§ 1.6.1550 - Regolamento 12 maggio 2009, n. 388.
Regolamento (CE) n. 388/2009 della Commissione, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio riguardo al [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:12/05/2009
Numero:388


Sommario
Art. 1. Ai sensi del presente regolamento, si intende per
Art. 2. 1. La restituzione che può essere concessa per i prodotti trasformati viene calcolata tenendo conto segnatamente
Art. 3. 1. La restituzione viene adeguata ai sensi degli articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione
Art. 4. 1. Ogni giorno, entro le ore 15.00 (ora di Bruxelles), gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti trasformati per cui è stata presentata una domanda di titoli di [...]
Art. 5. 1. Qualora sussistano, per uno o più prodotti, i presupposti di cui all’articolo 187 del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Commissione può adottare le seguenti misure
Art. 6. I metodi impiegati per definire il tenore di ceneri, il tenore di sostanze grasse, il tenore di amido, il processo di denaturazione e ogni altro metodo d’analisi necessario per l’applicazione del [...]
Art. 7. Il regolamento (CE) n. 1518/95 è abrogato
Art. 8. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea


§ 1.6.1550 - Regolamento 12 maggio 2009, n. 388.

Regolamento (CE) n. 388/2009 della Commissione, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio riguardo al regime d’importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(G.U.U.E. 13 maggio 2009, n. L 118)

 

(Versione codificata)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) [1], in particolare gli articoli 143, 170 e 187, in combinato disposto con l’articolo 4,

 

considerando quanto segue:

 

(1) Il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità d’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1418/76 e (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo al regime d’importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d’applicazione del regime dei titoli d’importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso [2], è stato modificato in modo sostanziale [3]. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

 

(2) È opportuno, nel rispetto degli obblighi internazionali che vincolano la Comunità, stabilire le norme di applicazione relative ai dazi all’importazione e alle restituzioni applicabili negli scambi con i paesi terzi per i prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ad eccezione tuttavia degli alimenti composti per animali, per i quali sono previste disposizioni particolari.

 

(3) La restituzione deve avere come obiettivo quello di compensare il divario tra i prezzi praticati per i prodotti in oggetto nella Comunità e i prezzi praticati per gli stessi prodotti sul mercato mondiale; a tal fine, i criteri secondo i quali viene calcolata la restituzione devono essere stabiliti essenzialmente in funzione dei prezzi dei prodotti di base all’interno e all’esterno della Comunità, come pure in funzione delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti trasformati sul mercato mondiale.

 

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dell’organizzazione comune dei mercati agricoli,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

Ai sensi del presente regolamento, si intende per:

 

a) "prodotti trasformati", i prodotti o gruppi di prodotti di cui:

 

i) all’allegato I, parte I, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007, ad eccezione dei prodotti del codice NC ex2309;

 

ii) all’allegato I, parte II, lettera c), del regolamento (CE) n. 1234/2007;

 

b) "prodotti di base", i cereali di cui all’allegato I, parte I, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 e le rotture di riso di cui all’allegato I, parte II, lettera b), di detto regolamento.

 

     Art. 2.

1. La restituzione che può essere concessa per i prodotti trasformati viene calcolata tenendo conto segnatamente:

 

a) dell’andamento dei prezzi dei prodotti di base nella Comunità e sul mercato mondiale;

 

b) dei quantitativi di prodotti di base necessari per fabbricare il prodotto in questione e, ove del caso, del carattere intercambiabile di questi ultimi;

 

c) dell’eventuale cumulo delle restituzioni applicabili ai diversi prodotti ottenuti da uno stesso prodotto di base con uno stesso processo di trasformazione;

 

d) delle possibilità e condizioni di smercio dei prodotti trasformati sul mercato mondiale.

 

2. Le restituzioni vengono fissate almeno una volta al mese.

 

     Art. 3.

1. La restituzione viene adeguata ai sensi degli articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione [4]. L’adeguamento è effettuato maggiorando o riducendo la restituzione dell’importo che risulta da ciascuno degli adeguamenti di cui ai paragrafi 1 e 3 dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1342/2003, per tonnellata di prodotto di base, moltiplicata per il coefficiente indicato nella quarta colonna dell’allegato I del presente regolamento per il prodotto trasformato in causa.

 

2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 164, paragrafo 4, e dell’articolo 166, primo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007, l’importo nullo non viene considerato una restituzione, e l’adeguamento di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1342/2003 non è pertanto applicabile.

 

     Art. 4.

1. Ogni giorno, entro le ore 15.00 (ora di Bruxelles), gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti trasformati per cui è stata presentata una domanda di titoli di esportazione.

 

2. Per i prodotti trasformati a base di cereali e di riso menzionati all’articolo 162, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il mercoledì di ogni settimana per la settimana precedente e per ciascun codice di prodotto quale definito all’allegato I del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione [5], i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli, distinguendo i prodotti esportati con restituzione da quelli esportati senza restituzione.

 

     Art. 5.

1. Qualora sussistano, per uno o più prodotti, i presupposti di cui all’articolo 187 del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Commissione può adottare le seguenti misure:

 

a) applicazione di una tassa all’esportazione; tale tassa è fissata dalla Commissione una volta alla settimana e può essere differenziata a seconda della destinazione;

 

b) sospensione totale o parziale del rilascio dei titoli di esportazione;

 

c) reiezione totale o parziale delle domande pendenti di titoli di esportazione.

 

2. La tassa all’esportazione di cui al paragrafo 1, lettera a), è quella vigente il giorno dell’espletamento delle formalità doganali.

 

Tuttavia, su richiesta dell’interessato presentata contemporaneamente alla domanda di titolo, la tassa all’esportazione vigente il giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata alle esportazioni da effettuarsi durante il periodo di validità del titolo in oggetto.

 

3. La Commissione notifica la propria decisione agli Stati membri e la rende pubblica.

 

     Art. 6.

I metodi impiegati per definire il tenore di ceneri, il tenore di sostanze grasse, il tenore di amido, il processo di denaturazione e ogni altro metodo d’analisi necessario per l’applicazione del presente regolamento riguardo al regime d’importazione o di esportazione sono determinati, ove del caso, secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

 

     Art. 7.

Il regolamento (CE) n. 1518/95 è abrogato.

 

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza che figura nell’allegato III.

 

     Art. 8.

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

[1] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

 

[2] GU L 147 del 30.6.1995, pag. 55.

 

[3] Cfr. allegato II.

 

[4] GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12.

 

[5] GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.

 

 

ALLEGATO I

 

Codice NC/Codice del prodotto | Designazione delle merci | Prodotto di base | Coefficiente |

 

1 | 2 | 3 | 4 |

 

1102 | Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato: | | |

 

1102 20 10 9200 | Farine di granturco il cui tenore in materie grasse è inferiore o uguale all’1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale allo 0,8 % in peso | Granturco | 1,40 |

 

1102 20 10 9400 | Farine di granturco il cui tenore in materie grasse è superiore all’1,3 % ma inferiore o uguale all’1,5 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale all’1 % in peso | Granturco | 1,20 |

 

1102 20 90 9200 | Farine di granturco il cui tenore in materie grasse è superiore all’1,5 % ma inferiore o uguale all’1,7 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale all’1 % in peso | Granturco | 1,20 |

 

1102 90 10 9100 | Altre di orzo il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale allo 0,9 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale allo 0,9 % in peso | Orzo | 1,50 |

 

1102 90 10 9900 | Altre di orzo, altro | Orzo | 1,02 |

 

1102 90 30 9100 | Altre di avena il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2,3 % in peso, e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale all’1,8 % in peso, il cui tenore in umidità è inferiore o uguale all’11 % e in cui la periossidasi è praticamente resa inattiva | Avena | 1,80 |

 

1103 | Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali: | | |

 

1103 13 10 9100 | Semole e semolini il cui tenore di materie grasse è inferiore allo 0,9 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale allo 0,6 % in peso | Granturco | 1,80 |

 

1103 13 10 9300 | Semole e semolini di granturco il cui tenore di materie grasse è superiore allo 0,9 % in peso ma non superiore all’1,3 % in peso o il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale allo 0,8 % in peso | Granturco | 1,40 |

 

1103 13 10 9500 | Semole e semolini di granturco il cui tenore di materie grasse è superiore all’1,3 % in peso ma non superiore all’1,5 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale all’1 % in peso | Granturco | 1,20 |

 

1103 13 90 9100 | Semole e semolini di granturco, altri, il cui tenore in materie grasse è superiore all’1,5 % in peso ma non superiore all’1,7 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale all’1 % in peso | Granturco | 1,20 |

 

1103 19 10 9000 | Semole e semolini di segala | Segala | 1,00 |

 

1103 19 30 9100 | Semole e semolini di orzo il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale all’1 % in peso, e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale allo 0,9 % in peso | Orzo | 1,55 |

 

1103 19 40 9100 | Semole e semolini di avena il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2,3 % in peso, il cui tenore in involucri è inferiore o uguale allo 0,1 %, il cui tenore in umidità è inferiore o uguale all’11 % e in cui la periossidasi è praticamente inattiva | Avena | 1,80 |

 

1103 20 20 9000 | Agglomerati in forma di pellets di orzo | Orzo | 1,02 |

 

1103 20 60 9000 | Agglomerati in forma di pellets di frumento (grano) | Frumento | 1,02 |

 

1104 | Cereali altrimenti lavorati (per esempio, mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati: | | |

 

1104 12 90 9100 | Cereali in fiocchi d’avena il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2,3 % in peso e il cui tenore in involucri è superiore allo 0,1 %, il cui tenore in umidità è inferiore o uguale al 12 % e in cui la periossidasi è praticamente resa inattiva | Avena | 2,00 |

 

1104 12 90 9300 | Cereali in fiocchi di avena il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2,3 % in peso e il cui tenore in involucri è superiore allo 0,1 % ma inferiore o uguale all’1,5 %, il cui tenore in umidità è inferiore o uguale al 12 % e in cui la periossidasi è resa praticamente inattiva | Avena | 1,60 |

 

1104 19 10 9000 | Cereali schiacciati o in fiocchi di frumento (grano) | Frumento | 1,02 |

 

1104 19 50 9110 | Cereali in fiocchi di granturco il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale allo 0,9 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale allo 0,7 % in peso | Granturco | 1,60 |

 

1104 19 50 9130 | Cereali in fiocchi di granturco il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore allo 0,9 % ma inferiore o uguale all’1,3 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale allo 0,8 % in peso | Granturco | 1,30 |

 

1104 19 69 9100 | Cereali in fiocchi di orzo il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale all’1 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale allo 0,9 % in peso | Orzo | 1,50 |

 

1104 22 20 9100 | Cereali di avena mondati (decorticati o pilati) il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2,3 % in peso e il cui tenore in involucri è inferiore o uguale allo 0,5 %, il cui tenore in umidità è inferiore o uguale all’11 % e in cui la periossidasi è resa praticamente inattiva | Avena | 1,60 |

 

1104 22 30 9100 | Cereali di avena, mondati e tagliati o spezzati (detti "Grütze" o "grutten") il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2,3 % in peso e il cui tenore in involucri è inferiore o uguale allo 0,1 %, il cui tenore in umidità è inferiore o uguale all’11 % e in cui la periossidasi è resa praticamente inattiva | Avena | 1,70 |

 

1104 23 10 9100 | Cereali di granturco mondati (decorticati o pilati), anche tagliati o spezzati il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale allo 0,9 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale allo 0,6 % in peso (detti "Grütze" o "grutten") | Granturco | 1,50 |

 

1104 23 10 9300 | Cereali di granturco mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore allo 0,9 % ma inferiore o uguale all’1,3 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale allo 0,8 in peso (detti "Grütze" o "grutten") | Granturco | 1,15 |

 

1104 29 01 9100 | Cereali di orzo mondati (decorticati o pilati) il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale all’1 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale allo 0,9 % in peso | Orzo | 1,50 |

 

1104 29 03 9100 | Cereali di orzo mondati e tagliati o spezzati (detti "Grütze" o "grutten") il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale all’1 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale allo 0,9 % in peso | Orzo | 1,50 |

 

1104 29 05 9100 | Cereali di orzo perlati il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale all’1 % in peso (senza talco) — prima categoria | Orzo | 2,00 |

 

1104 29 05 9300 | Cereali di orzo perlati il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale all’1 % in peso (senza talco) — seconda categoria | Orzo | 1,60 |

 

1104 29 11 9000 | Cereali di frumento (grano) mondati (decorticati o pilati), non tagliati o spezzati | Frumento | 1,02 |

 

1104 29 51 9000 | Cereali di frumento (grano) mondati (decorticati o pilati), soltanto spezzati | Frumento | 1,00 |

 

1104 29 55 9000 | Cereali di segala mondati (decorticati o pilati), soltanto spezzati | Segala | 1,00 |

 

1104 30 10 9000 | Germi di frumento (grano), interi, schiacciati, in fiocchi o macinati | Frumento | 0,25 |

 

1104 30 90 9000 | Germi di cereali, altri, interi schiacciati, in fiocchi o macinati | Granturco | 0,25 |

 

1107 | Malto, anche torrefatto: | | |

 

1107 10 11 000 | non torrefatto di frumento (grano) presentato in forma di farina | Frumento | 1,78 |

 

1107 10 91 000 | non torrefatto altro presentato in forma di farina | Orzo | 1,78 |

 

1108 | Amidi e fecole; inulina: | | |

 

1108 11 00 9200 | Amido di frumento (grano) avente un tenore di materia secca pari o superiore all’87 % e una purezza della materia secca pari o superiore al 97 % | Frumento | 2,00 |

 

1108 11 00 9300 | Amido di frumento (grano) avente un tenore di materia secca non inferiore all’84 % ma inferiore all’87 % e una purezza della materia secca pari o superiore al 97 % | Frumento | 2,00 |

 

1108 12 00 9200 | Amido di granturco avente un tenore di materia secca pari o superiore all’87 % e una purezza della materia secca pari o superiore al 97 % | Granturco | 1,60 |

 

1108 12 00 9300 | Amido di granturco avente un tenore di materia secca non inferiore all’84 % ma inferiore all’87 % e una purezza della materia secca pari o superiore al 97 % | Granturco | 1,60 |

 

1108 13 00 9200 | Fecola di patate avente tenore di materia secca pari o superiore all’80 % e una purezza della materia secca pari o superiore al 97 % | Granturco | 1,60 |

 

1108 13 00 9300 | Fecola di patate avente un tenore di materia secca non inferiore al 77 % ma inferiore all’80 % e una purezza della materia secca pari o superiore al 97 % | Granturco | 1,60 |

 

1108 19 10 9200 | Amido di riso avente un tenore di materia secca pari o superiore all’87 % e una purezza della materia secca pari o superiore al 97 % | Riso | 1,52 |

 

1108 19 10 9300 | Amido di riso avente un tenore di materia secca non inferiore all’84 % ma inferiore all’87 % e una purezza della materia secca pari o superiore al 97 % | Riso | 1,52 |

 

1702 | Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: | | |

 

1702 30 50 9000 | Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno del 20 % di fruttosio, altri che l’isoglucosio in polvere cristallina bianca anche agglomerata | Granturco | 2,09 |

 

1702 30 90 9000 | Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno dal 20 % di fruttosio, altri che l’isoglucosio, altri | Granturco | 1,60 |

 

1702 40 90 9000 | Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, dal 20 % al 50 % escluso di fruttosio, ad eccezione dello zucchero invertito (o intervertito), altri | Granturco | 1,60 |

 

1702 90 50 9100 | Maltodestrina, sotto forma solida bianca anche agglomerata | Granturco | 2,09 |

 

1702 90 50 9900 | Maltodestrina sciroppo di maltodestrina, altri | Granturco | 1,60 |

 

1702 90 75 9000 | Zuccheri e melassi, caramellati in polvere, anche agglomerati | Granturco | 2,19 |

 

1702 90 79 9000 | Zuccheri e melassi, caramellati, altri | Granturco | 1,52 |

 

2106 90 55 9000 | Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati di glucosio o di maltodestrina | Granturco | 1,60 |

 

 

ALLEGATO II

 

Regolamento abrogato e relativa modificazione

 

Regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione | (GU L 147 del 30.6.1995, pag. 55) |

 

Regolamento (CE) n. 2993/95 della Commissione | (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 25) |

 

 

ALLEGATO III

 

Tavola di concordanza

 

Regolamento (CE) n. 1518/95

Presente regolamento |

 

 

Art. 1, frase introduttiva |

 

 

Art. 1, paragrafo 1, frase introduttiva

Art. 1, lettera a) |

 

 

Art. 1, paragrafo 1, lettera a)

Art. 1, lettera a), punto i) |

 

 

Art. 1, paragrafo 1, lettera b)

Art. 1, lettera a), punto ii) |

 

 

Art. 1, paragrafo 2

Art. 1, lettera b) |

 

 

Art. 2

Art. 2 |

 

 

Art. 3

Art. 3 |

 

 

Art. 4

Art. 4 |

 

 

Art. 5

Art. 5 |

 

 

Art. 6

Art. 6 |

 

 

Art. 7

— |

 

 

Art. 8

— |

 

 

Art. 7 |

 

 

Art. 9

Art. 8 |

 

 

Allegato

Allegato I |

 

 

Allegato II |

 

 

Allegato III |