ambito di operazioni di distillazione disciplinate da varie disposizioni del regolamento (CEE) n. 822/87, l'elaboratore può limitarsi a costituire una sola cauzione. In tale caso, la cauzione corrisponde al 110% del complesso degli aiuti che devono essere versati all'elaboratore per dette distillazioni.

Le cauzioni di cui al primo e secondo comma sono costituite in conformità dell'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma.

La cauzione è svincolata dall'organismo competente dopo la presentazione, entro i termini stabiliti:

     - della prova dell'avvenuta distillazione, nei termini previsti, del quantitativo totale di vino alcolizzato indicato nel contratto o nella dichiarazione,

     - della prova che, nei termini previsti, è stato pagato il prezzo minimo di acquisto di cui all'articolo 4, paragrafo 3 e all'articolo 15, paragrafo 2

e, se del caso, in conformità delle modalità da stabilirsi secondo la procedura prevista all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87. Nel caso di cui al paragrafo 1, secondo comma, il produttore deve fornire all'organismo d'intervento soltanto la prova di cui al primo trattino.

 

     Art. 27.

     1. Nel caso in cui la distillazione di vino alcolizzato venga effettuata in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stato approvato il contratto o la dichiarazione, e in deroga all'articolo 26, paragrafo 4, l'aiuto dovuto per le varie operazioni di distillazione può essere versato al distillatore a condizione che, entro i due mesi successivi alla data limite entro la quale deve essere effettuata la distillazione in causa, egli presenti una domanda all'organismo d'intervento dello Stato membro nel cui territorio l'operazione ha avuto luogo.

     2. Alla domanda di cui al paragrafo 1 sono allegati:

     - un documento, vistato dalle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio ha avuto luogo l'elaborazione del vino alcolizzato, con il quale l'elaboratore del vino alcolizzato cede al distillatore il diritto all'aiuto, con l'indicazione dei quantitativi di vino alcolizzato in questione e dell'importo dell'aiuto corrispondente,

     - una copia del contratto o della dichiarazione di cui all'articolo 26, paragrafo 1, approvata dall'organismo d'intervento competente,

     - una copia del bollettino di analisi di cui all'articolo 25,

     - la prova dell'avvenuto pagamento al produttore del prezzo minimo d'acquisto del vino,

     - il documento previsto in applicazione dell'articolo 71 del regolamento (CEE) n. 822/87 per il trasporto del vino alcolizzato alla distilleria, da cui risulti l'aumento del titolo alcolometrico volumico effettivo espresso in % vol, con l'indicazione del titolo corrispondente prima e dopo l'aggiunta del distillato al vino,

     - la prova dell'avvenuta distillazione del vino alcolizzato in causa.

     3. Nel caso di cui al paragrafo 1 non è richiesta la costituzione, da parte dell'elaboratore del vino alcolizzato, della cauzione di cui all'articolo 26, paragrafo 4.

     4. L'organismo d'intervento versa l'aiuto al più tardi tre mesi dopo la presentazione della domanda corredata della documentazione di cui al paragrafo 2.

 

     Art. 28.

     1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire il controllo dell'applicazione del presente regolamento, in particolare quelle atte ad impedire che il prodotto consegnato ad una distilleria venga sviato dalla sua destinazione.

A tal fine, gli Stati membri possono prevedere l'impiego di un rivelatore, a condizioni che dovranno essere stabilite mediante modalità di applicazione o, in mancanza di queste, da disposizioni nazionali. Gli Stati membri non possono opporsi, a causa della presenza di un rivelatore, alla circolazione nel proprio territorio di un prodotto destinato alla distillazione o dei prodotti distillati ottenuti da tale prodotto. Gli Stati membri possono prevedere che in caso di consegna alla distillazione, da parte di più produttori, di prodotti contemplati dal presente regolamento, il trasporto venga effettuato in comune. In questo caso il controllo delle caratteristiche dei prodotti di cui all'articolo 21 è effettuato secondo le modalità adottate dagli Stati membri interessati.

     2. Gli Stati membri che fanno ricorso alla facoltà di cui al paragrafo 1, secondo e terzo comma, ne informano la Commissione e le comunicano le disposizioni da essi prese a tal fine. Nel caso di cui al paragrafo 1, secondo comma, la Commissione ne informa gli altri Stati membri.

 

     Art. 29.

     Salvo disposizioni contrarie, i termini e le date di cui al presente regolamento, o fissati in applicazione del medesimo, sono stabiliti in conformità del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71.

 

     Art. 30.

     1. Il regolamento (CEE) n. 2179/83 è abrogato.

     2. I riferimenti al regolamento abrogato in virtù del paragrafo 1 devono intendersi come riferimenti fatti al presente regolamento e devono essere letti secondo la tabella di concordanza che figura all'allegato II.

 

     Art. 31.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

ALLEGATO I

DEFINIZIONE DELL'ALCOLE NEUTRO DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1, PRIMO COMMA, LETTERA a)

 

1. Caratteristiche organolettiche: esente da gusti estranei alla materia prima

2. Titolo alcolometrico volumico minimo: 96% vol

3. Valori massimi di elementi residui:

     - Acidità totale espressa in acido acetico g/hl di alcole a 100% vol 1,5

     - Esteri espressi in acetato di etile g/hl di alcole a 100% vol 1,3

     - Aldeidi espresse in acetaldeide g/hl di alcole a 100% vol 0,5

     - Alcoli superiori espressi in 2-metil 1-propanolo g/hl di alcole a 100% vol 0,5

     - Metanolo g/hl di alcole a 100% vol 50

     - Estratto secco g/hl di alcole a 100% vol 1,5

     - Basi azotate volatili espresse in azoto g/hl alcole a 100% vol 0,1

     - Furfurolo non rintracciabile

 

 

ALLEGATO II

TABELLA DI CONCORDANZA

 

 

Regolamento (CEE) n. 2179/83     Presente regolamento

Articolo 1                       Articolo 1

Articolo 2                       Articolo 2

Articolo 3                       Articolo 3

Articolo 4                       Articolo 4

Articolo 5                       Articolo 5

Articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3   Articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 7                       Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 4          Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 9                       Articolo 8

Articolo 8                       Articolo 9

Articolo 10                      Articolo 10

Articolo 11                      Articolo 11

Articolo 12                      Articolo 12

Articolo 13                      Articolo 13

Articolo 14                      Articolo 14

Articolo 15                      Articolo 15

Articolo 16                      Articolo 16

Articolo 17                      Articolo 17

Articolo 18                      Articolo 18

Articolo 19                      Articolo 19

Articolo 20                      Articolo 20

Articolo 21                      Articolo 21

Articolo 22                      Articolo 22

Articolo 23                      Articolo 23

Articolo 24                      Articolo 24

Articolo 25                      Articolo 25

Articolo 26                      Articolo 26

Articolo 26 bis                  Articolo 27

Articolo 27                      Articolo 28

Articolo 28                      Articolo 29

Articolo 29                      Articolo 30

Articolo 30                      -

Articolo 31                      Articolo 31

 

 

 


[1] Paragrafo sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1546/95 e abrogato dall'art. 1 del regolamento 1920/96.

[2] Lettera così modificata dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2468/96.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2468/96.

[4] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) 2468/96.

[5] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2468/96.