§ 1.6.1566 - Regolamento 7 luglio 2009, n. 614.
Regolamento (CE) n. 614/2009 del Consiglio, che instaura un regime comune di scambi per l’ovoalbumina e la lattoalbumina


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:07/07/2009
Numero:614


Sommario
Art. 1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano ai prodotti seguenti le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune
Art. 2. 1. Tutte le importazioni comunitarie dei prodotti di cui all’articolo 1 possono essere subordinate alla presentazione di un titolo d’importazione
Art. 3. 1. Per evitare o reprimere eventuali effetti negativi sui mercati comunitari imputabili a importazioni di taluni prodotti di cui all’articolo 1, l’importazione di uno o più dei prodotti in questione [...]
Art. 4. 1. I contingenti tariffari per i prodotti di cui all’articolo 1 istituiti in virtù degli accordi conclusi nell’ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round, sono aperti e gestiti [...]
Art. 5. Se sul mercato comunitario si constata un aumento notevole dei prezzi e tale situazione rischia di protrarsi nel tempo, cosicché il mercato subisce o rischia di subire perturbazioni, si possono [...]
Art. 6. Per i prodotti di cui all’articolo 1 possono essere adottate norme di commercializzazione; queste ultime, fatta salva la necessità di tener conto delle particolarità di tali prodotti, devono [...]
Art. 7. 1. Nella misura necessaria al buon funzionamento dell’organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova, nonché del presente regolamento, il Consiglio, che delibera su proposta della [...]
Art. 8. 1. Per la classificazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di [...]
Art. 9. Non sono ammesse alla libera circolazione all’interno della Comunità le merci di cui all’articolo 1 ottenute o fabbricate utilizzando prodotti non contemplati dall’articolo 23, paragrafo 2, e [...]
Art. 10. Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari all’applicazione del presente regolamento. Le modalità della comunicazione e della diffusione di tali dati sono [...]
Art. 11. Il regolamento (CEE) n. 2783/75 è abrogato
Art. 12. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea


§ 1.6.1566 - Regolamento 7 luglio 2009, n. 614.

Regolamento (CE) n. 614/2009 del Consiglio, che instaura un regime comune di scambi per l’ovoalbumina e la lattoalbumina

(G.U.U.E. 14 luglio 2009, n. L 181)

 

(Versione codificata)

 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 26, 87, 88, 89, 132, 133e 308,

 

vista la proposta della Commissione,

 

visto il parere del Parlamento europeo [1],

 

considerando quanto segue:

 

(1) Il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l’ovoalbumina e la lattoalbumina [2], ha subito diverse e sostanziali modificazioni [3]. È opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla codificazione di detto regolamento.

 

(2) L’ovoalbumina, non essendo contemplata dall’allegato I del trattato, è esclusa dall’applicazione delle disposizioni agricole del trattato, mentre il tuorlo d’uovo è soggetto a tali disposizioni.

 

(3) Ne risulta una situazione che potrebbe compromettere l’efficacia della politica agricola comune nel settore delle uova.

 

(4) Per giungere a una soluzione d’equilibrio occorre instaurare un regime comune di scambi per l’ovoalbumina, analogo a quello previsto per le uova. È opportuno estendere l’applicazione di questo regime anche alla lattoalbumina, dato che questo prodotto potrebbe largamente sostituirsi all’ovoalbumina.

 

(5) Il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) [4], ha istituito nella Comunità un regime di mercato unico delle uova.

 

(6) Il regime di scambi applicabile alle albumine dovrebbe conformarsi al regime in vigore per le uova, data la dipendenza delle prime dalle seconde.

 

(7) Nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round, la Comunità ha negoziato vari accordi. Taluni di questi accordi riguardano l’agricoltura, segnatamente l’accordo sull’agricoltura [5].

 

(8) L’accordo sull’agricoltura richiede la soppressione dei prelievi variabili all’importazione nonché delle altre misure e oneri all’importazione. Le aliquote dei dazi doganali da applicare ai prodotti agricoli a norma dell’accordo sull’agricoltura devono essere fissate nella tariffa doganale comune.

 

(9) I prezzi dell’ovoalbumina sono stabiliti di norma in funzione dei prezzi delle uova, che sono differenti nella Comunità e sul mercato mondiale. Sul mercato mondiale il prezzo delle uova e le spese di trasformazione non sono i soli fattori che incidono sul prezzo dell’albumina. Per mantenere un minimo di protezione contro gli effetti negativi che possono manifestarsi sul mercato a causa della tariffazione di cui sopra, l’accordo sull’agricoltura consente l’applicazione di dazi addizionali a condizioni ben definite e che riguardano esclusivamente i prodotti soggetti a tariffazione.

 

(10) L’accordo sull’agricoltura prevede numerosi contingenti tariffari sotto i regimi detti "di accesso corrente" e "di accesso minimo". Le condizioni applicabili ai suddetti contingenti sono enunciate nell’accordo sull’agricoltura. Tenuto conto del numero elevato di contingenti e per garantire un’attuazione quanto più efficace possibile, è opportuno attribuire alla Commissione il compito di aprire e di gestire detti contingenti secondo la procedura detta del comitato di gestione.

 

(11) Data la stretta relazione economica tra i diversi prodotti a base di uova, è necessario prevedere la possibilità di adottare per l’ovoalbumina e la lattoalbumina norme di commercializzazione possibilmente corrispondenti alle norme di commercializzazione previste per i prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera s), del regolamento (CE) n. 1234/2007.

 

(12) Nell’organizzazione comune del mercato delle uova, l’esclusione del ricorso al regime del traffico di perfezionamento attivo rientra nella sola competenza del Consiglio. Nelle condizioni economiche risultanti dall’accordo sull’agricoltura, potrà rivelarsi necessario reagire rapidamente a problemi di mercato conseguenti all’applicazione di detto regime. In proposito occorre conferire alla Commissione la competenza di adottare misure d’urgenza limitate nel tempo,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPO I

 

AMBITO DI APPLICAZIONE

 

Art. 1.

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano ai prodotti seguenti le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune:

 

Codice NC

Designazione delle merci |

 

 

3502

Albumine (compresi i concentrati di più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati e altri derivati delle albumine: |

 

 

|

– ovoalbumina:

 

 

ex350211

– – essiccata: |

 

 

35021190

– – – altra (diversa da quella inadatta o resa inadatta all’alimentazione umana) |

 

 

ex350219

– – altra: |

 

 

35021990

– – – altra (diversa da quella inadatta o resa inadatta all’alimentazione umana) |

 

 

ex350220

– Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte: |

 

 

 

– – altra (diversa da quella inadatta o resa inadatta all’alimentazione umana)

 

 

35022091

– – – essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.) |

 

 

35022099

– – – altra |

 

CAPO II

 

SCAMBI CON I PAESI TERZI

 

     Art. 2.

1. Tutte le importazioni comunitarie dei prodotti di cui all’articolo 1 possono essere subordinate alla presentazione di un titolo d’importazione.

 

2. Il titolo di importazione è rilasciato dagli Stati membri a ogni interessato che ne faccia domanda, a prescindere dal suo luogo di stabilimento nella Comunità e fatte salve le disposizioni adottate per l’applicazione dell’articolo 4.

 

3. Il titolo di importazione è valido in tutta la Comunità. Il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l’impegno di importare durante il periodo di validità del titolo e che, salvo in caso di forza maggiore, resta acquisita, in tutto o in parte, se l’operazione non è realizzata entro tale termine o se è realizzata solo parzialmente.

 

4. Il periodo di validità dei titoli di importazione e le altre modalità di applicazione del paragrafo 1 sono stabiliti secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

 

     Art. 3.

1. Per evitare o reprimere eventuali effetti negativi sui mercati comunitari imputabili a importazioni di taluni prodotti di cui all’articolo 1, l’importazione di uno o più dei prodotti in questione all’aliquota del dazio previsto nella tariffa doganale comune è subordinata al pagamento di un dazio all’importazione addizionale, se sono soddisfatte le condizioni stabilite all’articolo 5 dell’accordo sull’agricoltura, tranne qualora le importazioni non rischino di perturbare il mercato comunitario o gli effetti siano sproporzionati rispetto all’obiettivo perseguito.

 

2. I prezzi limite al di sotto dei quali può essere imposto un dazio all’importazione addizionale sono quelli trasmessi dalla Comunità all’Organizzazione mondiale del commercio.

 

I volumi che devono essere superati perché scatti l’imposizione di un dazio all’importazione addizionale sono determinati in base alle importazioni nella Comunità nei tre anni precedenti l’anno in cui si presentano o rischiano di presentarsi gli effetti negativi di cui al paragrafo 1.

 

3. I prezzi all’importazione da considerarsi per l’imposizione di un dazio all’importazione addizionale sono determinati in base ai prezzi all’importazione cif della spedizione interessata.

 

I prezzi all’importazione cif sono verificati a tal fine sulla base dei prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato d’importazione comunitario per il prodotto.

 

4. La Commissione stabilisce le modalità di applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007. Tali modalità riguardano segnatamente:

 

a) i prodotti ai quali sono applicati dazi all’importazione addizionali ai sensi dell’articolo 5 dell’accordo sull’agricoltura;

 

b) gli altri criteri necessari per garantire l’applicazione del paragrafo 1 in conformità dell’articolo 5 dell’accordo sull’agricoltura.

 

     Art. 4.

1. I contingenti tariffari per i prodotti di cui all’articolo 1 istituiti in virtù degli accordi conclusi nell’ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round, sono aperti e gestiti in base alle modalità adottate secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

 

2. La gestione dei contingenti avviene mediante l’applicazione di uno dei seguenti metodi o di una loro combinazione:

 

a) metodo basato sull’ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo il principio del "primo arrivato, primo servito");

 

b) metodo di ripartizione in proporzione dell’entità delle richieste all’atto della presentazione delle domande (secondo il metodo detto dell’esame simultaneo);

 

c) metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti tradizionali (secondo il metodo detto "produttori tradizionali/nuovi arrivati").

 

Altri metodi appropriati possono essere stabiliti.

 

Tali metodi devono evitare qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.

 

3. Il metodo di gestione stabilito tiene conto, ove risulti opportuno, delle esigenze di approvvigionamento del mercato comunitario e della necessità di salvaguardarne l’equilibrio, pur potendosi ispirare ai metodi applicati nel passato ai contingenti corrispondenti a quelli di cui al paragrafo 1, fatti salvi i diritti derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round.

 

4. Le modalità di cui al paragrafo 1 prevedono l’apertura dei contingenti su base annuale, stabiliscono, se necessario, lo scaglionamento dei medesimi e, se del caso:

 

a) comprendono disposizioni circa la natura, la provenienza e l’origine del prodotto;

 

b) determinano le condizioni di riconoscimento del documento che consentirà di verificare le garanzie di cui alla lettera a); e

 

c) fissano le condizioni di rilascio e la durata di validità dei titoli d’importazione.

 

     Art. 5.

Se sul mercato comunitario si constata un aumento notevole dei prezzi e tale situazione rischia di protrarsi nel tempo, cosicché il mercato subisce o rischia di subire perturbazioni, si possono adottare le misure necessarie.

 

Il Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, del trattato, adotta le modalità di applicazione del primo comma del presente articolo.

 

     Art. 6.

Per i prodotti di cui all’articolo 1 possono essere adottate norme di commercializzazione; queste ultime, fatta salva la necessità di tener conto delle particolarità di tali prodotti, devono corrispondere alle norme di commercializzazione previste dall’articolo 116 del regolamento (CE) n. 1234/2007 per i prodotti di cui all’allegato I, parte XIX, dello stesso regolamento. Tali norme possono riguardare in particolare la classificazione per categorie di qualità, l’imballaggio, il magazzinaggio, il trasporto, il condizionamento e l’etichettatura.

 

Le norme, il loro ambito di applicazione e le regole generali di applicazione sono adottate dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata.

 

     Art. 7.

1. Nella misura necessaria al buon funzionamento dell’organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova, nonché del presente regolamento, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all’articolo 37, paragrafo 2, del trattato, può in casi particolari escludere del tutto o in parte il ricorso al regime di perfezionamento attivo per i prodotti di cui all’articolo 1 del presente regolamento destinati alla fabbricazione di quelli contemplati nello stesso articolo.

 

2. In deroga al paragrafo 1, qualora la situazione di cui al paragrafo 1 si presenti straordinariamente urgente e il mercato comunitario subisca o rischi di subire perturbazioni dal regime di perfezionamento attivo, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide le misure necessarie. Tali misure, la cui durata di validità non può essere superiore a sei mesi e che sono immediatamente applicabili, sono comunicate al Consiglio e agli Stati membri. Ove la richiesta provenga da uno Stato membro, la Commissione decide entro una settimana dalla data di ricezione.

 

3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro una settimana dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può confermare, modificare o abrogare la decisione della Commissione. Se il Consiglio non decide entro tre mesi, la decisione della Commissione è considerata abrogata.

 

     Art. 8.

1. Per la classificazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione. La nomenclatura tariffaria risultante dall’applicazione del presente regolamento è inserita nella tariffa doganale comune.

 

2. Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:

 

a) la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale;

 

b) l’applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.

 

CAPO III

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 9.

Non sono ammesse alla libera circolazione all’interno della Comunità le merci di cui all’articolo 1 ottenute o fabbricate utilizzando prodotti non contemplati dall’articolo 23, paragrafo 2, e dall’articolo 24 del trattato.

 

     Art. 10.

Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari all’applicazione del presente regolamento. Le modalità della comunicazione e della diffusione di tali dati sono stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

 

     Art. 11.

Il regolamento (CEE) n. 2783/75 è abrogato.

 

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato II.

 

     Art. 12.

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

[1] Parere del 13 gennaio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

 

[2] GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 104.

 

[3] Cfr. allegato I.

 

[4] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

 

[5] GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

 

 

ALLEGATO I

 

REGOLAMENTO ABROGATO ED ELENCO DELLE SUE MODIFICAZIONI SUCCESSIVE

 

Regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio (GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 104). | |

 

Regolamento (CEE) n. 4001/87 della Commissione (GU L 377 del 31.12.1987, pag. 44). | |

 

Regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio (GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105). | limitatamente all’allegato XII, parte B |

 

Regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione (GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49). | limitatamente all’articolo 1, punto 6 |

 

 

ALLEGATO II

 

TAVOLA DI CONCORDANZA

 

Regolamento (CEE) n. 2783/75

Presente regolamento |

 

 

Art. 1

Art. 1 |

 

 

Art. 2, paragrafo 1, primo comma

Art. 2, paragrafo 1 |

 

 

Art. 2, paragrafo 1, secondo comma

Art. 2, paragrafo 2 |

 

 

Art. 2, paragrafo 1, terzo comma

Art. 2, paragrafo 3 |

 

 

Art. 2, paragrafo 2

Art. 2, paragrafo 4 |

 

 

Art. 3

Art. 3 |

 

 

Art. 4, paragrafo 1

Art. 4, paragrafo 1 |

 

 

Art. 4, paragrafo 2, alinea

Art. 4, paragrafo 2, alinea |

 

 

Art. 4, paragrafo 2, primo, secondo e terzo trattino

Art. 4, paragrafo 2, lettere a), b) e c) |

 

 

Art. 4, paragrafi 3 e 4

Art. 4, paragrafi 3 e 4 |

 

 

Articoli da 5 a 7

Articoli da 5 a 7 |

 

 

Art. 8, paragrafo 1

Art. 8, paragrafo 1 |

 

 

Art. 8, paragrafo 2, alinea

Art. 8, paragrafo 2, alinea |

 

 

Art. 8, paragrafo 2, primo e secondo trattino

Art. 8, paragrafo 2, lettere a) e b) |

 

 

Articoli 9 e 10

Articoli 9 e 10 |

 

 

Art. 11

— |

 

 

Art. 12

— |

 

 

Art. 11 |

 

 

Art. 12 |

 

 

Allegato

— |

 

 

Allegato I |

 

 

Allegato II |