§ 1.6.1419 - Regolamento 11 agosto 2006, n. 1221.
Regolamento (CE) n. 1221/2006 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità d’applicazione del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:11/08/2006
Numero:1221


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CE) n. 1623/2000 è modificato come segue:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


§ 1.6.1419 - Regolamento 11 agosto 2006, n. 1221.

Regolamento (CE) n. 1221/2006 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato

(G.U.U.E. 12 agosto 2006, n. L 221).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare l’articolo 33,

     considerando quanto segue:

     (1) Gli articoli 45, 59 e 61 del regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione fissano alcune date riguardo alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione.

     Data la notevole abbondanza del raccolto della campagna 2005/2006, in alcuni Stati membri vi sono difficoltà materiali a terminare tale distillazione entro i tempi previsti. Occorre pertanto posticipare tali date.

     (2) L’articolo 63 bis del regolamento (CE) n. 1623/2000, relativo alla distillazione del vino in alcole per usi commestibili, stabilisce la percentuale della produzione per la quale i produttori possono partecipare alla distillazione.

     Occorre determinare tale percentuale per la campagna 2006/2007.

     (3) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1623/2000.

     (4) Per garantire la continuità delle operazioni con riguardo ai produttori interessati è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 16 luglio 2006.

     (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 1623/2000 è modificato come segue:

     1) all’articolo 45, paragrafo 1, il quarto comma è sostituito dal testo seguente:

     «In deroga al primo comma, per le campagne 2004/2005 e 2005/2006 la data di cui al suddetto primo comma è posticipata al 31 agosto della campagna successiva.»;

     2) all’articolo 59, il terzo comma è sostituito dal testo seguente:

     «In deroga al primo comma, per le campagne 2004/2005 e 2005/2006 la data di cui al suddetto primo comma è posticipata al 15 settembre della campagna successiva.»;

     3) all’articolo 61, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

     «Tuttavia, per le campagne 2004/2005 e 2005/2006 la data di cui al primo comma è posticipata al 15 settembre della campagna successiva.»;

     4) all’articolo 63 bis, paragrafo 2, primo comma, l’ultima frase è sostituita dal testo seguente:

     «Per le campagne 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007 tale percentuale è fissata al 25 %.»

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 16 luglio 2006.