§ 1.6.1278 - Regolamento 20 dicembre 2005, n. 2165.
Regolamento (CE) n. 2165/2005 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all’organizzazione comune del mercato [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:20/12/2005
Numero:2165


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.6.1278 - Regolamento 20 dicembre 2005, n. 2165.

Regolamento (CE) n. 2165/2005 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo

(G.U.U.E. 28 dicembre 2005, n. L 345).

 

     IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

     considerando quanto segue:

      (1) L’articolo 27 del regolamento (CE) n. 1493/1999 vieta la sovrappressione delle uve e la pressatura delle fecce di vino per evitare che vengano prodotti vini di qualità scadente e dispone a tal fine la distillazione obbligatoria delle vinacce e delle fecce. Dal momento che le strutture di produzione e di mercato della zona viticola della Slovenia e della Slovacchia sono in grado di garantire il conseguimento degli obiettivi di tale disposizione, per i produttori di queste regioni è opportuno sostituire l’obbligo di distillare i sottoprodotti della vinificazione con l’obbligo di ritiro controllato di questi sottoprodotti.

      (2) L’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999 dispone che al momento dell’adesione si decida se la Polonia debba essere classificata nella zona viticola A dell’allegato III del medesimo regolamento, che stabilisce la delimitazione in zone viticole delle superfici vitate degli Stati membri. Le autorità polacche hanno comunicato alla Commissione le informazioni sulle superfici vitate polacche e sulla loro situazione geografica. Tali informazioni consentono di classificare dette superfici vitate nella zona viticola A.

      (3) In seguito alla recente semplificazione della delimitazione delle aree viticole della Repubblica ceca che sono classificate nelle zone A e B di tale allegato III è opportuno adattare di conseguenza l’allegato introducendo le nuove denominazioni di tali zone viticole.

      (4) L’allegato IV del regolamento (CE) n. 1493/1999 contiene l’elenco delle pratiche e dei trattamenti enologici autorizzati per l’elaborazione dei vini. Numerose pratiche e numerosi trattamenti enologici non contemplati in tale allegato sono stati autorizzati in via sperimentale da alcuni Stati membri alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, che fissa talune modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici. In base ai risultati ottenuti, tali pratiche e trattamenti sono ritenuti in grado di garantire un migliore controllo della vinificazione e della conservazione dei prodotti in questione e non presentano rischi per la salute dei consumatori. Dette pratiche e trattamenti sperimentali in uso negli Stati membri sono già riconosciuti e ammessi dall’Organizzazione internazionale della vigna e del vino. È pertanto opportuno ammettere definitivamente a livello comunitario tali pratiche e trattamenti enologici.

      (5) A norma dell’allegato VI, sezione D, punto 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999, i vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.) possono essere ottenuti o elaborati soltanto da uve provenienti da varietà di vite che figurano nell’elenco dello Stato membro produttore, raccolte nella regione determinata. Tuttavia, a norma della sezione D, punto 2, dello stesso allegato, quando si tratta di una pratica tradizionale regolata da disposizioni particolari dello Stato membro produttore, quest’ultimo può consentire, a determinate condizioni, sino al 31 agosto 2005 al più tardi, con autorizzazioni esplicite e con riserva di un adeguato controllo, che un vino spumante di qualità prodotto in regioni determinate (v.s.q.p.r.d.) sia ottenuto correggendo il prodotto di base con l’aggiunta di uno o più prodotti vitivinicoli non originari della regione determinata di cui tale vino porta il nome.

      (6) L’Italia ha applicato tale deroga per l’elaborazione dei v.s.q.p.r.d. «Conegliano-Valdobbiadene» e «Montello e Colli Asolani». Per adeguare gli aspetti strutturali relativi alla pratica tradizionale di produzione di tali vini è opportuno prorogare la deroga fino al 31 dicembre 2007.

      (7) A norma dell’allegato III, punto 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1493/1999, la superficie vitata della Danimarca e della Svezia fa parte della zona viticola A. Oggi questi due Stati membri sono in grado di produrre vini da tavola con indicazione geografica. Occorre pertanto inserire nell’allegato VII, sezione A, punto 2, le menzioni «Lantvin» e «Regional vin».

      (8) È opportuno disporre che si applichino a Cipro le deroghe previste all’allegato VII, sezione D, punto 1, e all’allegato VIII, sezione F, lettera a), che consentono l’uso di una o più lingue ufficiali della Comunità nelle indicazioni figuranti sull’etichettatura.

      (9) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1493/1999,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 1493/1999 è modificato come segue:

     1) all’articolo 27, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

     «7. Le persone fisiche o giuridiche ovvero le associazioni di persone che procedano alla trasformazione dell’uva raccolta nella zona viticola A, nella parte tedesca della zona viticola B o su superfici vitate nella Repubblica ceca, a Malta, in Austria, in Slovenia o in Slovacchia sono tenute a ritirare, previo controllo e a condizioni da determinare, i sottoprodotti ottenuti da tale trasformazione.»;

     2) gli allegati III, IV, VI, VII e VIII sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Tuttavia il punto 3 dell’allegato del presente regolamento è applicabile a partire dal 1o settembre 2005.

 

 

ALLEGATO

 

     Gli allegati del regolamento (CE) n. 1493/1999 sono modificati come segue.

 

     1) L’allegato III, è modificato come segue:

     a) il punto 1 è modificato come segue:

     — la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     «c) in Belgio, in Danimarca, in Irlanda, nei Paesi Bassi, in Polonia, in Svezia e nel Regno Unito: l’area viticola di questi paesi;»

     — la lettera d) è sostituita dalla seguente:

     «d) nella Repubblica ceca: l’area viticola Cechy.»;

     b) al punto 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

     «d) nella Repubblica ceca: l’area viticola Morava e le superfici coltivate a vigne che non sono incluse nel punto 1, lettera d);».

 

     2) L’allegato IV è modificato come segue:

     a) il punto 1 è modificato come segue:

     — la lettera i) è sostituita dalla seguente:

     «i) trattamento dei mosti e dei vini nuovi ancora in fermentazione con carbone per uso enologico entro certi limiti;»

     — alla lettera j), dopo il primo trattino è inserito il trattino seguente:

     «— sostanze proteiche di origine vegetale,»

     — è aggiunta la lettera seguente:

     «s) aggiunta di acido L-ascorbico entro certi limiti.»;

     b) il punto 3 è modificato come segue:

     — alla lettera m), dopo il primo trattino è inserito il trattino seguente:

     «— sostanze proteiche di origine vegetale,»

     — sono aggiunte le lettere seguenti:

     «z quater)

     aggiunta di dimetildicarbonato (DMDC) ai vini per garantirne la stabilizzazione microbiologica, entro certi limiti e a condizioni da determinare;

     z quinquies)

     aggiunta di mannoproteine di lieviti per garantire la stabilizzazione tartrica e proteica dei vini.»;

     c) al punto 4 è aggiunta la lettera seguente:

     «e) uso di pezzi di legno di quercia nella lavorazione dei vini.»

 

     3) All’allegato VI, sezione D, punto 2, primo comma, la data «31 agosto 2005» è sostituita dalla data «31 dicembre 2007».

 

     4) L’allegato VII è modificato come segue:

     a) alla sezione A, punto 2, lettera b), il terzo trattino è sostituito dal seguente:

     «— una delle menzioni seguenti a condizioni da determinare: “Vino de la tierra”, “οίνος τοπικός”, “zemské víno”, “regional vin”, “Landwein”, “ονομασία κατά παράδοση”, “regional wine”, “vin de pays”, “indicazione geografica tipica”, “tájbor”, “inbid ta’ lokalità tradizzjonali,”, “landwijn”, “vinho regional”, “deželno vino PGO”, “deželno vino s priznano geografsko oznako”, “geograafilise tähistusega lauavein”, “lantvin”quando una tale menzione è usata i termini “vino da tavola” non sono richiesti.»;

     b) alla sezione D, punto 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

     «Per i prodotti originari della Grecia e di Cipro le indicazioni di cui al secondo comma possono essere ripetute in una o più lingue ufficiali della Comunità.»

 

     5) All’allegato VIII, sezione F, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     «a) le indicazioni seguenti sono redatte unicamente nella lingua ufficiale dello Stato membro sul cui territorio è stato elaborato il prodotto:

     — per i v.s.q.p.r.d., l’indicazione del nome della regione determinata di cui alla sezione B, punto 4, secondo trattino,

     — per i v.s.q.p.r.d. o per i vini spumanti di qualità, l’indicazione del nome di un’altra unità geografica di cui alla sezione E, punto 1.

     Tuttavia, per i prodotti di cui al primo e al secondo trattino elaborati in Grecia o a Cipro tali indicazioni possono essere ripetute in una o più lingue ufficiali della Comunità;».