§ 1.6.1279 - Regolamento 13 ottobre 2003, n. 1795.
Regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione che modifica l'allegato VI del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:13/10/2003
Numero:1795


Sommario
Art. 1.      Al punto D.2 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1493/1999, il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente:"In deroga al punto 1, lettera a), quando si tratta di una pratica [...]
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


§ 1.6.1279 - Regolamento 13 ottobre 2003, n. 1795.

Regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione che modifica l'allegato VI del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto concerne i vini di qualità prodotti in regioni determinate

(G.U.U.E. 14 ottobre 2003, n. L 262).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003, in particolare l'articolo 58,

     considerando quanto segue:

     (1) Conformemente all'allegato VI, punto D.1, del regolamento (CE) 1493/1999, i vqprd possono essere elaborati soltanto a partire da uve provenienti da varietà di viti che figurano nell'elenco dello Stato membro produttore e che sono raccolte nella regione determinata.

     (2) Tuttavia, e conformemente al punto D.2 del citato allegato VI, quando si tratta di una pratica tradizionale regolata da disposizioni particolari dello Stato membro produttore, quest'ultimo può consentire, a certe condizioni e sino al 31 agosto 2003 al più tardi, con autorizzazioni esplicite e con riserva di un adeguato controllo, che un vsqprd sia ottenuto correggendo il prodotto di base di tale vino con l'aggiunta di uno o più prodotti vitivinicoli non originari della regione determinata di cui questo vino porta il nome.

     (3) L'Italia ha applicato questa deroga all'elaborazione dei vsqprd "Conegliano-Valdobbiadene" e "Montello e Colli Asolani". Poiché la deroga prende fine il 31 agosto 2003 e dato che i produttori hanno giustificato la necessità di una proroga della stessa per un periodo limitato allo scopo di poter adeguare gli aspetti strutturali inerenti alla pratica tradizionale di produzione dei vini in questione, è opportuno prorogare la deroga fino al 31 agosto 2005.

     (4) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1493/1999.

     (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     Al punto D.2 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1493/1999, il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente:"In deroga al punto 1, lettera a), quando si tratta di una pratica tradizionale regolata da disposizioni particolari dello Stato membro produttore, quest'ultimo può consentire, sino al 31 agosto 2005 al più tardi, con autorizzazioni esplicite e con riserva di un adeguato controllo, che un vsqprd sia ottenuto correggendo il prodotto di base di tale vino con l'aggiunta di uno o più prodotti vitivinicoli non originari della regione determinata di cui questo vino porta il nome, purché:"

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso è applicabile a partire dal 1° settembre 2003.