§ 1.6.1427 - Regolamento 28 agosto 2006, n. 1281.
Regolamento (CE) n. 1281/2006 della Commissione recante deroga, per il periodo 2005/2006, al regolamento (CE) n. 595/2004 per quanto [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:28/08/2006
Numero:1281


Sommario
Art. 1.      In deroga all’articolo 15, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 595/2004, per il periodo di dodici mesi 2005/2006 gli Stati membri sono autorizzati a rinviare il termine di pagamento degli [...]
Art. 1.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


§ 1.6.1427 - Regolamento 28 agosto 2006, n. 1281.

Regolamento (CE) n. 1281/2006 della Commissione recante deroga, per il periodo 2005/2006, al regolamento (CE) n. 595/2004 per quanto riguarda il termine di pagamento del prelievo sul latte e i prodotti lattiero-caseari da parte degli acquirenti e dei produttori

(G.U.U.E. 29 agosto 2006, n. L 234).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare l'articolo 24,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari, fissa i termini di pagamento e le condizioni di riscossione del prelievo. A norma dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 595/2004, ogni anno, anteriormente al 1° settembre, l’acquirente o, in caso di vendite dirette, il produttore, versa all’autorità competente l’importo del prelievo da lui dovuto, secondo le modalità all’uopo stabilite dallo Stato membro. Se il termine non è rispettato, a norma del paragrafo 2 del medesimo articolo è richiesto il pagamento di interessi.

     (2) Al fine di rendere più affidabili le previsioni di bilancio e più flessibile la gestione di bilancio, è attualmente in corso una modifica del regolamento (CE) n.

     1788/2003, intesa a rinviare la data del pagamento, da parte degli Stati membri, del prelievo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del suddetto regolamento e a consentire ad alcuni Stati membri di procedere per il periodo di dodici mesi 2005/2006 al trasferimento di quantitativi di riferimento nazionali tra vendite dirette e consegne, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del medesimo regolamento. Per permettere alle amministrazioni nazionali di dare efficace attuazione a queste nuove disposizioni e a fini di coerenza, occorre rinviare, per il periodo 2005/2006, anche il termine di pagamento degli importi dovuti dagli acquirenti di latte, in deroga all’articolo 15, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 595/2004. Per motivi di gestione amministrativa, occorre prevedere una data diversa per gli Stati membri che procederanno al trasferimento di quantitativi di riferimento nazionali.

     (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     In deroga all’articolo 15, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 595/2004, per il periodo di dodici mesi 2005/2006 gli Stati membri sono autorizzati a rinviare il termine di pagamento degli importi dovuti:

     a) nel caso della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, al 1° novembre 2006;

     b) nel caso degli altri Stati membri, al 1° ottobre 2006.

 

          Art. 1.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.